24.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 89/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’Etat (Francia) il 29 dicembre 2011 — Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)/Société Vinifrance SA

(Causa C-670/11)

2012/C 89/09

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’Etat

Parti nella causa principale

Ricorrente: Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

Convenuta: Société Vinifrance SA

Questioni pregiudiziali

1)

Quando risulta che un produttore, che ha beneficiato di aiuti comunitari al magazzinaggio di mosti di uve concentrati come contropartita della stipulazione con l’organismo nazionale d’intervento di un contratto di magazzinaggio, ha acquistato da una società fittizia o inesistente i mosti di uve che ha poi fatto concentrare sotto la sua responsabilità prima di immagazzinarli, se lo stesso produttore possa essere qualificato come «proprietario» dei mosti di uve concentrati ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 2 dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1059/83 della Commissione del 29 aprile 1983 (1); se sia possibile applicare l’articolo 17 del medesimo regolamento quando il contratto di magazzinaggio concluso con l’organismo nazionale d’intervento è inficiato da un vizio di particolare gravità, riguardante in particolare la circostanza che la società che ha stipulato il contratto con l’organismo nazionale d’intervento non possa essere considerata quale proprietaria dei prodotti immagazzinati;

2)

se, quando un regolamento settoriale, come il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987 (2), istituisce un sistema di aiuti comunitari senza corredarlo di un regime sanzionatorio in caso di violazione delle relative disposizioni, nell’ipotesi in cui ricorra siffatta violazione, trovi applicazione il regolamento n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 (3);

3)

se, quando un operatore economico è venuto meno agli obblighi previsti da un regolamento comunitario settoriale, come il regolamento n. 1059/83, e alle condizioni da questo fissate per conferire il diritto al beneficio degli aiuti comunitari e quando tale regolamento settoriale prevede, come nel caso dell’articolo 17 del regolamento summenzionato, un regime di misure o di sanzioni, detto regime si applichi ad esclusione di ogni altro regime previsto dal diritto dell’Unione europea, anche nel caso in cui l’inadempimento in questione arrechi pregiudizio agli interessi finanziari dell’Unione europea; ovvero se il regime di misure e di sanzioni amministrative previsto dal regolamento n. 2988/95, ricorrendo siffatto inadempimento, sia al contrario l’unico applicabile, ovvero ancora se siano applicabili entrambi i regolamenti;

4)

nel caso in cui il regolamento settoriale e il regolamento n. 2988/95 siano entrambi applicabili, quale debba essere il combinato disposto delle rispettive disposizioni ai fini della determinazione delle misure e delle sanzioni da applicare;

5)

se, quando un operatore economico ha commesso ripetute violazioni del diritto dell’Unione e alcune di queste violazioni rientrano nell’ambito di applicazione del regime di misure o di sanzioni previsto da un regolamento settoriale, mentre altre costituiscono irregolarità ai sensi del regolamento n. 2988/95, trovi applicazione solo quest’ultimo regolamento.


(1)  Regolamento (CEE) n. 1059/83 della Commissione del 29 aprile 1983 relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato (GU L 166, pag. 77).

(2)  Regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).