24.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 89/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea (Romania) il 27 dicembre 2011 — SC Scandic Distilleries SA/Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Causa C-663/11)

2012/C 89/05

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Oradea

Parti

Ricorrente: SC Scandic Distilleries SA.

Convenuta: Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Questioni pregiudiziali

1)

Se costituisca violazione del diritto europeo (articoli 7 e 22 della direttiva 92/12/CEE (1), ovvero i considerando della direttiva) il rifiuto delle autorità fiscali rumene di accoglimento di una domanda di rimborso delle accise, atteso che:

a)

l’operatore che richiede il rimborso delle accise ha addotto la prova che erano soddisfatte tutte le condizioni tecniche previste dalla legislazione rumena per l’ammissibilità della domanda di rimborso e in special modo quelle relative a: (i) prova di pagamento delle accise in Romania; (ii) prova della spedizione dei prodotti soggetti ad accisa in un altro Stato membro;

b)

secondo i requisiti del diritto tributario rumeno (articolo 192 septies del codice tributario, punto 18 quinquies delle disposizioni di attuazione di cui alla decisione di governo n. 44/2004 e all’allegato n. 11 al titolo VII del codice tributario), taluni documenti che dovevano accompagnare la domanda di rimborso potevano essere forniti solo dopo la consegna dei prodotti soggetti ad accisa in un altro Stato membro;

c)

la legislazione fiscale rumena (articolo 18 quinquies, paragrafo 4, delle disposizioni di attuazione, con riferimento all’articolo 135 del codice di procedura tributaria) prevede un periodo generale di cinque anni per ogni domanda di restituzione/rimborso.

2)

Se l’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/12/CEE debba essere interpretato nel senso che la mancata presentazione da parte di un operatore della domanda di rimborso delle accise nello Stato membro in cui sono state pagate le accise, prima della fornitura dei prodotti soggetti ad accisa in un altro Stato membro dove i prodotti sono destinati al consumo, implica la perdita del diritto dell’operatore a ottenere il rimborso delle accise pagate.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se sia conforme al principio di neutralità fiscale la decisione relativa alla perdita del diritto dell’operatore di ottenere il rimborso delle accise, la quale comporta una doppia imposizione dei medesimi prodotti soggetti ad accisa (nello Stato membro in cui i prodotti soggetti ad accisa sono stati inizialmente immessi in consumo e nello Stato membro in cui i prodotti sono destinati al consumo).

4)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se possa essere ritenuto conforme ai principi di equivalenza e di effettività il periodo estremamente breve tra la data del pagamento delle accise per i prodotti immessi in consumo in uno Stato membro e la data di spedizione dei prodotti soggetti ad accisa in un altro Stato membro in cui essi sono destinati al consumo. Sotto tale aspetto, se sia rilevante il fatto che il periodo generale in cui può essere richiesta la restituzione/rimborso di un’imposta, tassa o contributo nello Stato membro in oggetto sia significativamente più lungo.


(1)  Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1).