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                3.3.2012  | 
            
                IT  | 
            
                Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  | 
            
                C 65/7  | 
         
Impugnazione proposta il 20 dicembre 2011 dalla Seven for all mankind LLC avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione), del 6 ottobre 2011, causa T-176/10, Seven SpA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-655/11 P)
2012/C 65/14
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Seven for all mankind LLC (rappresentante: avv. A. Gautier-Sauvagnac)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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                —  | 
            
                annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 6 ottobre 2011, notificata il 7 ottobre 2011 (causa T-176/10);  | 
         
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                —  | 
            
                confermare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 28 gennaio 2010, notificata il 15 febbraio 2010 (procedimento R 1514/2008-2);  | 
         
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                —  | 
            
                condannare la Seven SpA alle spese proprie e a quelle sostenute dalla Seven For All Mankind nel presente procedimento e nel procedimento dinanzi all’UAMI.  | 
         
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede l’annullamento della sentenza impugnata sulla base dei seguenti motivi:
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                —  | 
            
                in primo luogo, in sede di valutazione del carattere distintivo del termine SEVEN, il Tribunale avrebbe commesso un errore procedurale pregiudizievole per gli interessi della ricorrente;  | 
         
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                —  | 
            
                in secondo luogo, in sede di valutazione della nozione di somiglianza tra i marchi di cui all’articolo 8, paragrafo1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario, il Tribunale non avrebbe soddisfatto i requisiti della giurisprudenza consolidata e non avrebbe tenuto conto di tutti i fattori pertinenti per la fattispecie.  |