18.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 49/19


Impugnazione proposta il 20 dicembre 2011 da Transcatab SpA, in liquidazione, avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 5 ottobre 2011, causa T-39/06, Transcatab/Commissione

(Causa C-654/11 P)

2012/C 49/33

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Transcatab SpA, in liquidazione (rappresentanti: C. Osti, A. Prastaro e G. Mastrantonio, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Annullare la [sentenza del Tribunale (Terza Sezione), del 5 ottobre 2011, nella causa T-39/06 Transcatab/Commissione (la «Sentenza»)], laddove essa ha ritenuto che Standard Commercial Corp. (e dunque, Alliance One) dovesse essere considerata responsabile in solido delle infrazioni commesse da Transcatab;

ridurre di conseguenza la sanzione inflitta a quest’ultima, annullando parzialmente l’articolo 2 c) [della la decisione della Commissione, C(2005) 4012 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81(1) CE, caso COMP/C.38.281/B.2 — Tabacco greggio — Italia (la «Decisione»)], determinando che la sanzione deve essere calcolata con riferimento al fatturato di Transcatab, pari per l’anno finanziario chiuso al marzo 2005 a 32,338 milioni di Euro, in adesione al disposto dell’articolo 15, paragrafo 2, del Regolamento n. 17/62 e dell’articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento n. 1/2003;

annullare, di conseguenza, la Decisione, nella parte in cui applica a Transcatab il moltiplicatore di 1,25 all’importo di base della sanzione;

annullare la Sentenza, nelle parti in cui rigetta le censure di Transcatab, relativamente a: a) la mancata riduzione della sanzione inflitta in conseguenza dell’assenza dell’impatto concreto sul mercato, b) l’affievolimento nell’intensità della infrazione verificatosi nel periodo 1999-2002, nonché c) l’attenuante del «ragionevole dubbio», applicata invece nell’analogo caso spagnolo, e, di conseguenza, provvedere a ridurre la sanzione;

ordinare alla Commissione di sopportare tutte le spese e i costi del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

In primo luogo, la sentenza violerebbe l’articolo 296 TFUE, gli articoli 48 e 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e, in ogni caso, i principi che governano l’onere della prova e i diritti di difesa di Transcatab. Nel corso del giudizio di primo grado, sarebbero stati forniti argomenti e prove per vincere la presunzione dell’effettivo esercizio dell’influenza decisiva sul comportamento di Transcatab da parte di SCC. Tali argomenti e prove, in quanto rilevanti o comunque non insignificanti in base alla recente giurisprudenza della Corte di Giustizia, avrebbero richiesto, quantomeno, una concreta valutazione e, in caso di rigetto, un’adeguata motivazione. L’appellante ritiene che il Tribunale non abbia fornito né l’una né l’altra. In ogni caso, l’appellante afferma che la sentenza, ritenendo ammissibile l’utilizzo di nuove prove nella decisione impugnata dinanzi ad esso, ha violato i principi che governano l’onere della prova e, in ogni caso, i diritti di difesa di Transcatab.

In secondo luogo, l’appellante ritiene che, non accogliendo le censure relative al mancato impatto concreto dell’infrazione sul mercato e dell’affievolimento nell’intensità dell’infrazione verificatosi nel periodo 1999-2002, il Tribunale sia incorso nell’errore da snaturamento dei fatti, e, in ogni caso, abbia violato i principi generali che governano l’interpretazione degli atti amministrativi delle istituzioni europee, l’obbligo di motivazione ad esso incombente, le regole in materia di onere della prova, il diritto di difesa di Transcatab e il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

In terzo luogo, secondo l’appellante la sentenza è affetta da errore di diritto, difetto, illogicità della motivazione, nella parte in cui il Tribunale rigetta la censura mossa da Transcatab relativamente alla violazione del principio di parità di trattamento consistente nella mancata applicazione della circostanza attenuante dell’esistenza di un «ragionevole dubbio», applicata invece nell’analogo caso spagnolo.