3.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 65/4


Impugnazione proposta il 29 novembre 2011 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 29 settembre 2011, Ryanair Ltd/Commissione europea, T-442/07, con l’intervento di Air One SpA

(Causa C-615/11 P)

2012/C 65/08

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, D. Grenspan, S. Noë, agenti)

Altre parti nel procedimento: Ryanair Ltd, Air One SpA

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza della Tribunale (Quinta Sezione) del 29 settembre 2011, notificata alla Commissione il 30 settembre 2011, Ryanair Ltd/Commissione europea, T-442/07, in quanto dichiara che la Commissione delle Comunità europee non ha adempiuto i suoi obblighi derivanti dal Trattato CE non adottando una decisione riguardo al trasferimento dei 100 dipendenti Alitalia, come lamentato nella lettera;

respingere la domanda di declaratoria in carenza da parte della Commissione delle Comunità europee, per essere venuta meno all’obbligo di adottare una decisione riguardo al trasferimento dei 100 dipendenti Alitalia, come lamentato nella lettera del 16 giugno 2006 inviata alla Commissione dalla Ryanair Ltd;

condannare la Ryanair Ltd alle spese;

altrimenti:

rinviare la causa al Tribunale per un riesame;

riservare le spese del giudizio in primo grado e in appello.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata deve essere annullata per i seguenti motivi:

errata interpretazione degli articoli 10, paragrafo 1, e 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 (1). Il Tribunale avrebbe errato in diritto nell’esporre i criteri che stabiliscono se la Commissione sia in possesso di informazioni o di una denuncia relativa all’asserito aiuto illegale;

errore nella qualificazione giuridica della lettera della Ryanair del 16 giugno 2006. Il Tribunale avrebbe concluso che la Commissione avesse ricevuto una denuncia o un’informazione con riferimento all’asserito aiuto illegale nella forma della lettera del 16 giugno 2006. La Commissione considera che, in tal modo, il Tribunale avrebbe errato in diritto per un’errata qualificazione di detta lettera;

errore in diritto nell’accertare se la Commissione avesse il dovere di agire ai fini dell’articolo 232 CE e alla luce dei requisiti previsti dall’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).