17.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 80/7


Impugnazione proposta il 29 novembre 2011 dalla Centrotherm Systemtechnik GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 15 settembre 2011, causa T-434/09, Centrotherm Systemtechnik GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-610/11 P)

2012/C 80/09

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Centrotherm Systemtechnik GmbH (rappresentanti: A. Schulz e C. Onken, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

Annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea 15 settembre 2011, nella causa T-434/09;

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 25 agosto 2009, procedimento R 6/2008-4, nella parte in cui accoglie la domanda di dichiarazione di decadenza del marchio comunitario n. 1 301 019 CENTROTHERM, e

condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e la centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione è diretta avverso la sentenza del Tribunale che ha respinto il ricorso della presente ricorrente contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 25 agosto 2009 relativa ad un procedimento di decadenza fra la centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG e la Centrotherm Systemtechnik GmbH.

La ricorrente deduce i seguenti motivi:

1)

La decisione impugnata violerebbe l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a) dello RMC (1), in quanto avrebbe ignorato il valore probatorio della dichiarazione scritta in forma solenne dell’amministratore della ricorrente presentata dinanzi alla divisione di annullamento. Contrariamente a quanto sostenuto dalla commissione di ricorso e dal Tribunale, la menzionata dichiarazione in forma solenne costituirebbe un mezzo di prova ammissibile ex articolo 78, paragrafo 1, lettera f) RMC persino secondo la giurisprudenza del Tribunale stesso.

2)

Il Tribunale avrebbe inoltre interpretato erroneamente l’articolo 76, paragrafo 1 RMC. Contrariamente a quanto sostenuto dinanzi alle istanze precedenti, sia in base al chiaro dettato dell’articolo 76, paragrafo 1 RMC, sia in base alla sistematica del RMC rispetto al procedimento di decadenza ex articolo 51, lettera a), risulterebbe l’obbligo di esaminare i fatti d’ufficio.

3)

La ricorrente lamenta che la documentazione da essa presentata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso è stata scorrettamente considerata prodotta oltre i termini. A sostegno della sua affermazione fa valere, da un lato, la sistematica dello RMC, segnatamente un parallelo fra le disposizioni in tema di utilizzo vigenti nella procedura di decadenza e quelle della procedura di opposizione e di annullamento per motivi assoluti di rifiuto, e, dall’altro, i principi generali dell’onere della prova.

In tale contesto sarebbe necessaria una riduzione teleologica della regola n. 40, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione RMC (2).

4)

Nell’ipotesi in cui la Corte respingesse una riduzione teleologica della regola n. 40, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione RMC, ciò sarebbe inapplicabile in quanto contrario alle disposizioni e alla sistematica dello RMC, e costituirebbe una violazione del principio giuridico generale di proporzionalità.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).