28.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 25/42


Impugnazione proposta il 25 novembre 2011 dall’Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 9 settembre 2011, causa T-232/06, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commissione europea

(Causa C-597/11 P)

(2012/C 25/79)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (rappresentanti: N. Korogiannakis e M. Dermitzakis, Δικηγόροι)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la decisione del Tribunale;

esercitare la competenza estesa al merito e annullare la decisione della Commissione (DG Fiscalità e Unione doganale) di respingere l’offerta della ricorrente — presentata nell’ambito della gara d’appalto TAXUD/2005/AO-001, relativa alla prestazione di servizi per la definizione di specifiche, lo sviluppo, la manutenzione e il supporto di sistemi informatici doganali per i progetti informatici della DG TAXUD (CUST-DEV) (GU 2005/S 187-183846) — e di aggiudicare lo stesso appalto ad un altro offerente, comunicata alla ricorrente con lettera del 19 giugno 2006, concedendo il risarcimento dei danni richiesto;

in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca nel merito;

condannare la Commissione al pagamento delle spese e degli altri costi relativi al giudizio sostenuti dalla ricorrente, ivi compresi quelli correlati al procedimento di primo grado.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata per i seguenti motivi:

 

In primo luogo, la ricorrente afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’adottare un’interpretazione erronea, da un lato, degli articoli 89, paragrafo 1, e 98, paragrafo 1, del regolamento finanziario, nonché dell’articolo 140, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 141, paragrafo 2, delle norme di applicazione e, dall’altro, dei principi della parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e della libera concorrenza.

 

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha errato in quanto ha interpretato erroneamente e ha travisato le prove dedotte.

 

Inoltre, la ricorrente fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, avendo interpretato erroneamente la modifica dei criteri di selezione, non avendo esaminato la sussistenza di numerosi errori manifesti nella valutazione dell’offerta e non avendo adeguatamente motivato la sentenza impugnata.