4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van Koophandel te Antwerpen (Belgio) il 7 novembre 2011 — Pelckmans Turnhout NV/Walter Van Gastel Balen NV e a.

(Causa C-559/11)

2012/C 32/23

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van Koophandel te Antwerpen

Parti

Ricorrente: Pelckmans Turnhout NV

Convenute: Walter Van Gastel Balen NV, Walter Van Gastel NV, Walter Van Gastel Schoten NV, Walter Van Gastel Lifestyle NV

Questioni pregiudiziali

1)

«Se tenere aperto un negozio sette giorni alla settimana e fare pubblicità a detta apertura debba essere considerato come un’azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori, e dunque come una pratica commerciale ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE (1), relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno.

2)

Se la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, o altre disposizioni del diritto dell’Unione, come ad esempio gli artt. 34 o 35 TFUE o gli artt. 49 o 56 TFUE, ostino ad una disposizione nazionale come quella prevista agli artt. 8-14 della legge 10 novembre 2006 che — salve talune eccezioni elencate nella legge — obbligano i commercianti a scegliere un giorno di chiusura settimanale per il negozio, atteso che al commerciante viene comunque vietato tenere aperto il suo negozio sette giorni alla settimana, senza riguardo all’effetto che ciò ha o può avere sul consumatore medio e senza riguardo al fatto se detto comportamento nelle circostanze concrete possa essere considerato come contrario alla diligenza professionale o alle pratiche commerciali leali, ed anche senza riguardo al fatto che, oltre a detta legge, il riposo dei lavoratori ai sensi del diritto del lavoro è garantito da altre normative».


(1)  GU L 149, pag. 22.