14.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 13/6


Ricorso presentato il 28 ottobre 2011 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-547/11)

2012/C 13/13

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e D. Grespan, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

La Commissione chiede che la Corte voglia

dichiarare che,

non avendo preso, nei termini stabiliti, tutti i provvedimenti necessari a recuperare l’aiuto di Stato giudicato illegittimo ed incompatibile con il mercato interno con la decisione 2006/323/CE della Commissione, del 7 dicembre 2005, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente (in prosieguo: la «decisione 2006/323»), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dagli artt. 5 e 6 di tale decisione e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché;

non avendo preso, nei termini stabiliti, tutti i provvedimenti necessari a recuperare l’aiuto di Stato giudicato illegittimo ed incompatibile con il mercato interno con la decisione 2007/375/CE della Commissione, del 7 febbraio 2007, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna, cui hanno dato esecuzione rispettivamente la Francia, l’Irlanda e l’Italia (in prosieguo: la «decisione 2007/375»), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dagli artt. 4 e 6 di tale decisione e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il termine per eseguire la decisione 2006/323 è scaduto l’8 febbraio 2006. Il termine per eseguire la decisione 2007/375 è scaduto l’8 giugno 2007.

Ad oggi la Repubblica italiana non avrebbe ancora provveduto al completo recupero degli aiuti dichiarati illegittimi dalle decisioni in questione o ad informare la Commissione dell’avvenuto recupero. Le difficoltà giuridiche addotte dall’Italia per giustificare il ritardo dell’esecuzione di tali decisioni non sarebbero, peraltro, idonee a configurare un’impossibilità assoluta del recupero conformemente alla giurisprudenza della Corte.

La Commissione lamenta, poi, che l’Italia l’avrebbe informata con ritardo dell’avanzamento del procedimento nazionale di esecuzione delle decisioni, violando l’obbligo d’informazione imposto dalle decisioni in questione.