17.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 370/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Italia) il 21 ottobre 2011 — Ottica New Line di Accardi Vincenzo/Comune di Campobello di Mazara

(Causa C-539/11)

2011/C 370/33

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana

Parti nella causa principale

Ricorrente: Ottica New Line di Accardi Vincenzo

Convenuto: Comune di Campobello di Ma zara

Controinteressata: Fotottica Media Vision di Luppino Natale Fabrizio e c. s.n.c.

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto dell’Unione europea in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi debba essere interpretato nel senso che corrisponde a un motivo imperativo di interesse generale, correlato alla esigenza di tutelare la salute umana, una disciplina interna — nella specie, l’art. 1 della legge della Regione autonoma siciliana n. 12 del 2004 — che subordini l’insediamento degli esercizi di ottica sul territorio di uno Stato membro (nella specie, su parte di detto territorio) a limiti di densità demografica e di distanza tra gli esercizi, limiti che in astratto configurerebbero una violazione delle fondamentali libertà sopra richiamate;

2)

in caso di risposta affermativa alla precedente questione, se alla stregua del diritto dell’Unione europea, il limite di densità demografica (un esercizio per ogni ottomila residenti) e il limite della distanza (trecento metri tra un esercizio e l’altro), stabiliti dalla legge della Regione autonoma siciliana n. 12 del 2004 per l’insediamento di esercizi di ottica sul territorio regionale, siano da reputarsi adeguati al raggiungimento dell’obiettivo corrispondente al motivo imperativo di interesse generale sopra indicato;

3)

in caso di risposta affermativa alla questione sub 1), se, alla stregua del diritto dell’Unione europea, il limite di densità demografica (un esercizio per ogni ottomila residenti) e il limite della distanza (trecento metri tra un esercizio e l’altro), stabiliti dalla legge della Regione autonoma siciliana n. 12 del 2004 per l’insediamento sul territorio regionale di esercizi di ottica, siano proporzionati, ossia non eccessivi rispetto al raggiungimento dell’obiettivo corrispondente al motivo imperativo di interesse generale sopra indicato.