10.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 362/13


Impugnazione proposta il 29 settembre 2011 da Kone Oyj, Kone GmbH, Kone BV avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 13 luglio 2011, causa T-151/07, Kone Oyj, Kone GmbH, Kone BV/Commissione europea

(Causa C-510/11 P)

2011/C 362/20

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Kone Oyj, Kone GmbH, Kone BV (rappresentanti: T. Vinje, Solicitor, D. Paemen, Advocaat, A. Tomtsis, Dikigoros, A. Morfey, Solicitor)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare integralmente la sentenza del Tribunale;

annullare l’art. 2, n. 2, della decisione nei limiti in cui infligge un’ammenda alla KONE Oyj e alla KONE GmbH e disporre l’annullamento dell’ammenda, ovvero imporre un’ammenda di importo inferiore rispetto a quello determinato dalla decisione della Commissione 21 febbraio 2007 relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 101 TFUE (caso COMP/E-1/38.823 — PO/Ascensori e scale mobili) (in prosieguo: la «Decisione»);

annullare l’art. 2, n. 4, della decisione della Commissione nei limiti in cui infligge un’ammenda alla KONE Oyj e alla KONE BV e ridurre l'importo dell’ammenda rispetto a quello determinato nella decisione della Commissione; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti ritengono che la sentenza impugnata debba essere annullata per i seguenti motivi.

Per quanto riguarda l’infrazione in Germania, il Tribunale è incorso in un errore di diritto per aver ritenuto che la Commissione non avesse manifestamente ecceduto i limiti del suo potere discrezionale nel valutare nella Decisione il contributo della Kone all’avvio delle indagini e all’accertamento dell’infrazione. Tale errore di diritto da parte del Tribunale implica che la Kone è stata erroneamente privata dell’immunità ai sensi della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (in prosieguo: la «comunicazione del 2002»).

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto anche per aver dichiarato che la violazione della comunicazione del 2002 da parte della Commissione non ha violato il principio del legittimo affidamento.

Per quanto riguarda l’infrazione nei Paesi Bassi, il Tribunale è incorso in un errore di diritto per aver confermato il rifiuto opposto dalla Commissione a ridurre alla Kone l’importo dell’ammenda ai sensi della comunicazione del 2002 a causa della qualificazione da parte della Kone delle informazioni fornite nel contesto della sua domanda di trattamento favorevole. Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato legittima la decisione della Commissione nella parte in cui ha negato di concedere alla Kone una riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta per l’intesa nei Paesi Bassi.

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto anche nel dichiarare che la Commissione, affermando che le dichiarazioni dalla Kone in merito all’intesa nei Paesi Bassi non erano paragonabili alle dichiarazioni fornite dalla ThyssenKrupp in merito all’intesa in Belgio, non aveva violato il principio della parità di trattamento.