12.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 331/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts (Repubblica di Lettonia) il 14 settembre 2011 — SIA «Cido Grupa»/Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-471/11)

2011/C 331/24

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāts

Parti

Ricorrente: SIA «Cido Grupa»

Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 6, n. 3, terzo comma, del regolamento (CE) della Commissione 14 gennaio 2004, n. 60 (1), recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui sia stata constatata, presso un operatore economico, un’eccedenza individuale di un prodotto che può essere designato come zucchero ai sensi dell’art. 4, n. 1, del regolamento, tale operatore è tenuto a pagare all’erario un importo, calcolato in base al quantitativo di zucchero bianco (codice di nomenclatura combinata 1701 99 10) corrispondente al contenuto di zucchero presente nel prodotto constatato presso l’operatore e non in base al quantitativo dello stesso prodotto constatato in suo possesso (per esempio, sciroppo di zucchero).

2)

Se nel calcolo di detto importo debba debbano essere inclusi i dazi all’importazione più elevati applicabili allo zucchero bianco invece di quelli applicabili al prodotto specifico constatato presso l’operatore.


(1)  GU L 9, pag. 8.