19.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 340/11


Ricorso proposto il 13 settembre 2011 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-468/11)

2011/C 340/19

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e S. Pardo Quintillán, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che

imponendo alle imprese che prestano servizi o reti ai sensi dell’autorizzazione generale al pagamento di un diritto destinato al finanziamento della Corporación de Radio y Televisión Española, fissando al riguardo una serie di condizioni ed eccezioni nonché taluni meccanismi di trasferimento di pagamenti in eccedenza, e

non avendo comunicato in modo adeguato la propria intenzione di effettuare modifiche in relazione alle autorizzazioni generali, né avendo concesso alle parti interessate, ivi compresi gli utenti e i consumatori, un lasso temporale sufficiente per poter manifestare il proprio punto di vista quanto alle modifiche proposte,

il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 12 e 14, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE (1), relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)

condannare Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Secondo la Commissione, l’art. 5 della Ley de RTVE non è compatibile con quanto previsto dall’art. 12 della direttiva autorizzazioni. Con l’art. 5 della Ley de RTVE, le autorità spagnole hanno fissato un diritto (chiamato «aportación»: «partecipazione»), sui redditi lordi degli operatori di comunicazioni elettroniche di determinati ambiti geografici, senza rispettare i principi e i requisiti fissati dall’art. 12 della direttiva autorizzazioni.

Conseguentemente, la Commissione ritiene che, non avendo comunicato in modo adeguato la propria intenzione di effettuare modifiche in relazione alle autorizzazioni generali, né avendo concesso alle parti interessate, ivi compresi gli utenti e i consumatori, un lasso temporale sufficiente per poter manifestare il proprio punto di vista quanto alle modifiche proposte, il Regno di Spagna sia venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 14, n. 1, della direttiva autorizzazioni.


(1)  GU L 108, pag. 21.