19.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 340/10


Impugnazione proposta il 2 settembre 2011 dalla Timehouse GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 6 luglio 2011, causa T-235/10, Timehouse GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-453/11 P)

2011/C 340/16

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Timehouse GmbH (rappresentante: avv. V. Knies)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare in toto la sentenza del Tribunale dell’Unione europea 6 luglio 2011, causa T-235/10, nonché la decisione della prima commissione di ricorso 11 marzo 2010, procedimento R 0942/2009-1, e condannare il convenuto alle spese;

in subordine, annullare in toto la sentenza del Tribunale dell’Unione europea 6 luglio 2011 (causa T-235/11) e rinviare il procedimento al Tribunale per una nuova udienza e decisione che tenga conto del parere della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché condannare il convenuto alle spese dell’impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale dell’Unione europea non avrebbe applicato correttamente il criterio determinante per valutare il carattere distintivo, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), dell’aspetto globale del marchio di cui trattasi, n. 7 378 888, per i prodotti da registrare, «gioielleria, bigiotteria; orologeria e strumenti cronometrici», in quanto, per motivare la sua decisione, avrebbe esaminato solo l'assenza di carattere distintivo delle singole componenti del marchio. Facendo derivare dalla (asserita) mancanza di carattere distintivo delle singole componenti del marchio l'assenza di carattere distintivo del marchio richiesto nel suo aspetto complessivo, la decisione impugnata si fonderebbe sull’inammissibile presunzione/conclusione che un marchio, le cui singole componenti non abbiano carattere distintivo, non possa ottenere tale carattere neanche ove tali sue componenti siano combinate. Poiché il marchio tuttavia avrebbe nel suo insieme carattere distintivo, già la decisione della commissione di ricorso, confermata dal Tribunale dell’Unione europea, sarebbe sia stata emessa a torto.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).