19.11.2011   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 340/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove (Repubblica slovacca) 22 agosto 2011 — SKP/Kveta Polhošová

(Causa C-433/11)

2011/C 340/12

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Krajský súd v Prešove

Parti

Ricorrente: SKP

Convenuta: Kveta Polhošová

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli artt. 5-9 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno (1), debbano essere interpretati nel senso che è da considerare pratica commerciale sleale anche la pratica di un operatore economico di cedere crediti nei confronti di consumatori ad un soggetto in fallimento, qualora ai consumatori non sia garantito il rimborso delle spese del procedimento giudiziario che tragga origine da un contratto stipulato con un consumatore.

2)

Laddove la risposta alla questione precedente sia nel senso che è contraria al diritto dell’Unione europea la cessione di crediti nei confronti di consumatori ad un soggetto in fallimento a fini di recupero:

A.

se l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea possa essere interpretato nel senso che esso non osta a che un organo giurisdizionale, al fine di tutelare i consumatori, non applichi l’abbuono del contributo unificato previsto dalla legge a vantaggio del curatore fallimentare e dichiari eventualmente, senza con ciò ledere il diritto del curatore fallimentare alla tutela giurisdizionale, il non luogo a provvedere nel procedimento per mancato pagamento del contributo unificato per la domanda;

B.

se gli artt. 6, n. 1, e 7, n. 1, della direttiva del Consiglio [5 aprile 1993], 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (2), ostino all’applicazione di una disposizione di diritto nazionale sull’esenzione del curatore fallimentare dal pagamento del contributo unificato, nel caso in cui senza la pratica commerciale sleale l’attore non sarebbe esentato dal pagamento di detto contributo e, per non luogo a provvedere, il procedimento giurisdizionale attinente alla prestazione derivante dalla clausola abusiva verrebbe evitato.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva del Consiglio 84/450/CEE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE e il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2006/2004 («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»); GU L 149, pag. 22.

(2)  GU L 95, pag. 29.