22.10.2011   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/22


Impugnazione proposta l’11 agosto 2011 dalla Repubblica di Polonia avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 23 maggio 2011, nella causa T-226/10, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Commissione

(Causa C-423/11 P)

2011/C 311/38

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: M. Szpunar, agente)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Conclusioni della ricorrente

Annullamento integrale dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea 23 maggio 2011 nella causa T-226/10.

Motivi e principali argomenti

Presupposto per il rigetto del ricorso era il rapporto di lavoro che legava gli avvocati rappresentanti il Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Presidente dell’Ufficio delle comunicazioni elettroniche) all’Ufficio stesso, rapporto che, ad avviso del Tribunale, esclude la possibilità di rappresentanza da parte loro della parte ricorrente dinanzi al Tribunale medesimo. Il governo della Repubblica di Polonia fa valere contro l’ordinanza impugnata i seguenti addebiti:

 

In primo luogo l’addebito di violazione dell’art. 19, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia, a causa della sua interpretazione erronea. Le disposizioni del diritto dell’Unione europea non armonizzano le forme ammissibili della prestazione di servizi legali. Anche l’art. 19 dello Statuto non introduce restrizioni in materia, limitandosi ad un rinvio alle disposizioni nazionali. Ad avviso della Repubblica di Polonia, l’art. 19 dello Statuto non offre alcun fondamento, al fine di privare, in maniera generalizzata ed arbitraria, avvocati, che prestano assistenza legale in base ad un rapporto di lavoro, del diritto alla rappresentanza delle parti dinanzi alla Corte di giustizia, poiché la normativa polacca garantisce pienamente la loro indipendenza.

 

In secondo luogo, l’addebito di violazione del principio di proporzionalità formulato all’art. 5, n. 4, TUE. Secondo la Repubblica di Polonia l’esclusione della possibilità di rappresentanza ad opera di un avvocato legato alla parte stessa da un rapporto di lavoro va oltre quanto necessario al fine di garantire la prestazione di un servizio legale da parte di un giurista indipendente. Sussistono misure materiali e formali meno restrittive che possono condurre al conseguimento dello stesso obiettivo, in particolare le normative nazionali riferentesi ai principi dell’esercizio di una professione e dell’etica professionale.

 

In terzo luogo, l’addebito di violazione della procedura in assenza di una motivazione appropriata. Ad avviso del governo della Repubblica di Polonia, il Tribunale non ha motivato a sufficienza l’ordinanza nella causa T-226/10, in particolare non ha esaminato le specificità del rapporto giuridico che lega gli avvocati al Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.