22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/21


Impugnazione proposta il 10 agosto 2011 dal Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 23 maggio 2011, nella causa T-226/10, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Commissione

(Causa C-422/11 P)

2011/C 311/37

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (rappresentanti: D. Dziedzic-Chojnacka, D. Pawłowska)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

annullare l’ordinanza e rinviare la causa al Tribunale dell’Unione europea per un nuovo esame;

condannare la Commissione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Presupposto per il rigetto del ricorso era il rapporto di lavoro che legava gli avvocati rappresentanti il Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Presidente dell’Ufficio delle comunicazioni elettroniche) all’Ufficio stesso, rapporto che, ad avviso del Tribunale, esclude la possibilità di rappresentanza da parte loro della parte ricorrente dinanzi al Tribunale. Il Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej fa valere i seguenti addebiti:

In primo luogo, l’addebito di violazione dell’art. 19, terzo e quarto comma, in combinato disposto con l’art. 53, primo comma dello Statuto nonché in combinato disposto con l’art. 254, sesto comma, TFUE e l’art. 113 del regolamento di procedura del Tribunale (in prosieguo: il «Regolamento»), per averlo interpretato erroneamente e considerato che tale disposizione non riguarda gli avvocati assunti sulla base di un contratto di lavoro concluso con la parte nel procedimento dinanzi al Tribunale.

In secondo luogo, violazione dell’art. 67, n. 1, TFUE in combinato disposto con l’art. 113 del regolamento, per non aver osservato il diverso sistema giuridico e la diversa tradizione normativa di uno Stato membro ed aver rigettato il ricorso partendo dal presupposto che avvocati i quali si trovano in un rapporto di lavoro sono caratterizzati da un minor grado di indipendenza rispetto a quello di cui fruisce un avvocato esercente la sua attività nell’ambito di uno studio indipendente dal cliente.

In terzo luogo, l’addebito di violazione dell’art. 5, nn. 1 e 2, del Trattato sull’Unione europea («TUE») in combinato disposto con l’art. 4, n. 1, TUE nonché con l’art. 113 del Regolamento, per aver considerato che le disposizioni dei Trattati permettono una differenziazione, quanto alla portata dei diritti degli avvocati in materia di rappresentanza dinanzi al Tribunale, in una situazione in cui il diritto di uno Stato membro non prevede una differenziazione siffatta, mentre competenze in materia non sono state attribuite all’Unione nei Trattati.

In quarto luogo, l’addebito di violazione dell’art. 5, n. 4, TUE in combinato disposto con l’art. 113 del Regolamento, per aver ritenuto che il diniego ad avvocati trovantisi in un rapporto di lavoro il diritto alla rappresentanza di una parte del procedimento dinanzi al Tribunale sia necessario per il conseguimento degli obiettivi dei Trattati.

In quinto luogo, violazione della procedura per insufficienza di motivazione dell’ordinanza impugnata.