29.10.2011   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 319/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 10 agosto 2011 — Jutta Leth/Repubblica d’Austria, Land Niederösterreich

(Causa C-420/11)

2011/C 319/17

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Jutta Leth

Convenuta: Repubblica d’Austria, Land Niederösterreich

Questioni pregiudiziali

Se l’art. 3 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE (1), nella versione di cui alla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (2), e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE (3) (direttiva VIA) debba essere interpretata nel senso che:

1)

la nozione di «beni materiali» riguardi solo la sostanza degli stessi e non anche il loro valore;

2)

la valutazione dell’impatto ambientale abbia anche lo scopo di tutelare i singoli contro danni patrimoniali consistenti nella diminuzione del valore di un bene immobile di loro proprietà.


(1)  Direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40).

(2)  Direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 73, pag. 5).

(3)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia — Dichiarazione della Commissione (GU L 156, pag. 17).