29.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 319/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 10 agosto 2011 — Jutta Leth/Repubblica d’Austria, Land Niederösterreich
(Causa C-420/11)
2011/C 319/17
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Jutta Leth
Convenuta: Repubblica d’Austria, Land Niederösterreich
Questioni pregiudiziali
Se l’art. 3 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE (1), nella versione di cui alla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (2), e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE (3) (direttiva VIA) debba essere interpretata nel senso che:
1) |
la nozione di «beni materiali» riguardi solo la sostanza degli stessi e non anche il loro valore; |
2) |
la valutazione dell’impatto ambientale abbia anche lo scopo di tutelare i singoli contro danni patrimoniali consistenti nella diminuzione del valore di un bene immobile di loro proprietà. |
(1) Direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40).
(2) Direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 73, pag. 5).
(3) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia — Dichiarazione della Commissione (GU L 156, pag. 17).