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12.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 331/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság (Ungheria) il 27 luglio 2011 — Erika Jőrös/Aegon Magyarország Hitel Zrt.
(Causa C-397/11)
2011/C 331/09
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Bíróság
Parti
Ricorrente: Erika Jőrös
Convenuta: Aegon Magyarország Hitel Zrt.
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della direttiva 93/13/CEE (1), il giudice nazionale, dopo aver constatato che una delle condizioni generali del contratto oggetto della causa risulta abusiva, sia competente a dichiarare per questo la nullità di tale condizione, anche qualora le parti non la abbiano specificamente fatta valere; |
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2) |
Se, in un procedimento promosso dal consumatore, il giudice nazionale abbia l’obbligo di agire secondo l’iter descritto nella prima questione, benché, di regola, quando la parte lesa promuove un’azione per il motivo indicato la dichiarazione di nullità derivante dal carattere abusivo delle condizioni generali del contratto non ricade nella competenza del tribunale circoscrizionale, ma in quella di una giurisdizione superiore; |
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3) |
In caso di soluzione affermativa alla seconda questione, se il giudice nazionale possa prendere in esame il carattere abusivo delle condizioni generali di contratto anche in un procedimento di secondo grado, qualora nel procedimento di primo grado tale carattere non fosse stato considerato e, secondo la normativa nazionale, nel procedimento di appello non sia di norma possibile prendere in considerazione fatti nuovi o ammettere nuovi mezzi di prova. |
(1) Direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).