1.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 290/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social de Barcelona (Spagna) il 19 luglio 2011 — Isabel Elbal Moreno/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Causa C-385/11)

2011/C 290/05

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social de Barcelona

Parti

Ricorrente: Isabel Elbal Moreno

Convenuti: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Questioni pregiudiziali

1.

Se la nozione di «condizione di impiego» cui fa riferimento il divieto di discriminazione enunciato nella clausola 4 della direttiva 97/81 (1) possa essere applicata ad una pensione di vecchiaia di tipo contributivo come quella prevista dal sistema di previdenza sociale spagnolo, derivante dai contributi versati da e a favore del lavoratore nel corso della sua intera vita lavorativa.

2.

Nel caso di risposta affermativa alla prima questione, e considerando dunque che una pensione di vecchiaia di tipo contributivo come quella prevista dal sistema di previdenza sociale spagnolo rientri nella nozione di «condizione di impiego» cui fa riferimento la clausola 4 della direttiva 97/81, se il divieto di discriminazione enunciato in detta clausola debba essere interpretato nel senso che impedirebbe, oppure osterebbe a, una norma nazionale che — in seguito alla doppia applicazione del principio del pro rata temporis — esiga per i lavoratori a tempo parziale, rispetto ai lavoratori a tempo pieno, un periodo contributivo proporzionalmente maggiore perché accedano, a loro volta, a una pensione di vecchiaia di importo ridotto in proporzione alla minor durata dell’orario di lavoro.

3.

Come questione complementare alle precedenti, se un sistema come quello spagnolo [esposto nella VII disposizione suppletiva della LGSS (legge generale sulla previdenza sociale)] di versamento contributi, accesso e quantificazione della pensione di vecchiaia per i lavoratori a tempo parziale possa essere considerato come un «aspetto o condizione delle retribuzioni» cui fa riferimento il divieto di discriminazione enunciato all’art. 4 della direttiva 2006/54 (2) e all'art. 157 TFUE (ex art. 141 CE).

4.

Come questione alternativa alle precedenti, nel caso che la pensione di vecchiaia contributiva spagnola non si possa intendere né come «condizione di impiego» né come «retribuzione», se il divieto di discriminazione diretta o indiretta basata sul sesso, enunciato all’art. 4 della direttiva 79/7 (3), debba essere interpretato nel senso che impedirebbe, oppure osterebbe a, una norma nazionale che — in seguito alla doppia applicazione del principio del pro rata temporis — esiga per i lavoratori a tempo parziale (per la stragrande maggioranza donne), rispetto ai lavoratori a tempo pieno, un periodo contributivo proporzionalmente maggiore perché accedano, a loro volta, a una pensione di vecchiaia di importo ridotto in proporzione alla minor durata dell’orario di lavoro.


(1)  Direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES — Allegato: Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale (GU L 14, pag. 9).

(2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 luglio 2006, 2006/54/CE, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204, pag. 23).

(3)  Direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU L 6, pag. 24).