24.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 282/11


Ricorso presentato il 12 luglio 2011 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-369/11)

2011/C 282/21

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Montaguti e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

Constatare che la Repubblica italiana, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 6, paragrafo 3 e all’allegato II della direttiva 91/440/CEE (1), quale modificata, ed agli articoli 4, paragrafo 2 e 14, paragrafo 2 della direttiva 2001/14/CE (2); agli articoli 4, paragrafo l e 30, paragrafo 3 della direttiva 2001/14/CE; e all’articolo 30, paragrafo l della direttiva 2001/14/CE, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tali disposizioni.

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Gli addebiti formulati dalla Commissione alla Repubblica italiana riguardano l’indipendenza dell’organismo esercente le funzioni essenziali in materia di accesso all’infrastruttura, l’imposizione di diritti (canone) per l’accesso ferroviario nonché i poteri e l’autonomia dell’organismo di regolamentazione del settore ferroviario.

Anzitutto, il regime che regola l’esercizio da parte del gestore dell’infrastruttura delle funzioni essenziali in materia di accesso all’infrastruttura non fornirebbe garanzie sufficienti che detto gestore operi in modo indipendente dalla holding del gruppo di cui fa parte, il quale comprende anche la principale impresa ferroviaria sul mercato.

Inoltre, dato che è il Ministero dei trasporti a determinare i diritti di accesso alla rete, mentre il gestore dell’infrastruttra può solo formulare una proposta in materia ed ha unicamente il compito operativo di calcolare i diritti effettivamente dovuti da una singola impresa ferroviaria, quest’ultimo verrebbe privato di uno strumento essenziale di gestione, in contrasto con il requisito dell’indipendenza di gestione.

Infine, non sarebbe ancora assicurata la necessaria, piena indipendenza dell’organismo di regolamentazione da tutte le imprese ferroviarie in quanto il personale dell’organismo di regolamentazione è costituito da funzionari del Ministero dei trasporti e quest’ultimo continuerebbe ad esercitare un’influenza decisiva sulla holding del gruppo che comprende la principale impresa ferroviaria italiana, e quindi anche su quest’ultima.


(1)  GU L 237, pag. 25.

(2)  GU L 75, pag. 29.