24.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 282/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance de Paris (Francia) il 4 luglio 2011 — Thomson Sales Europe SA/Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières)

(Causa C-348/11)

2011/C 282/09

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal d'instance de Paris

Parti

Ricorrente: Thomson Sales Europe SA

Convenuta: Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières)

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’indagine condotta dall’OLAF in Tailandia ed avviata sul fondamento delle disposizioni relative all’origine preferenziale sia invalida in quanto contraria al diritto internazionale, vale a dire al principio della piena sovranità ed alla dichiarazione sull’inammissibilità dell’intervento negli affari interni degli Stati e sulla protezione della loro indipendenza e sovranità dell’Assemblea generale dell’ONU del 21 dicembre 1965.

2)

Se l’indagine condotta dall’OLAF in Tailandia ed avviata sul fondamento delle disposizioni relative all’origine preferenziale sia invalida qualora, come nella fattispecie, l’OLAF non abbia osservato rigorosamente le disposizioni dell’art. 94 del regolamento di applicazione del codice doganale comunitario.

3)

Se l’indagine condotta dall’OLAF in Tailandia sia invalida e le informazioni raccolte nel corso della stessa possano essere utilizzate per contestare l’origine di diritto comune, nelle seguenti circostanze:

le informazioni sono state chieste nell’ambito di un’indagine sull’origine preferenziale;

l’OLAF ha violato la normativa comunitaria, e in particolare il regolamento (CE) n. 1073/1999 (1), poiché, tra l’altro, non ha agito «secondo gli accordi di cooperazione vigenti, nei paesi terzi»;

l’autorità competente locale non si è giuridicamente impegnata a prestare assistenza;

le informazioni ottenute non sono state trasmesse con l’accordo dell’autorità competente locale e nel rispetto delle sue disposizioni interne relative al trasferimento a paesi terzi di dati personali;

l’indagine è stata effettuata ufficiosamente, in via riservata e senza rispettare i diritti della difesa.

4)

Se il regolamento (CE) del Consiglio 27 marzo 1995, n. 710, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Tailandia (2), e il regolamento di modifica del Consiglio 27 novembre 1998, n. 2584 (3), siano invalidi in quanto l’applicazione della riduzione a zero nel calcolo del margine di dumping medio ponderato non è stata menzionata né nei loro «considerando» né in quelli del regolamento anteriore, il regolamento (CE) della Commissione 27 settembre 1994, n. 2376, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione, a colori, originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Tailandia (4).

5)

Se il regolamento (CE) del Consiglio 27 marzo 1995, n. 710, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Tailandia, e il regolamento di modifica del Consiglio 27 novembre 1998, n. 2584, siano invalidi in quanto il Consiglio dell’Unione europea ha applicato, ai fini della determinazione del margine di dumping relativo al prodotto oggetto dell’indagine, il metodo della riduzione a zero dei margini di dumping negativi per ciascuno dei tipi di prodotti interessati.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, n. 1073, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136, pag. 1).

(2)  GU L 73, pag. 3.

(3)  GU L 324, pag. 1.

(4)  GU L 255, pag. 50.