13.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 238/12


Impugnazione proposta il 24 giugno 2011 dalla Commissione europea avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 13 aprile 2011, causa T-320/09, Planet AE/Commissione

(Causa C-314/11 P)

2011/C 238/18

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Dintilhac e D. Triantafyllou)

Altra parte nel procedimento: Planet AE

Conclusioni della ricorrente

annullare l’ordinanza del Tribunale 13 aprile 2011, causa T-320/09;

dichiarare il ricorso irricevibile;

condannare l’appellata alle spese.

Motivi e principali argomenti

Erronea interpretazione della decisione 2008/969.

Il tipo di registrazione dell'appellata nel «SAR» (Sistema di Allarme Rapido), che (contrariamente ad altre registrazioni) si fonda su meri sospetti, non ha conseguenze diverse dall’adozione di più severe misure di vigilanza (art. 16 della decisione), che non producono effetti vincolanti nei confronti dell'appellata. Le registrazioni in esame a torto sono confuse, nell’ordinanza, con altri tipi di registrazione che producono effetti diversi.

Assenza di modifica sostanziale della situazione in diritto da parte delle registrazioni impugnate.

La mera vigilanza del soggetto registrato manifestamente non modifica, di per sé, la sua situazione giuridica.

Assenza di incidenza diretta sull’appellata da parte delle registrazioni impugnate.

Le misure adottate sono state liberamente decise dall’ordinatore competente successivamente a consultazione e negoziazione con l’appellata e la sua banca. Non sussistono conseguenze dirette e automatiche delle registrazioni. Il fatto di essere direttamente interessati, tuttavia, costituisce il necessario presupposto della ricevibilità (art. 263, quarto comma, TFUE).

Assenza di esame delle relative affermazioni e prove quanto all’incidenza indiretta

Mentre il ricorso ha esposto le consultazioni e negoziazioni di cui sopra, il Tribunale le ha ignorate in violazione dei principi di imparzialità e di oggettività.

Assenza di motivazione

L’appellata non chiarisce in cosa consiste il «cambiamento sfavorevole» della situazione della ricorrente, la quale non è stata privata di un vantaggio economico, ma è stata esonerata dall’obbligo di distribuzione della retribuzione.

Ciò vale anche riguardo agli effetti delle specifiche registrazioni in esame, la cogenza delle quali non si spiega in alcun modo.

Confusione dei mezzi di impugnazione

La posizione dell’appellata nel gruppo riguarda la formazione dell’accordo. Come parte inscindibile del contesto contrattuale, poteva costituire oggetto di clausola compromissoria, (art. 272 TFUE), non perό di domanda di annullamento, atteso che i mezzi di impugnazione rispettivi sussistono parallelamente e autonomamente.

Violazione dell’autonomia contrattuale e del principio consensuale

Da un canto, la Commissione non è tenuta a stipulare senza adottare alcuna misura cautelativa, dall’altro l’appellata aveva dato il proprio consenso al contesto contrattuale definitivo. Pertanto, a torto il Tribunale esige un fondamento giuridico, udienze etc. che si richiedono in caso di «sanzioni» e non sono conformi all’uguaglianza dei contraenti.

Erronea qualificazione delle registrazioni quali decisioni

Le registrazioni nel SAR costituiscono misure di ordine interno, misure cautelative in forza del principio di corretta amministrazione finanziaria (art. 27 del regolamento finanziario), che erano previste nella decisione interna 2008/969 come norme interne della Commissione (v. art. 51 del regolamento finanziario) ai fini dell’informazione e dell’uso di tutti gli ordinatori in possesso di delega dello stesso organo. Non occorre che le registrazioni in esame siano connesse, d’altronde, con la registrazione che conduce all’esclusione dal procedimento, dato che nel caso in esame l'accordo era stato concluso con l'appellata.

Dipendenza della ricevibilità dalla fondatezza del ricorso

Il Tribunale motiva la propria ordinanza con la necessità di verificare la competenza della Commissione quanto all’emanazione della decisione 2008/969. Tuttavia, la questione della competenza riguarda la fondatezza del ricorso e non può determinare la sua ricevibilità.