27.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 252/23


Ricorso proposto il 21 giugno 2011 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-313/11)

2011/C 252/44

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi e A. Szmytkowska, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, introducendo il divieto di produzione, commercializzazione o uso nell’alimentazione degli animali in Polonia di mangimi geneticamente modificati nonché di organismi geneticamente modificati destinati all’impiego nei mangimi, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza degli artt. 16, n. 5, 19, 20 e 34 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 settembre 2003, n. 1829, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1);

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione addebita alla Repubblica di Polonia che, a causa dell’adozione di una legge nazionale sui mangimi che vieta la produzione, la commercializzazione e l’uso nell’alimentazione degli animali in Polonia di mangimi geneticamente modificati nonché di organismi geneticamente modificati destinati all’impiego nei mangimi, è venuta meno agli obblighi incombentile in forza del regolamento (CE) n. 1829/2003. Per effetto dell’adozione del regolamento menzionato, che introduce una completa armonizzazione in materia di autorizzazioni riguardanti i mangimi OGM a livello dell’Unione, la Polonia non può adottare disposizioni legali che vietino la commercializzazione, l’uso e la produzione sul suo territorio dei prodotti che sono oggetto delle autorizzazioni menzionate. Concretamente la Polonia non ha osservato:

l’art. 16, n. 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003, conformemente al quale l’autorizzazione a immettere in commercio, usare o modificare un OGM per l’impiego in mangimi, di mangimi che contengono o sono costituiti da tale OGM, nonché i mangimi prodotti a partire da tale OGM è rilasciata, rifiutata, rinnovata, modificata, sospesa o revocata soltanto per i motivi e secondo le procedure stabilite nel presente regolamento;

l’art. 19 del regolamento a norma del quale la competenza per il rilascio dell’autorizzazione spetta alla Commissione europea;

l’art. 20 del regolamento ai sensi del quale i prodotti già immessi sul mercato ed autorizzati in forza del diritto vigente prima dell’entrata in vigore del regolamento 1829/2003 vengono considerati autorizzati in forza del regolamento stesso;

l’art. 34 del regolamento (clausola in materia di misure d’emergenza) che, data la completa armonizzazione della materia in oggetto, costituisce la sola possibilità di adottare misure straordinarie diretta a sospendere o modificare un’autorizzazione già rilasciata.

È al riguardo irrilevante che l’entrata in vigore del divieto controverso nel diritto nazionale sia stata rinviata, poiché già solo l’adozione da parte del legislatore e la pubblicazione delle disposizioni controverse non conformi al diritto dell’Unione costituisce un inadempimento degli obblighi gravanti sulla Repubblica di Polonia riguardo al menzionato regolamento.


(1)  GU L 268, pag. 1.