24.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/2 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Germania) il 20 giugno 2011 — Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH/John O. Butler GmbH
(Causa C-308/11)
2011/C 282/02
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Frankfurt am Main
Parti
Ricorrente: Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH
Convenuta: John O. Butler GmbH
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, per definire la nozione di «azione farmacologia» di cui all’art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/83/CE (1), nella versione della direttiva 2004/27/CE (2), si possa fare ricorso al documento orientativo per la definizione dei medicinali e dei dispositivi medici «Medical Devices: Guidance document» — elaborato sotto l’egida della Commissione europea — in base al quale è necessaria un’interazione tra le molecole della sostanza di cui trattasi e un componente cellulare, comunemente indicato come recettore, che o dia luogo a una reazione diretta o blocchi la reazione di un altro agente. |
2) |
In caso di soluzione affermativa della prima questione, se la nozione di azione farmacologica presupponga che si realizzi un’interazione tra le molecole della sostanza di cui trattasi e componenti cellulari dell’utilizzatore o se sia sufficiente un’interazione tra la sostanza di cui trattasi e un componente cellulare non appartenente al corpo umano. |
3) |
In caso di soluzione negativa della prima questione o nel caso in cui non venga in rilievo nessuna delle due definizioni proposte nella seconda questione, a quale altra definizione si debba, invece, fare riferimento. |
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67).
(2) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/27/CE, che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 136, pag. 34).