27.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 252/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 17 giugno 2011 — Rosanna Valenza/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

(Causa C-304/11)

2011/C 252/41

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Rosanna Valenza

Convenuta: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Questioni pregiudiziali

a)

Se la previsione dell’allegato alla direttiva 1999/70/CE (1), clausola 4, comma 4, secondo cui «I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive», in combinato con la clausola 5, come già interpretata dalla Corte di giustizia CE, secondo cui è legittima la disciplina italiana che, nel pubblico impiego, vieta la conversione del contratto di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato, osti alla disciplina nazionale della stabilizzazione dei precari (art. 1, co. 519, l. n. 296/2006) che ha consentito l’assunzione diretta a tempo indeterminato dei lavoratori già assunti a tempo determinato, in deroga alla regola del concorso pubblico, ma con azzeramento dell’anzianità maturata durante il periodo di lavoro a tempo determinato, o se invece la perdita dall’anzianità, prevista dal legislatore nazionale, rientri nella deroga. per «motivazioni oggettive» da ravvisarsi nell’esigenza di evitare che l’immissione in ruolo dei precari avvenga a detrimento dei lavoratori già di ruolo, il che si determinerebbe se ai precari fosse conservata l’anzianità pregressa;

b)

se la citata previsione dell’allegato alla direttiva 1999/70/CE, clausola 4, comma 4, secondo cui «I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive», in combinato con la clausola 5, come già interpretata dalla Corte di giustizia CE, secondo cui è legittima la disciplina italiana che, nel pubblico impiego, vieta la conversione del contratto di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato, osti alla disciplina nazionale che, ferma restando la maturazione dell’anzianità in costanza di rapporto di lavoro a termine, stabilisca di chiudere il contratto a termine e instaurare un nuovo contratto a tempo indeterminato, diverso dal precedente e senza conservazione della pregressa anzianità (art. 1, co. 519, l. n. 296/2006).


(1)  GU L 175, pag. 43.