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27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/16 |
Impugnazione proposta l'8 giugno 2011 dalla Mitteldeutsche Flughafen AG, Flughafen Leipzig/Halle GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 24 marzo 2011, cause riunite T-443/08 e T-455/08, Freistaat Sachsen e a./Commissione europea
(Causa C-288/11 P)
2011/C 252/30
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Mitteldeutsche Flughafen AG, Flughafen Leipzig/Halle GmbH (rappresentanti: avv.ti M. Núñez-Müller e J. Dammann)
Altre parti nel procedimento: Freistaat Sachsen, Land Sachsen-Anhalt, Repubblica federale di Germania, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen eV (ADV), Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
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annullare il punto 4 del dispositivo della sentenza impugnata, il quale respinge per il resto il ricorso nella causa T-455/08, e la relativa decisione sulle spese di cui al punto 6, |
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statuire definitivamente sulla causa e accogliere il ricorso nella causa T-455/08 anche nella parte in cui è diretto ad annullare la decisione impugnata, nei limiti in cui la Commissione europea vi dichiara che il conferimento di capitale accordato dalla Germania per la costruzione presso l'aeroporto di Lipsia/Halle di una nuova pista sud di decollo e di atterraggio e dei relativi impianti aeroportuali costituisce un aiuto di stato ai sensi dell'art. 107, n. 1, TFUE (già art. 87, n. 1, CE), |
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condannare la Commissione europea alle spese dell’impugnazione nonché a quelle relative al procedimento di primo grado nella causa T-455/08 — completando il punto 7 del dispositivo della sentenza impugnata. |
Motivi e principali argomenti
Oggetto della presente impugnazione è la sentenza del Tribunale con la quale quest'ultimo ha parzialmente respinto il ricorso delle ricorrenti avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 23 luglio 2008, 2008/948/CE, relativa alle misure previste dalla Germania a favore di DHL e dell’aeroporto di Lipsia/Halle.
L'impugnazione è limitata riguardo al suo contenuto. Essa non contesta il punto 3 del dispositivo della sentenza con cui il Tribunale aveva parzialmente annullato l'art. 1 della decisione impugnata, bensì semplicemente il punto 4, mediante il quale il Tribunale aveva respinto «per il resto» il ricorso. Così, pure incontestata è l'autorizzazione rilasciata in forza dell'art. 1, seconda parte, della decisione impugnata ai sensi dell'art. 107, n. 3, TFUE; è solo impugnata, invece, la qualificazione come aiuto a norma dell'art. 107, n. 1, TFUE delle misure di finanziamento controverse.
A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti fanno valere i seguenti motivi:
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La sentenza impugnata viola l'art. 107, n. 1, TFUE. Contrariamente alle considerazioni del Tribunale, l’aeroporto di Lipsia/Halle GmbH non costituisce un'impresa ai sensi dell'art. 107, n. 1, TFUE per quanto riguarda le misure controverse in materia di infrastrutture e il loro finanziamento. La costruzione di infrastrutture aeroportuali regionali non rappresenta un'attività economica. Di conseguenza, le norme relative agli aiuti di Stato sono inapplicabili alla presente fattispecie. |
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La sentenza impugnata viola, inoltre, i principi di irretroattività, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. Nella decisione impugnata, la Commissione ha applicato retroattivamente la comunicazione sugli orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali, adottata il 9 dicembre 2005, alle misure relative alle infrastrutture già approvate il 4 novembre 2004. Il Tribunale nega tale applicazione retroattiva dei cosiddetti orientamenti del 2005 e, pertanto, mantiene una situazione giuridica contraddittoria ed oggettivamente iniqua creata dalla Commissione in violazione dei principi summenzionati. Inoltre, esso non rispetta i cosiddetti orientamenti per il settore dell'aviazione del 1994, ancora applicabili, secondo i quali il finanziamento statale di infrastrutture aeroportuali equivale ad una misura di carattere generale e, di conseguenza, non è soggetto al controllo in materia di aiuti. |
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La sentenza impugnata viola altresì l'art. 1, lett. b), sub v), e rispettivamente gli artt. 17 e 18 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 CE (1), poiché il Tribunale non ha applicato al conferimento di capitale del 4 novembre 2004, da esso qualificato come aiuto, le disposizioni del summenzionato regolamento sugli aiuti esistenti. |
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Infine, la sentenza impugnata viola anche la ripartizione delle competenze di cui al TFUE. Nell'interpretare il concetto di impresa previsto dall'art. 107, n. 1, TFUE, il Tribunale viola il diritto primario, assoggettando misure degli Stati membri al controllo in materia di aiuti, quando, in realtà, tali misure non sono soggette alla normativa in materia di aiuti. |
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Da ultimo, le ricorrenti ritengono che la sentenza impugnata, per l'incompletezza della sua motivazione, violi anche l'obbligo di motivazione delle sentenze derivante dall'art. 81 del regolamento di procedura del Tribunale. |
(1) GU L 83, pag. 1.