13.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 238/6


Impugnazione proposta il 6 giugno 2011 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 22 marzo 2011, causa T-233/09, Access Info Europe/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-280/11P)

2011/C 238/11

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: G. Maganza, B. Driessen, Cs. Fekete, agenti)

Altre parti nel procedimento: Access Info Europe, Repubblica ellenica, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni del ricorrente

annullare la sentenza impugnata con cui il Tribunale ha annullato la decisione del Consiglio di negare l’accesso del pubblico al documento richiesto;

statuire in modo definitivo sulle questioni che formano oggetto dell’impugnazione; e

condannare la ricorrente nella causa T-233/09 a pagare le spese sostenute dal Consiglio nell’ambito dell’anzidetta causa nonché del presente procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

In via preliminare, il Consiglio intende ricordare che l’adozione della decisione contestata, in data 26 febbraio 2009, risale ad una data anteriore rispetto all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1odicembre 2009. Pertanto, il quadro normativo applicabile ai fini del presente procedimento è quello posto in essere dal Trattato sull’Unione europea e dal Trattato che istituisce la Comunità europea precedente all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Il Consiglio sostiene, in primo luogo, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella sua interpretazione e applicazione dell’eccezione di cui all’art. 4, n. 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001 (1), in quanto le sue constatazioni non sono conformi alle disposizioni applicabili del Trattato e, in particolare, non sono rispettose dei limiti del principio dell’accesso più ampio alle attività legislative delle istituzioni sancito dal Trattato e che si riflette sul diritto derivato al fine di preservare l’efficacia dell’iter decisionale delle istituzioni.

In secondo luogo, il Consiglio deduce che il ragionamento del Tribunale non è in linea con la giurisprudenza della Corte che consente alle istituzioni di basarsi su considerazioni di ordine generale.

In terzo luogo, il Consiglio sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto applicando «il parametro dell’adeguatezza in diritto e in fatto» al presente procedimento al fine di riesaminare i motivi addotti dal Consiglio per giustificare l’invocazione dell’eccezione di cui all’art. 4, n. 3, primo comma, del regolamento. Nella sua valutazione, il Tribunale ha commesso errori di diritto in quanto ha richiesto la prova di un effetto negativo sul processo decisionale, ha ignorato l’importanza della fase precoce del processo decisionale per valutare l’impatto di una divulgazione completa e non ha preso in considerazione il carattere sensibile del documento richiesto.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43)