30.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 226/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 2 maggio 2011 — Georg Köck/Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb

(Causa C-206/11)

2011/C 226/20

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente in cassazione: Georg Köck

Convenuto in cassazione: Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb

Questione pregiudiziale

Se gli artt. 3, n. 1, e 5, n. 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE (1), relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), o altre disposizioni di tale direttiva ostino ad una normativa nazionale, ai sensi della quale l’annuncio di una vendita di liquidazione non autorizzato dall’autorità amministrativa competente è inammissibile e deve pertanto essere vietato nell’ambito di un procedimento giurisdizionale, senza che il giudice debba verificare, in tale procedimento, il carattere ingannevole, aggressivo o altrimenti sleale di tale pratica commerciale.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22).