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16.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 211/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgerichts für Zivilrechtssachen Wien (Austria) il 20 aprile 2011 — Peter Hehenberger/Republik Österreich
(Causa C-188/11)
2011/C 211/22
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien
Parti
Ricorrente: Peter Hohenberger
Resistente: Republik Österreich
Questione pregiudiziale
Se il regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257 (1), sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU 1999, L 160, pagg. 80 e segg.), in combinato disposto con il regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2004, n. 817 (2), recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio, n. 1257/1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU 2004, L 231, pagg. 24 e segg.), osti a una norma dell’ente finanziatore, per effetto della quale, nel caso di impedimento dell’esecuzione di un controllo in loco (misurazione della superficie), tutti i contributi finanziari già erogati nell’ambito di una misura agroambientale nel periodo di durata dell’impegno debbano essere restituiti dal beneficiario, ancorché essi siano stati già concessi e versati per più anni.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti; GU L 160, pag. 80.
(2) Regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2004, n. 817, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio, n. 1257/1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 153 del 30.4.2004); GU L 231, pag. 24.