25.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 186/14


Impugnazione proposta il 15 aprile 2011 dalla Compañía Española de Tabaco en Rama, S.A. (Cetarsa) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 3 febbraio 2011, causa T-33/05, Compañía Española de Tabaco en Rama, S.A./Commissione europea

(Causa C-181/11 P)

2011/C 186/24

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Compañía Española de Tabaco en Rama, S.A. (Cetarsa) (rappresentanti: M. Araujo Boyd, J. Buendía Sierra e Á. Givaja Sanz, abogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza impugnata;

Annullare la decisione della Commissione 20 ottobre 2004, C(2004) 4030 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.238/B.2 — Tabacco greggio — Spagna);

In subordine, ridurre l’importo dell’ammenda inflitta all’art. 3 della decisione impugnata, fissando il nuovo importo dell’ammenda in EUR 1 000 e, in subordine, qualora non fosse inflitta la medesima ammenda dei produttori, fissare l’ammenda in EUR 2 905 200, risultato ottenuto dopo l’applicazione dell’attenuante del 40 % del limite massimo del 10 % del fatturato, e ciò indipendentemente dalla riduzione successivamente applicabile alla Cetarsa in seguito alla sua cooperazione nell’indagine come riconosciuto dal Tribunale;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente afferma che nella sentenza impugnata il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto relativamente all’incidenza del contesto giuridico nazionale sulla legittimità della condotta della Cetarsa.

La ricorrente fa altresì valere che il Tribunale avrebbe commesso un errore snaturando elementi della normativa nazionale vigente all’epoca dell’infrazione che lo avrebbero indotto a considerare, scorrettamente che la condotta dei trasformatori fosse maggiormente dannosa di quella posta in essere dai produttori, e che, con i loro atti, i trasformatori fossero andati al di là di quanto legittimamente consentito.

Da ultimo, la ricorrente sostiene che, diversamente dalle altre imprese coinvolte, la riduzione concessa a seguito dell’incertezza causata dalla legislazione nazionale non ha minimamente inciso sul calcolo dell’ammenda inflitta alla Cetarsa.