25.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 186/13


Ricorso proposto il 5 aprile 2011 — Commissione europea/Francia

(Causa C-164/11)

2011/C 186/22

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: W. Mölls, agente)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato le misure necessarie per adeguare il suo sistema di tassazione dell'elettricità alle disposizioni previste dalla direttiva 2003/96/CE (1), nonostante la scadenza del periodo transitorio previsto all'art. 18, n. 10, secondo comma, della direttiva stessa, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;

condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la Commissione sostiene che, nonostante la scadenza del periodo transitorio assegnato alla convenuta, vale a dire il 1° gennaio 2009, essa non ha ancora adeguato tutti gli elementi del suo sistema di tassazione dell'elettricità alle disposizioni della direttiva. Secondo le autorità francesi, la legge n. 2010-1488 del 7 dicembre 2010, adottata ed entrata in vigore dopo la scadenza del termine assegnato nel parere motivato, recepisce nel diritto interno le disposizioni della suddetta direttiva. Secondo la Commissione, il presente ricorso deve essere accolto in riferimento alla situazione del diritto nazionale applicabile al momento della scadenza del termine stabilito nel parere motivato.

La Commissione rileva che, in ogni caso, la Francia non ha ancora adeguato tutti gli elementi del suo sistema di tassazione dell'elettricità in modo da renderli conformi alle disposizioni della direttiva. Così, la ricorrente respinge la tesi delle autorità nazionali, secondo la quale la direttiva non vieterebbe aumenti dei diritti di accisa a seconda delle zone geografiche interessate. Al contrario, essa stabilirebbe il principio di un'aliquota unitaria per tutti i consumi di elettricità in uno stesso Stato membro ed elencherebbe in modo tassativo, agli artt. 5, 14, 15 e 17, le deroghe a tale principio.

La Commissione respinge inoltre la tesi sostenuta dalle autorità francesi, secondo la quale la «differenziazione tariffaria applicabile» non comporterebbe alcun rischio di frode, non implicherebbe alcun onere supplementare per gli operatori e non costituirebbe un ostacolo all'ingresso di fornitori stranieri sul mercato.


(1)  Direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283, pag. 51)