11.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 173/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Germania) il 29 marzo 2011 — Ahmed Mahamdia/Repubblica Algerina Democratica e Popolare
(Causa C-154/11)
2011/C 173/10
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg
Parti
Ricorrente: Ahmed Mahamdia
Convenuta: Repubblica Algerina Democratica e Popolare
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’ambasciata — situata in uno Stato membro — di uno Stato che non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento n. 44/2001») (1) costituisca una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività ai sensi dell’art. 18, n. 2, del regolamento n. 44/2001. |
2) |
Nel caso in cui la Corte risolva affermativamente la prima questione: se una clausola attributiva di competenza pattuita prima del sorgere della controversia possa fondare la competenza di un giudice al di fuori dell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, qualora tale clausola comporti il venir meno della competenza sussistente in forza degli artt. 18 e 19 del regolamento n. 44/2001. |