28.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 160/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus (Repubblica d'Estonia) il 25 marzo 2011 — AS Pimix, in liquidazione/Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskus; Põllumajandusministeerium

(Causa C-146/11)

2011/C 160/15

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Riigikohus

Parti

Ricorrente: AS Pimix, in liquidazione

Convenuti: Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskus; Põllumajandusministeerium

Questioni pregiudiziali

1)

Se, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenze 11 dicembre 2007, causa C-161/06, Skoma-Lux, Racc. pag. I-10841; 4 giugno 2009, causa C-560/07, Balbiino, Racc. pag. I-4447; e 29 ottobre 2009, causa C-140/08, Rakvere Lihakombinaat, Racc. pag. I-10533), occorra interpretare il combinato disposto dell’art. 288 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’art. 58 dell’atto d’adesione nel senso che si può esigere che un singolo ottemperi all’obbligo di cui al regolamento (CE) della Commissione 10 novembre 2003, n. 1972 (1),

a)

nonostante il fatto che, in data 1o maggio 2004, detto regolamento non era stato pubblicato in lingua estone nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

b)

e che il legislatore dello Stato membro interessato non ha riportato, in un atto di diritto interno, la definizione dei prodotti agricoli prevista dal regolamento, ma si è limitato a rinviare all’art. 4, n. 5, di detto regolamento, che non era stato regolarmente pubblicato,

c)

mentre il singolo ha soddisfatto uno degli obblighi risultanti da detto regolamento (ha dichiarato la scorta conformemente al codice applicabile alle merci) e non l’ha contestato,

d)

ed egli è stato assoggettato ad imposta dall’autorità competente dello Stato membro in una data in cui il regolamento n. 1972/2003 era già stato pubblicato in lingua estone nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2)

Se dal combinato disposto dell’art. 58 dell’atto di adesione, dell’art. 297, n. 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché dal terzo «considerando» e dall’art. 4 del regolamento (CE) n. 1972/2003 si possa desumere che lo Stato membro può imporre al singolo il pagamento di un prelievo sulle scorte eccedenti se, alla data 1o maggio 2004, il regolamento n. 1972/2003 non era stato pubblicato in lingua estone nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ma, al momento della tassazione supplementare ad opera dell’autorità competente dello Stato membro, detto regolamento era già stato pubblicato in lingua estone nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 10 novembre 2003, n. 1972, relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all'adesione di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell'Ungheria all'Unione europea (GU L 293, pag. 3).