21.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 152/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België il 10 marzo 2011 — INNO NV/Unie van Zelfstandige Ondernemers VZW (UNIZO), Organisatie voor de Zelfstandige Modedetailhandel VZW (Mode Unie), Couture Albert BVBA

(Causa C-126/11)

2011/C 152/26

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie van België

Parti

Ricorrente: INNO NV

Convenute: Unie van Zelfstandige Ondernemers VZW (UNIZO), Organisatie voor de Zelfstandige Modedetailhandel VZW (Mode Unie), Couture Albert BVBA

Questione pregiudiziale

Se la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29 (1), relativa alle pratiche commerciali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149, 11 giugno 2005, pag. 22), e, segnatamente, i suoi artt. 1, 2, lett. d), 3.1 e 5, debbano essere interpretati nel senso che detti articoli ostano ad una normativa nazionale, come l’art. 53, n. 1, primo e terzo comma, della legge 14 luglio 1991, relativa alle pratiche commerciali e all’informazione e tutela del consumatore, che vieta ai commercianti, per i settori di cui all’art. 52, n. 1, della legge stessa, durante i periodi sper dal 15 novembre al 2 gennaio e dal 15 maggio al 30 giugno, senza riguardo al luogo o ai mezzi di comunicazione utilizzati, di effettuare annunci di riduzioni di prezzi, come pure suggerimenti di riduzioni di prezzi, ai sensi dell’art. 42 della legge stessa, nonché di effettuare, prima di un periodo sper, annunci o suggerimenti di riduzioni di prezzi che abbiano effetto durante il relativo periodo sper, anche se detto provvedimento, nonostante il duplice obiettivo perseguito dal legislatore, vale a dire, da un lato, tutelare gli interessi dei consumatori e, dall’altro, disciplinare i rapporti di concorrenza tra i commercianti, in realtà mira a disciplinare i rapporti di concorrenza tra i commercianti e, in considerazione delle altre garanzie offerte dalla legge, non contribuisce efficacemente alla tutela dei consumatori.


(1)  GU L 149, pag. 22.