30.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 130/14


Impugnazione proposta il 2 marzo 2011 dall’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 16 dicembre 2010, causa T-513/09, José Manuel Baena Grupo, S.A./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Herbert Neuman e Andoni Galdeano del Sel

(Causa C-102/11 P)

2011/C 130/25

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Altre parti nel procedimento: José Manuel Baena Grupo, S.A., Herbert Neuman e Andoni Galdeano del Sel

Conclusioni del ricorrente

Annullare la sentenza impugnata.

Emettere una nuova sentenza nel merito, respingendo il ricorso avverso la decisione impugnata, o rimettere la causa dinanzi al Tribunale.

Condannare il ricorrente alle spese.

Motivi e principali argomenti

L’Ufficio ritiene che la sentenza impugnata debba essere annullata in quanto il Tribunale avrebbe violato l’art. 16 del regolamento su disegni e modelli comunitari (RDC) (1), per le specifiche ragioni che possono riassumersi come segue:

a)

Sostituendo la valutazione dei fatti effettuata dalla commissione di ricorso con la propria senza aver riscontrato «errori manifesti di valutazione» il Tribunale è andato al di là di quanto consentito dall’art. 61 RDC con riferimento ai disegni e ai modelli comunitari. Invece di esercitare il controllo giurisdizionale di legittimità, il Tribunale avrebbe esercitato le stesse competenze che l’art. 61 RDC riserva alle commissioni di ricorso.

b)

Violazione dell’art. 25, n. 1, lett. c), RDC, in combinato disposto con l’art. 6 RDC:

i)

Il Tribunale avrebbe applicato un criterio errato nell’esaminare se i modelli comparati suscitino un’impressione generale diversa nell’utilizzatore informato. L’errore di diritto deriva dalla circostanza che il Tribunale ha esaminato se le analogie e le differenze venissero «conservate nella memoria» da parte dell’utilizzatore informato (v. punti 22–23 della sentenza impugnata). Tuttavia la comparazione non può essere basata sui ricordi dell’utilizzatore. Trattandosi di disegni e modelli — e non di marchi — il criterio corretto consisterebbe nel determinare se le similitudini e le differenze esistenti tra i disegni o modelli suscitino un’impressione generale diversa nel momento in cui l’utilizzatore informato effettua una comparazione diretta dei disegni o modelli.

ii)

Il Tribunale ha esaminato soltanto la percezione di una parte del pubblico pertinente e non ha affatto considerato la percezione degli utilizzatori di una parte dei prodotti di cui trattasi, vale a dire materiale di «ornamento per stampati, compreso materiale pubblicitario».


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 2001, n. 6/2002, su disegni e modelli comunitari (GU L 3, pag. 1).