16.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Nancy (Francia) il 9 febbraio 2011 — Association Kokopelli/Graines Baumaux SAS

(Causa C-59/11)

2011/C 120/08

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d’appel de Nancy

Parti

Ricorrente: Association Kokopelli

Convenuta: Graines Baumaux SAS

Questioni pregiudiziali

Se le direttive del Consiglio 98/95/CE (1), 2002/53/CE (2) e 2002/55/CE (3) e la direttiva della Commissione 2009/145 (4) siano valide, alla luce di taluni diritti e principi fondamentali dell’Unione europea, ossia quelli del libero esercizio dell’attività economica, della proporzionalità, dell’uguaglianza o della non discriminazione, della libera circolazione delle merci, e in considerazione degli impegni presi in forza del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, segnatamente nella parte in cui esse impongono vincoli di produzione e di immissione in commercio alle sementi e alle piante antiche.


(1)  Direttiva del Consiglio 14 dicembre 1998, 98/95/CE, che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varietà geneticamente modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE concernenti la commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU 1999 L 25, pag. 1).

(2)  Direttiva del Consiglio, 13 giugno 2002, 2002/53/CE, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193, pag. 1).

(3)  Direttiva del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/55/CE, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193, pag. 33).

(4)  Direttiva della Commissione 26 novembre 2009, 2009/145/CE, che prevede talune deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall’erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 312, pag. 44)