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26.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 95/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Bruxelles (Belgio) il 7 gennaio 2011 — Waypoint Aviation SA/Stato belga — SPF Finances
(Causa C-9/11)
2011/C 95/06
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d’appel de Bruxelles
Parti
Ricorrente: Waypoint Aviation SA
Convenuto: Stato belga — SPF Finances
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’art. 49 CE osti all’applicazione di una normativa nazionale quale l’art. 29, n. 2, lett. d), della legge 11 aprile 1983, nella misura in cui: da una parte, tale disposizione consente la concessione di un credito d’imposta, la ritenuta d’acconto figurativa sulla ricchezza mobile («précompte mobilier fictif»), ai beneficiari di redditi da crediti o mutui concessi ad un centro di coordinamento, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1982, n. 187, relativo alla creazione dei centri di coordinamento, quando la società, che utilizza i fondi mutuati al o attraverso il centro di coordinamento per acquistare un bene materiale da essa utilizzato in Belgio per l’esercizio della propria attività professionale, ne conferisca il diritto d’uso ad una società che appartiene allo stesso gruppo d’imprese e stabilita in Belgio, mentre dall’altra, tale disposizione non consente la concessione di un credito d’imposta, quando la medesima società conferisce un diritto d’uso sul medesimo bene materiale ad una società anch’essa appartenente allo stesso gruppo d’imprese, ma stabilita in uno Stato membro diverso dal Belgio. |
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2) |
Se l’art. 10 CE, in combinato disposto con l’art. 49 CE, debba essere inteso nel senso che esso vieta l’interpretazione di una disposizione, quale l’art. 29, n. 2, lett. d), della legge 11 aprile 1983, che sottopone la concessione di un credito d’imposta, la ritenuta d’acconto figurativa sulla ricchezza mobile («précompte mobilier fictif»), ai beneficiari di redditi da crediti o mutui concessi ad un centro di coordinamento, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1982, n. 187, relativo alla creazione dei centri di coordinamento, alla condizione che nessun diritto d’uso sul bene materiale finanziato attraverso tali crediti o mutui sia conferito ad un membro del gruppo stabilito in un altro Stato membro, da nessuna società del gruppo, e non soltanto dalla società che acquista il bene materiale grazie a tale finanziamento, e che lo utilizza in Belgio per l’esercizio della propria attività professionale. |