Causa C-652/11 P

Mindo Srl

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Concorrenza — Intesa — Mercato italiano dell’acquisto e della prima trasformazione del tabacco greggio — Pagamento dell’ammenda da parte del codebitore solidale — Interesse ad agire — Onere della prova»

Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’11 aprile 2013

  1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale e identificazione sufficiente dell’errore di diritto censurato – Ricevibilità

    [Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2]

  2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Portata dell’obbligo di motivazione – Obbligo di rispondere agli argomenti chiari e precisi del ricorrente

    (Art. 256 § 1, TFUE; Statuto della Corte, artt. 36, 53, comma 1, e 58, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 81)

  3. Procedimento giurisdizionale – Produzione delle prove – Onere di una prova impossibile – Inammissibilità

  1.  Dagli articoli 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché 168, paragrafo 1, lettera d), e 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura di quest’ultima risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Qualora il ricorrente censuri errori di diritto commessi dal Tribunale, indicando in modo sufficientemente preciso gli elementi contestati della sentenza impugnata e specificando le ragioni per cui egli ritiene che tali elementi siano viziati da siffatti errori, il motivo è ricevibile.

    (v. punti 21, 22)

  2.  Vi è insufficienza di motivazione e, pertanto, violazione delle forme sostanziali qualora una sentenza del Tribunale affermi che il pagamento della totalità dell’ammenda inflitta da una decisione della Commissione che accerta una violazione delle norme in materia di concorrenza da parte di uno dei destinatari di tale decisione non è sufficiente per far sorgere in capo a quest’ultimo un credito di cui un altro destinatario potrebbe rispondere in qualità di debitore in solido dell’ammenda, e questo nonostante gli argomenti precisi in senso contrario del debitore in solido interessato.

    Parimenti, sussiste violazione dell’obbligo di motivazione nel caso in cui il Tribunale ometta di rispondere a una parte centrale dell’argomentazione del debitore in solido, che a sua volta agisce in veste di ricorrente, omettendo in particolare di verificare, nonostante gli argomenti chiari e precisi dedotti in proposito dal debitore in solido, se il diritto del creditore di esercitare un’azione di regresso per ripetere parte dell’ammenda da lui pagata fosse o meno prescritto.

    Ove la parte ricorrente asserisca che il concordato preventivo consente all’impresa insolvente di ristrutturare il proprio debito con l’insieme dei suoi creditori e di proseguire in tal modo le proprie attività, il Tribunale non può limitarsi a rispondere a questo determinante argomento rilevando che il debitore in solido non ha fornito alcuna spiegazione riguardo alle ragioni per cui questi considerava il creditore un «creditore anteriore» o alle ragioni per cui quest’ultimo non aveva cercato di iscrivere il proprio credito.

    (v. punti 36, 37, 39, 41, 44, 45)

  3.  Il Tribunale commette un errore di diritto subordinando l’interesse ad agire del ricorrente alla condizione di provare l’intenzione di un terzo di avviare un’azione di regresso nei suoi confronti e, di conseguenza, facendo gravare su di lui l’onere di una prova impossibile da produrre.

    L’accertamento del difetto di interesse ad agire in capo al destinatario di una decisione della Commissione che gli infligge un’ammenda non può fondarsi su mere supposizioni, in particolare allorché il Tribunale ha omesso di tener sufficientemente conto di una serie di elementi dedotti dal ricorrente e diretti a gettare una luce diversa sulle circostanze del caso di specie.

    (v. punti 50, 53)


Causa C-652/11 P

Mindo Srl

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Commissione europea

«Impugnazione — Concorrenza — Intesa — Mercato italiano dell’acquisto e della prima trasformazione del tabacco greggio — Pagamento dell’ammenda da parte del codebitore solidale — Interesse ad agire — Onere della prova»

Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’11 aprile 2013

  1. Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale e identificazione sufficiente dell’errore di diritto censurato — Ricevibilità

    [Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2]

  2. Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Insufficienza di motivazione — Portata dell’obbligo di motivazione — Obbligo di rispondere agli argomenti chiari e precisi del ricorrente

    (Art. 256 § 1, TFUE; Statuto della Corte, artt. 36, 53, comma 1, e 58, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 81)

  3. Procedimento giurisdizionale — Produzione delle prove — Onere di una prova impossibile — Inammissibilità

  1.  Dagli articoli 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché 168, paragrafo 1, lettera d), e 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura di quest’ultima risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Qualora il ricorrente censuri errori di diritto commessi dal Tribunale, indicando in modo sufficientemente preciso gli elementi contestati della sentenza impugnata e specificando le ragioni per cui egli ritiene che tali elementi siano viziati da siffatti errori, il motivo è ricevibile.

    (v. punti 21, 22)

  2.  Vi è insufficienza di motivazione e, pertanto, violazione delle forme sostanziali qualora una sentenza del Tribunale affermi che il pagamento della totalità dell’ammenda inflitta da una decisione della Commissione che accerta una violazione delle norme in materia di concorrenza da parte di uno dei destinatari di tale decisione non è sufficiente per far sorgere in capo a quest’ultimo un credito di cui un altro destinatario potrebbe rispondere in qualità di debitore in solido dell’ammenda, e questo nonostante gli argomenti precisi in senso contrario del debitore in solido interessato.

    Parimenti, sussiste violazione dell’obbligo di motivazione nel caso in cui il Tribunale ometta di rispondere a una parte centrale dell’argomentazione del debitore in solido, che a sua volta agisce in veste di ricorrente, omettendo in particolare di verificare, nonostante gli argomenti chiari e precisi dedotti in proposito dal debitore in solido, se il diritto del creditore di esercitare un’azione di regresso per ripetere parte dell’ammenda da lui pagata fosse o meno prescritto.

    Ove la parte ricorrente asserisca che il concordato preventivo consente all’impresa insolvente di ristrutturare il proprio debito con l’insieme dei suoi creditori e di proseguire in tal modo le proprie attività, il Tribunale non può limitarsi a rispondere a questo determinante argomento rilevando che il debitore in solido non ha fornito alcuna spiegazione riguardo alle ragioni per cui questi considerava il creditore un «creditore anteriore» o alle ragioni per cui quest’ultimo non aveva cercato di iscrivere il proprio credito.

    (v. punti 36, 37, 39, 41, 44, 45)

  3.  Il Tribunale commette un errore di diritto subordinando l’interesse ad agire del ricorrente alla condizione di provare l’intenzione di un terzo di avviare un’azione di regresso nei suoi confronti e, di conseguenza, facendo gravare su di lui l’onere di una prova impossibile da produrre.

    L’accertamento del difetto di interesse ad agire in capo al destinatario di una decisione della Commissione che gli infligge un’ammenda non può fondarsi su mere supposizioni, in particolare allorché il Tribunale ha omesso di tener sufficientemente conto di una serie di elementi dedotti dal ricorrente e diretti a gettare una luce diversa sulle circostanze del caso di specie.

    (v. punti 50, 53)