Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 4 ottobre 2012 –
Evropaïki Dynamiki / Commissione

(causa C-629/11 P)

«Impugnazione – Appalto pubblico bandito dalla Commissione – Rigetto dell’offerta – Obbligo di motivazione – Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 – Articolo 100, paragrafo 2 – Termine per rispondere a una domanda di informazioni – Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 – Articolo 149, paragrafo 2»

1.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito della procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Obbligo di comunicare, a seguito di una domanda scritta, le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario – Obbligo per l’amministrazione aggiudicatrice di fornire una sintesi minuziosa della presa in considerazione di ciascun dettaglio dell’offerta respinta nell’ambito della sua valutazione o un’analisi comparativa dettagliata dell’offerta prescelta e dell’offerta dell’offerente escluso – Insussistenza – Motivo infondato (Art. 256 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, § 2, primo comma; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149, § 3) (v. punti 20-23)

2.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito della procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Inosservanza, da parte della Commissione, del dovere di diligenza e di buona amministrazione – Motivazione comunicata all'offerente con otto giorni di ritardo rispetto al termine massimo – Ritardo che, di per sé, non determina l’annullamento delle decisioni controverse – Motivo infondato (Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, § 2, primo comma; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149, § 2) (v. punti 37, 39, 40)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 20 settembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commissione (T-298/09), recante rigetto del ricorso avente ad oggetto l’annullamento della decisione della Commissione, del 12 maggio 2009, che respinge l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto EAC/01/2008, relativa alla prestazione di servizi esterni per programmi d’istruzione (EPISEP) (GU 2008/S 158-212752), nonché della decisione di attribuire l’appalto a un altro offerente e, dall’altro, una domanda di risarcimento danni – Articolo 93, paragrafo 1, lettera f), del regolamento finanziario – Periodo di validità delle offerte – Responsabilità extracontrattuale.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

L’Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle spese.