SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

26 settembre 2013 ( *1 )

«Impugnazione — Regolamenti (CE) nn. 207/2009 e 2868/95 — Procedura di decadenza — Marchio denominativo comunitario CENTROTHERM — Uso effettivo — Nozione — Mezzi di prova — Dichiarazione in forma solenne — Articolo 134, paragrafi da 1 a 3, del regolamento di procedura del Tribunale — Potere di riforma del Tribunale — Portata dei motivi e delle conclusioni formulati da un’interveniente»

Nella causa C‑609/11 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 25 novembre 2011,

Centrotherm Systemtechnik GmbH, con sede in Brilon (Germania), rappresentata da A. Schulz e C. Onken, Rechtsanwälte, nonché da F. Schmidt, Patentanwalt,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG, con sede in Blaubeuren (Germania), rappresentata da O. Löffel e P. Lange, Rechtsanwälte,

ricorrente in primo grado,

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da G. Schneider, in qualità di agente,

convenuto in primo grado

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan e A. Prechal (relatore), giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 febbraio 2013,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 maggio 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione la Centrotherm Systemtechnik GmbH (in prosieguo: la «Centrotherm Systemtechnik») domanda l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 settembre 2011, centrotherm Clean Solutions/UAMI — Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM) (T-427/09, Racc. pag. II-6207; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha accolto il ricorso della centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «centrotherm Clean Solutions») diretto all’annullamento parziale della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 25 agosto 2009 (procedimento R 6/2008-4) (in prosieguo: la «decisione controversa»), relativa ad un procedimento di decadenza avviato dalla centrotherm Clean Solutions nei confronti del marchio denominativo comunitario CENTROTHERM di cui è titolare la Centrotherm Systemtechnik.

2

Occorre peraltro rilevare che, il 15 settembre 2011, il Tribunale ha parimenti pronunciato, in una causa parallela che vedeva opporsi le medesime parti e in cui era altrettanto messa in discussione la decisione controversa, la sentenza Centrotherm Systemtechnik/UAMI – centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM) (T-434/09, Racc. pag. II-6227), con la quale detto giudice ha respinto il ricorso della Centrotherm Systemtechnik diretto all’annullamento parziale della menzionata decisione.

3

Tale sentenza è oggetto di un’impugnazione proposta dalla Centrotherm Systemtechnik (causa C‑610/11 P).

Contesto normativo

4

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafi da 1 a 3, del regolamento di procedura del Tribunale:

«1.   Le parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso diverse dal ricorrente possono partecipare al procedimento dinanzi al Tribunale in quanto parti intervenienti presentando un controricorso nelle forme ed entro i termini prescritti.

2.   Gli intervenienti ai sensi del paragrafo 1 godono degli stessi diritti procedurali di cui godono le parti principali.

Essi possono aderire alle conclusioni di una parte principale e possono formulare conclusioni e motivi autonomi rispetto a quelli delle parti principali.

3.   Un interveniente ai sensi del paragrafo 1 può, nel suo controricorso presentato a norma dell’articolo 135, paragrafo 1, formulare conclusioni dirette all’annullamento o alla riforma della decisione della commissione di ricorso su un punto non sollevato nel ricorso e presentare motivi non addotti nel ricorso.

(...)».

Il regolamento (CE) n. 207/2009

5

Il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), ha operato una codificazione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), e ha abrogato quest’ultimo.

6

L’articolo 15 del regolamento n. 207/2009, al titolo «Uso del marchio comunitario», così dispone:

«1.   Se entro cinque anni dalla registrazione il marchio comunitario non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nella Comunità per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio comunitario è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso.

(...)».

7

L’articolo 51 di tale regolamento prevede quanto segue:

«1.   Il titolare del marchio comunitario è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all’[UAMI] o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione:

a)

se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nella Comunità per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione; (...)

(...)

2.   Se la causa di decadenza sussiste solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio comunitario è registrato, il titolare decade dai suoi diritti soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi».

8

Inserito nella sezione 5, intitolata «Procedura di decadenza e di nullità dinanzi all’[UAMI]», del titolo VI del regolamento n. 207/2009, l’articolo 57 del medesimo stabilisce che:

«1.   Nel corso dell’esame della domanda di decadenza o di nullità, l’[UAMI] invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro un termine che esso stabilisce, le loro deduzioni sulle proprie notificazioni o sulle comunicazioni delle altre parti.

2.   Su istanza del titolare del marchio comunitario il titolare di un marchio comunitario anteriore, che sia parte nella procedura di nullità, deve addurre la prova che nei cinque anni che precedono la data di domanda di nullità, il marchio comunitario anteriore è stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato e su cui si fonda la domanda di nullità o che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione dello stesso, purché a tale data il marchio comunitario anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. (...) In mancanza della prova suddetta la domanda di nullità è respinta. (...)

(...)».

9

L’articolo 65 del regolamento n. 207/2009 dispone quanto segue:

«1.   Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

(...)

3.   La Corte di giustizia è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata.

4.   Il ricorso può essere proposto da una qualsiasi delle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, se nella propria decisione questa non ne ha accolto le richieste.

(...)».

10

Contenuto nella sezione 1, intitolata «Disposizioni generali», del titolo IX, intitolato «Disposizioni di procedura», del regolamento n. 207/2009, l’articolo 76 del medesimo al titolo «Esame d’ufficio dei fatti» così prevede:

«1.   Nel corso della procedura l’[UAMI] procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’esame si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

2.   L’[UAMI] può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato per tempo».

11

Ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009:

«Nelle procedure dinanzi all’[UAMI] sono esperibili in particolare i seguenti mezzi istruttori:

(...)

f)

le dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, ovvero che abbiano effetto equivalente a norma del diritto dello Stato in cui viene redatta la dichiarazione».

Il regolamento (CE) n. 2868/95

12

La regola 22 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1041/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005 (GU L 172, pag. 4; in prosieguo: il «regolamento n. 2868/95»), così dispone ai paragrafi da 2 a 4:

«2.

Se l’opponente deve fornire la prova dell’utilizzazione o mostrare che vi sono giustificati motivi per la non utilizzazione, l’[UAMI] lo invita a fornire la prova richiesta entro un termine stabilito. Se l’opponente non fornisce tale prova entro il termine stabilito, l’[UAMI] rigetta l’opposizione.

3.

Le indicazioni e le prove relative alla prova dell’utilizzazione consistono nelle indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’utilizzazione del marchio oggetto dell’opposizione, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l’opposizione, e nelle prove a sostegno di tali indicazioni in conformità con il paragrafo 4.

4.

Le prove devono essere depositate secondo le regole 79 e 79 bis e devono limitarsi, in linea di principio, alla presentazione di documenti e di altri elementi giustificativi quali imballaggi, etichette, elenchi di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, pubblicità a mezzo stampa e dichiarazioni scritte di cui all’articolo [78], paragrafo 1, lettera f), del [regolamento n. 207/2009]».

13

Ai sensi della regola 40, n. 5, del regolamento n. 2868/95:

«Nel caso di una domanda di dichiarazione di decadenza basata sui motivi previsti dall’articolo [51], paragrafo 1, lettera a), del [regolamento n. 207/2009], l’[UAMI] invita il titolare del marchio comunitario a fornire la prova dell’effettiva utilizzazione del marchio entro un preciso termine. Se la prova non viene fornita entro il termine stabilito, il marchio comunitario viene revocato. Si applicano, mutatis mutandis, le stesse disposizioni della regola 22, paragrafi 2, 3 e 4».

Fatti

14

Gli antefatti della controversia sono esposti dal Tribunale ai punti da 1 a 12 della sentenza impugnata, nei seguenti termini:

«1

Il 7 settembre 1999, la [Centrotherm Systemtechnik] presentava domanda di registrazione di marchio comunitario all’[UAMI] ai sensi del regolamento [n. 40/94].

2

Il marchio di cui veniva chiesta la registrazione è il segno denominativo CENTROTHERM.

3

I prodotti e servizi per i quali è stata richiesta la registrazione rientrano nelle classi 11, 17, 19 e 42 dell’accordo di Nizza [del] 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato (...).

4

In data 19 gennaio 2001 il marchio CENTROTHERM veniva registrato come marchio comunitario per i prodotti e i servizi di cui al punto 3 supra.

5

Il 7 febbraio 2007, ai sensi dell’ art. 15 e dell’art. 50, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 [divenuti art. 15 e art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 207/2009], la [centrotherm Clean Solutions] depositava presso l’UAMI una domanda di dichiarazione di decadenza del marchio CENTROTHERM per tutti i prodotti e i servizi registrati.

6

In data 15 febbraio 2007 la domanda di dichiarazione di decadenza veniva notificata al[la Centrotherm Systemtechnik], la quale era invitata a presentare eventuali osservazioni e prove dell’uso effettivo del marchio controverso entro il termine di tre mesi.

7

Nelle sue osservazioni dell’11 maggio 2007 la [Centrotherm Systemtechnik] contestava la domanda di dichiarazione di decadenza e, allo scopo di dimostrare l’uso effettivo del proprio marchio, produceva i seguenti elementi:

quattordici fotografie digitali;

quattro fatture;

una dichiarazione dal titolo “eidesstattliche Versicherung” (dichiarazione scritta in forma solenne), redatta dal sig. W., in qualità di amministratore della [Centrotherm Systemtechnik].

8

[La Centrotherm Systemtechnik] dichiarava di essere in possesso di svariate altre copie di fatture che, in un primo momento, rinunciava a presentare per motivi di riservatezza. Affermando di essere in grado di produrre ulteriore documentazione, essa chiedeva alla divisione di annullamento dell’UAMI l’adozione di una misura procedurale conseguente nel caso in cui la divisione anzidetta avesse reputato necessario acquisire agli atti altre prove e singoli documenti.

9

Il 30 ottobre 2007 la divisione di annullamento pronunciava la decadenza del marchio CENTROTHERM osservando che gli elementi di prova forniti dalla [Centrotherm Systemtechnik] non erano sufficienti a dimostrare l’uso effettivo del marchio anzidetto.

10

Il 14 dicembre 2007 la [Centrotherm Systemtechnik] proponeva impugnazione avverso tale decisione, che la quarta commissione di ricorso dell’UAMI accoglieva parzialmente con [la decisione controversa].

11

La commissione di ricorso annullava la decisione della divisione di annullamento respingendo la domanda di dichiarazione di decadenza per i prodotti “tubazioni di scarico per impianti di riscaldamento, canne fumarie di camini, tubi per caldaie da riscaldamento; mensole per becchi a gas; parti meccaniche di impianti di riscaldamento; parti meccaniche di impianti del gas; rubinetti per condotte; regolatori per camini”, appartenenti alla classe 11, “raccordi per tubi, manicotti per tubi, armature per condotte, tubi, tutti i suddetti articoli non in metallo”, appartenenti alla classe 17, e “tubi, canalizzazioni, in particolare per la costruzione; tubi di derivazione; canne fumarie di camini”, appartenenti alla classe 19. Per il resto, la commissione respingeva il ricorso.

12

In particolare, la commissione di ricorso riteneva che — riguardo al quinquennio anteriore alla presentazione della domanda di dichiarazione di decadenza, avvenuta in data 7 febbraio 2007 (in prosieguo: il “periodo rilevante”) — la prova dell’uso effettivo del marchio CENTROTHERM per i prodotti indicati al punto 11 anzidetto fosse stata prodotta, giacché le fotografie fornite dalla [Centrotherm Systemtechnik] dimostravano la natura dell’uso del marchio e le fatture esibite confermavano che i suddetti prodotti erano stati commercializzati con il marchio controverso».

15

È d’uopo completare la narrativa dei fatti della controversia esposta dal Tribunale con le seguenti precisazioni.

16

Da un lato, e come risulta segnatamente dal punto 13 della sentenza Centrotherm Systemtechnik/UAMI — centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM), cit., pronunciata dal Tribunale nella causa parallela T‑434/09, la commissione di ricorso ha considerato che, riguardo agli altri prodotti e servizi per i quali era stato registrato il marchio CENTROTHERM, la Centrotherm Systemtechnik aveva prodotto soltanto la dichiarazione del proprio amministratore quale prova, il che, ad avviso di detta commissione, non era sufficiente per dimostrare l’uso effettivo del marchio in questione. In proposito la commissione di ricorso puntualizzava che la divisione di annullamento non era tenuta né a chiedere altri documenti, né a tenere conto del fascicolo di un’altra causa anch’essa pendente dinanzi all’UAMI.

17

D’altro lato, dal punto 36 della decisione controversa risulta che, relativamente agli elementi probatori complementari prodotti dalla Centrotherm Systemtechnik dinanzi alla commissione di ricorso, quest’ultima ha affermato che siffatta «prova ulteriore è stata prodotta tardivamente e non può essere presa in considerazione» in quanto «il termine di cui alla regola 40, paragrafo 5, seconda frase, del [regolamento n. 2868/95] è un termine preclusivo, il cui mancato rispetto comporta la decadenza del marchio, conformemente alla regola 40, paragrafo 5, terza frase, [del menzionato regolamento]». In proposito, al punto 37 di tale decisione la commissione di ricorso ha aggiunto che pur ammettendo che la commissione di ricorso, in forza dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, valuta liberamente la rilevanza di una presa in considerazione delle prove prodotte tardivamente, il motivo per cui essa dovrebbe fare uso di siffatto potere a favore della ricorrente non appare nel caso di specie. La menzionata commissione ha precisato che detta ricorrente, a tale riguardo, aveva dedotto soltanto argomenti generici sul ruolo e il valore del diritto di marchio e che non aveva fatto valere l’impossibilità di produrre la prova dell’utilizzazione fin dalla prima istanza.

La sentenza impugnata

18

Con atto introduttivo del ricorso, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 ottobre 2009, la centrotherm Clean Solutions ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa nella parte in cui questa ha respinto la domanda di dichiarazione di decadenza del marchio CENTROTHERM.

19

A sostegno di tale ricorso la centrotherm Clean Solutions ha dedotto un motivo unico, relativo ad un’errata valutazione degli elementi di prova. Ritenendo che le prove presentate dalla Centrotherm Systemtechnik dinanzi alla divisione di annullamento fossero sufficienti ai fini della prova dell’effettivo uso del marchio controverso, la commissione di ricorso avrebbe violato l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 nonché le regole 22, paragrafi 2 e 3, e 40, paragrafo 5, del regolamento n. 2868/95.

20

Con la sentenza impugnata il Tribunale ha accolto detto ricorso, annullando la decisione controversa laddove questa aveva parzialmente annullato la decisione della divisione d’annullamento del 30 ottobre 2007.

21

Ai punti da 21 a 24 della sentenza impugnata il Tribunale, in via preliminare, ha fatto riferimento all’obiettivo della sanzione di decadenza nonché alle regole procedurali e ai relativi principi che disciplinano l’amministrazione delle prove, quali risultano, segnatamente, dall’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 e dalla regola 40, paragrafo 5, del regolamento n. 2868/95.

22

Successivamente il Tribunale, ai punti da 25 a 30 della sentenza impugnata, opera le seguenti considerazioni:

«25

Secondo la giurisprudenza, un marchio è oggetto di un uso effettivo allorché assolve alla sua funzione essenziale, che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Si aggiunga che la condizione relativa all’uso effettivo del marchio esige che questo, come tutelato nel territorio rilevante, venga utilizzato pubblicamente e verso l’esterno [v. sentenza del Tribunale 27 settembre 2007, causa T‑418/03, La Mer Technology/UAMI — Laboratoires Goëmar (LA MER) (...) punto 54, e giurisprudenza ivi citata].

26

Benché la nozione di uso effettivo osti, dunque, a un’utilizzazione minima e insufficiente per ritenere che un marchio sia realmente ed effettivamente impiegato su un determinato mercato, ciò non toglie che il requisito di uso effettivo non è diretto a valutare il successo commerciale, né a controllare la strategia economica di un’impresa, né a riservare la tutela dei marchi solamente a loro sfruttamenti commerciali rilevanti sotto il profilo quantitativo [sentenza del Tribunale 23 febbraio 2006, causa T-194/03, Il Ponte Finanziaria/UAMI - Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), Racc. pag. II-445, punto 32].

27

Più precisamente, per esaminare, in una fattispecie, l’effettività dell’uso del marchio di cui trattasi, si deve operare una valutazione complessiva degli elementi presenti nel fascicolo, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Tale verifica deve essere basata sul complesso dei fatti e delle circostanze idonei a dimostrare l’effettività del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o trovare quote di mercato per i prodotti o per i servizi tutelati dal marchio, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, l’ampiezza e la frequenza dell’uso del marchio (v. sentenza [La Mer Technology/UAMI — Laboratoires Goëmar (LA MER)], cit., punti 53‑55, e giurisprudenza ivi citata).

28

Per quanto riguarda la rilevanza dell’uso del marchio di cui trattasi, occorre tener conto, in particolare, del volume commerciale di tutti gli atti di uso, da un lato, e della durata del periodo durante il quale sono stati compiuti atti d’uso nonché della frequenza di tali atti, dall’altro (v. sentenza [La Mer Technology/UAMI — Laboratoires Goëmar (LA MER)], cit., punto 56, e giurisprudenza ivi citata). Siffatta valutazione implica una certa interdipendenza dei fattori considerati. Pertanto, uno scarso volume di prodotti o di servizi commercializzati con detto marchio può essere compensato da una notevole intensità o da una grande costanza nel tempo dell’uso di tale marchio e viceversa (v. sentenza [La Mer Technology/UAMI — Laboratoires Goëmar (LA MER)], cit., punto 57, e giurisprudenza ivi citata).

29

Tuttavia, più il volume commerciale dello sfruttamento del marchio è limitato, più è necessario che il titolare del marchio apporti ulteriori indicazioni che consentano di eliminare eventuali dubbi sull’uso effettivo del marchio interessato [sentenza del Tribunale del 18 gennaio 2011, Advance Magazine Publishers/UAMI — Capela & Irmãos (VOGUE), T‑382/08, (...) punto 31].

30

Inoltre, l’uso effettivo di un marchio non può essere dimostrato da probabilità o da presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti ed oggettivi che provino un uso effettivo e sufficiente del marchio sul mercato interessato (v. sentenza [La Mer Technology/UAMI — Laboratoires Goëmar (LA MER)], cit., punto 59, e giurisprudenza ivi citata)».

23

Poiché aveva indicato, al punto 31 della sentenza impugnata, che era alla luce del complesso delle considerazioni così richiamate ai punti da 21 a 30 della sentenza in parola che occorreva valutare se la commissione di ricorso avesse correttamente reputato, nella decisione controversa, che gli elementi di prova prodotti dalla Centrotherm Systemtechnik dinanzi alla divisione d’annullamento dimostrassero un effettivo utilizzo del marchio controverso relativamente ai prodotti menzionati al punto 11 di tale sentenza, il Tribunale, ai punti da 32 a 37 di detta sentenza, ha così statuito:

«32

Nel caso di specie, gli elementi di prova forniti dalla [Centrotherm Systemtechnik] alla divisione di annullamento per dimostrare l’uso effettivo del proprio marchio sono la dichiarazione scritta in forma solenne del suo amministratore, quattro fatture e quattordici fotografie digitali.

33

In via preliminare va osservato che dal ragionamento della commissione di ricorso non risulta che la sua conclusione relativa alla sussistenza di un uso effettivo per i prodotti citati al punto 11 supra sia fondata sulla dichiarazione in forma solenne dell’amministratore della [Centrotherm Systemtechnik]. Come emerge, infatti, dai punti 26-30 della decisione [controversa], è l’interazione tra il valore probatorio delle fotografie e quello delle quattro fatture che ha indotto la commissione di ricorso a constatare che l’uso effettivo del marchio CENTROTHERM era stato provato. I riferimenti a tale dichiarazione, effettuati ai punti 27 e 31 della decisione [controversa], sono diretti soltanto a rilevare le carenze della stessa e la mancanza di elementi aggiuntivi a sostegno del suo contenuto.

34

Di conseguenza occorre verificare se la valutazione complessiva delle fotografie e delle quattro fatture consenta di dedurre che il marchio controverso abbia formato oggetto di un uso effettivo conformemente ai principi elaborati dalla giurisprudenza citata supra ai punti 25‑29.

35

A questo riguardo occorre rilevare, per quanto riguarda le quattro fatture, che tre di esse sono datate luglio 2006, e riguardano la Danimarca, l’Ungheria e la Slovacchia, mentre un’altra è datata gennaio 2007 e riguarda la Germania. Il termine “centrotherm” compare nell’intestazione delle suddette fatture, corredato dal logo della [Centrotherm Systemtechnik], che funge da denominazione sociale, e dal suo indirizzo postale.

36

Tali fatture dimostrano che la [Centrotherm Systemtechnik] ha venduto una molteplicità di prodotti del settore dell’idraulica (tubi, manicotti, complessi di raccordo di caldaia, gomiti di revisione, rivestimenti per sistemi di scappamento) a quattro clienti per un importo che, compresa la fattura del 2007, corrisponde a meno dello 0,03% del fatturato che l’amministratore della [Centrotherm Systemtechnik] medesima ha dichiarato di aver realizzato nel 2006 con la vendita di prodotti recanti il marchio CENTROTHERM.

37

Ne consegue che la [Centrotherm Systemtechnik] ha fornito all’UAMI prove di vendita relativamente deboli con riferimento all’importo indicato nella dichiarazione del suo amministratore. Pertanto, quand’anche la commissione di ricorso avesse tenuto conto della detta dichiarazione, occorrerebbe constatare l’insufficienza di elementi presenti nel fascicolo a sostegno di quest’ultima per quanto concerne il valore delle vendite. Inoltre, riguardo all’aspetto temporale dell’uso del marchio, le suddette fatture riguardano un periodo assai breve — se addirittura non hanno carattere episodico — ossia il 12, 18 e 21 luglio 2006 e il 9 gennaio 2007».

24

Ai punti da 38 a 42 della sentenza impugnata il Tribunale, peraltro, ha effettuato una valutazione del valore probatorio delle fotografie prodotte dalla Centrotherm Systemtechnik.

25

Esso ha concluso il suo esame e ha accolto il ricorso nei termini seguenti:

«43

Occorre pertanto concludere che la valutazione globale degli elementi, quali esposti ai punti 35‑42 supra, non consente di stabilire che il marchio controverso abbia formato oggetto di un uso effettivo nel periodo rilevante per i prodotti citati al punto 11 supra, salvo ricorrere a probabilità o a presunzioni.

44

Ne consegue che la commissione di ricorso ha commesso un errore ritenendo che la [Centrotherm Systemtechnik] avesse prodotto la prova dell’uso effettivo del marchio per detti prodotti.

45

Gli argomenti della [Centrotherm Systemtechnik], esposti ai punti 18‑20 supra, secondo i quali, in sostanza, la specificità del mercato renderebbe difficile la riunione delle prove, non potrebbero rimettere in discussione tale conclusione.

46

Infatti, le modalità e i mezzi di prova dell’uso effettivo di un marchio non sono limitati. La conclusione del Tribunale, secondo la quale, nel caso di specie, l’uso effettivo non è stato dimostrato, non è dovuta all’esigenza di un livello di prova eccessivamente elevato, ma piuttosto al fatto che la [Centrotherm Systemtechnik] ha scelto di restringere la produzione di prove (v. punto 8 supra). La divisione di annullamento ha ricevuto fotografie di qualità inferiore, relative ad oggetti i cui numeri di articoli non corrispondono agli articoli che, secondo le poche fatture prodotte, sono stati venduti. Inoltre, dette fatture coprono un periodo breve e attestano vendite di valore minimo rispetto a quanto la [Centrotherm Systemtechnik] afferma di aver realizzato. Si deve parimenti rilevare che la [Centrotherm Systemtechnik] ha confermato, nel corso dell’udienza, che non sussisteva alcun nesso diretto tra le fatture e le fotografie da essa prodotte dinanzi all’UAMI.

47

Pertanto, il ricorso è accolto».

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

26

Con la sua impugnazione la Centrotherm Systemtechnik chiede che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata, respingere il ricorso proposto dalla centrotherm Clean Solutions in primo grado e condannare quest’ultima alle spese.

27

L’UAMI conclude per l’accoglimento della sua impugnazione e per la condanna della centrotherm Clean Solutions alle spese.

28

La centrotherm Clean Solutions conclude per il rigetto dell’impugnazione e per la condanna della Centrotherm Systemtechnik alle spese.

Sull’impugnazione

29

A sostegno dell’impugnazione la Centrotherm Systemtechnik deduce quattro motivi.

Puntualizzazione preliminare

30

Nel caso di specie dall’esposizione dei fatti della controversia richiamati al punto 14 della presente sentenza risulta che, sebbene la procedura di decadenza in causa fosse stata avviata in vigenza del regolamento n. 40/94, la decisione controversa è stata presa dalla commissione di ricorso dell’UAMI dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 207/2009.

31

Avendo quest’ultimo regolamento tuttavia effettuato una codificazione del regolamento n. 40/94 e dato che le disposizioni pertinenti del medesimo non hanno subito modifiche a seguito della menzionata codificazione, nel prosieguo della presente sentenza si farà esclusivamente riferimento alle disposizioni del regolamento n. 207/2009.

Sul primo motivo, relativo alla violazione degli articoli 65 del regolamento n. 207/2009 e 134, paragrafi 2 e 3, del regolamento di procedura del Tribunale

Argomenti delle parti

32

Con il primo motivo la Centrotherm Systemtechnik sostiene che la sentenza impugnata è stata pronunciata senza tenere debito conto del diritto di cui essa gode, in quanto interveniente, conformemente agli articoli 65 del regolamento n. 207/2009 e 134, paragrafi 2 e 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di formulare conclusioni e motivi autonomi diretti in particolare alla riforma della decisione di una commissione di ricorso dell’UAMI.

33

Ad avviso della Centrotherm Systemtechnik, difatti, dai punti 33 e 34 della sentenza impugnata emerge che, al fine di statuire sul ricorso ad esso presentato, il Tribunale si è limitato ad esaminare il punto se le fotografie e le fatture prodotte dalla Centrotherm Systemtechnik dinanzi alla divisione d’annullamento consentivano di reputare, come ritenuto dalla commissione di ricorso nella decisione controversa, che fosse stato dimostrato un effettivo utilizzo del marchio in parola.

34

Orbene, come risulta dal controricorso depositato dinanzi al Tribunale, la Centrotherm Systemtechnik non concludeva solamente per il rigetto da parte di detto giudice del ricorso della centrotherm Clean Solutions. Nel succitato controricorso la Centrotherm Systemtechnik sviluppava altresì un’argomentazione a censura della mancata considerazione da parte della commissione di ricorso della dichiarazione in forma solenne del suo amministratore, delle prove complementari da essa prodotte dinanzi a tale commissione nonché di altra documentazione presente nel fascicolo del marchio e diretta ad ottenere che il Tribunale, alla luce di siffatti elementi probatori, constatasse che l’effettivo utilizzo del marchio controverso era stato dimostrato. Tenuto conto di tale argomento il Tribunale avrebbe dovuto interpretare la domanda della Centrotherm Systemtechnik come finalizzata parimenti ad ottenere che il Tribunale mantenesse la parte impugnata della decisione controversa attraverso una sostituzione dei motivi.

35

L’UAMI fa valere che la Centrotherm Systemtechnik si è limitata a concludere per il rigetto del ricorso della centrotherm Clean Solutions e che non ha formulato domande di annullamento o di riforma della decisione controversa.

36

Secondo la centrotherm Clean Solutions, dai punti 32 e 37 della sentenza impugnata, risulta che il Tribunale ha preso conoscenza delle prove presentate dalla Centrotherm Systemtechnik e che ha statuito sull’argomento di quest’ultima relativo alla necessità di prendere in considerazione la dichiarazione in forma solenne, constatando che il contenuto della stessa non era corroborato dalla documentazione del fascicolo. Non sarebbe peraltro necessario che il Tribunale statuisca espressamente su ogni punto indicato nell’argomentazione di una parte.

Giudizio della Corte

37

È d’uopo ricordare, in via preliminare, che dall’articolo 65, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 207/2009 risulta che avverso le decisioni delle commissioni di ricorso dell’UAMI può essere proposto ricorso dinanzi al giudice dell’Unione e che quest’ultimo è competente sia ad annullare che a riformare tali decisioni.

38

Peraltro, l’articolo 134, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura del Tribunale prevede che le parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso diverse dalla parte che abbia adito il Tribunale possono partecipare al procedimento dinanzi a quest’ultimo in quanto parti intervenienti e che, in siffatta qualità, possono formulare conclusioni e motivi autonomi rispetto a quelli della parte principale. L’articolo 134, paragrafo 3, del citato regolamento di procedura precisa in proposito che detto interveniente può, nel suo controricorso, formulare conclusioni dirette all’annullamento o alla riforma della decisione della commissione di ricorso su un punto non sollevato nel ricorso e presentare motivi non addotti nello stesso.

39

Da quanto precede deriva che, quale parte interveniente nel procedimento diretto all’annullamento parziale della decisione controversa proposto dalla centrotherm Clean Solutions dinanzi al Tribunale, la Centrotherm Systemtechnik poteva legittimamente formulare un’eventuale domanda diretta all’annullamento o alla riforma della decisione di cui trattasi.

40

Nella fattispecie va innanzitutto rilevato che con il presente motivo la Centrotherm Systemtechnik non asserisce di aver concluso, dinanzi al Tribunale, per l’annullamento della decisione controversa.

41

Per contro essa fa valere che le conclusioni del suo controricorso dinanzi a detto giudice avrebbero dovuto, in considerazione dei motivi esposti nel controricorso stesso, essere lette dal Tribunale nel senso che si proponevano di ottenere da tale giudice il rigetto del ricorso della centrotherm Clean Solutions dopo avere, se necessario, sostituito la propria valutazione a quella della commissione di ricorso, facendo, a tale riguardo, uso del suo potere di riforma.

42

In proposito è d’uopo, anzitutto, constatare che, nel petitum delle conclusioni formulate nel controricorso depositato dinanzi al Tribunale, la Centrotherm Systemtechnik si è limitata a chiedere al giudice in parola di «respingere il ricorso», senza menzione alcuna, nemmeno in subordine, di conclusioni a fini d’annullamento o di riforma della decisione controversa.

43

Orbene, come risulta dalla formulazione letterale dell’articolo 134, paragrafi 2 e 3, del regolamento di procedura del Tribunale, tale disposizione mette in grado l’interveniente di formulare, nel controricorso, «conclusioni» autonome dirette all’annullamento o alla riforma della decisione impugnata. Ne discende che, in linea di principio, ciò che l’interveniente intende eventualmente richiedere sulla base della menzionata disposizione deve emergere dalle conclusioni del controricorso (v., in tal senso, relativamente all’atto introduttivo del giudizio, ordinanza del 28 giugno 2011, Verein Deutsche Sprache/Consiglio, C‑93/11 P, punto 18).

44

Successivamente occorre constatare che, analogamente al petitum delle conclusioni esposte nel controricorso della Centrotherm Systemtechnik, nemmeno l’argomentazione elaborata da quest’ultima nel controricorso in questione opera in modo chiaro ed espressamente un riferimento ad una domanda di riforma della decisione controversa.

45

Infine, si deve osservare che, anche supponendo che le affermazioni espresse ai punti da 49 a 56 del controricorso in parola, relativi alla dichiarazione in forma solenne, e ai punti 23 e 57 del medesimo, relativi agli elementi di prova contenuti nel fascicolo del marchio controverso e a quelli prodotti dalla Centrotherm Systemtechnik dinanzi alla commissione di ricorso, possano, come quest’ultima sostiene, essere interpretate nel senso che avrebbero invitato il Tribunale a tener conto di siffatti elementi in considerazione del suo potere di riforma, resta ciò nondimeno il fatto che il motivo vertente sulla circostanza che il Tribunale avrebbe scorrettamente omesso di utilizzare tale potere non può, nella fattispecie, essere accolto.

46

Da un lato, è necessario constatare che, laddove il citato motivo è diretto, sostanzialmente, a censurare la mancata considerazione da parte del Tribunale della dichiarazione in forma solenne di cui trattasi, è carente sotto il profilo dei fatti. Al punto 37 della sentenza impugnata, infatti, il Tribunale ha ritenuto che anche qualora la commissione di ricorso avesse tenuto conto della dichiarazione in parola, si doveva constatare che nel fascicolo non vi erano elementi sufficienti per corroborare il contenuto di tale dichiarazione per quanto concerne il valore delle vendite.

47

Di conseguenza, la valutazione complessiva degli elementi esposti ai punti da 35 a 42 della sentenza impugnata, in chiusura della quale il Tribunale ha giudicato, al punto 43 della menzionata sentenza, che tali elementi non consentivano di stabilire che il marchio controverso avesse formato oggetto di un uso effettivo, deriva segnatamente dall’aver preso in considerazione la succitata dichiarazione in forma solenne e da una valutazione della forza probatoria connessa sia a quest’ultima quanto agli altri elementi esaminati.

48

D’altro lato, e laddove il presente motivo censura, in sostanza, la mancata considerazione da parte del Tribunale, nell’esercizio del suo potere di riforma, degli elementi probatori di cui al fascicolo del marchio controverso e di quelli prodotti nella fase del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, è d’uopo ricordare che il potere di riforma riconosciuto al Tribunale non ha come effetto di conferire a quest’ultimo la facoltà di procedere ad una valutazione sulla quale la commissione di ricorso non ha ancora preso posizione. Pertanto, in linea di principio, l’esercizio del potere di riforma deve essere limitato alle situazioni nelle quali il Tribunale, dopo aver controllato la valutazione compiuta dalla commissione di ricorso, sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto accertati, la decisione che la suddetta commissione era tenuta a prendere (v. sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C-263/09 P, Racc. pag. I-5853, punto 72).

49

Orbene, nel caso di specie, e come emerge dai punti da 32 a 37 della decisione controversa, la commissione di ricorso ha appunto rifiutato di prendere in considerazione gli elementi probatori di cui trattasi e, pertanto, si è astenuta dall’effettuare qualsiasi valutazione riguardo al valore di prova degli stessi.

50

In tali condizioni è necessario constatare che la Centrotherm Systemtechnik non avrebbe potuto legittimamente domandare al Tribunale di esaminare, a fini dell’eventuale riforma della decisione controversa, la forza probatoria connessa ad elementi di prova che non erano stati oggetto di esame da parte della commissione di ricorso in tale decisione.

51

Dal complesso delle suesposte considerazioni emerge che il primo motivo deve essere respinto.

Sul secondo motivo, relativo alla violazione degli articoli 51, paragrafo 1, lettera a), e 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009

Argomenti delle parti

52

Con il secondo motivo la Centrotherm Systemtechnik fa valere che avendo considerato, come risulterebbe implicitamente dalla sentenza impugnata e in particolare dal punto 46 della stessa, che l’onere della prova dell’effettiva utilizzazione del marchio controverso le incombesse, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto.

53

Da un lato, la regola secondo cui l’UAMI procede d’ufficio all’esame dei fatti, posta dall’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, si applicherebbe nell’ambito di una procedura di decadenza.

54

Dall’altro, mentre gli articoli 42, paragrafo 2, e 57, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 prevedono che il titolare del marchio anteriore deve addurre la prova che tale marchio sia stato seriamente utilizzato, e in mancanza della prova suddetta la sua opposizione o la domanda di nullità devono essere respinte, l’articolo 51 di detto regolamento non comporterebbe puntualizzazioni simili riguardo alle procedure di decadenza.

55

In tali condizioni la regola relativa all’onere della prova stabilita dalla regola 40, paragrafo 5, del regolamento n. 2868/95 non terrebbe debito conto del regolamento n. 207/2009 e dovrebbe essere esclusa. Ne discenderebbe che il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione il complesso degli elementi di prova a sua disposizione.

56

Secondo l’UAMI, tenuto conto del carattere inter partes e sui generis della procedura di decadenza, il principio dell’esame d’ufficio dei fatti non è applicabile ed è al titolare del marchio, il quale dispone degli elementi idonei a tal fine, che incombe dimostrare di averlo seriamente utilizzato.

57

La centrotherm Clean Solutions fa altresì valere che l’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 non si applica ai procedimenti per declaratoria di decadenza. Per contro, la regola 40, paragrafo 5, del regolamento n. 2868/95 determinerebbe le modalità procedurali di applicazione relative alla decadenza, prevedendo espressamente che il titolare del marchio debba addurre la prova dell’effettiva utilizzazione dello stesso. Inoltre, il Tribunale, nella sentenza impugnata, non avrebbe in nessun modo affermato che l’onere della prova incombesse al titolare del marchio.

Giudizio della Corte

58

In primo luogo, è d’uopo rilevare che, nella sentenza impugnata, il Tribunale non ha, mai, affermato che l’onere della prova dell’uso effettivo incombesse al titolare del marchio anteriore.

59

In secondo luogo, occorre fare osservare che il punto 46 della citata sentenza, ove la ricorrente pretende riscontrare una siffatta presa di posizione del Tribunale, non è sufficientemente univoco da autorizzare una conclusione del genere.

60

In terzo luogo, e soprattutto, è d’obbligo constatare che la Centrotherm Systemtechnik non chiarisce le ragioni per cui una siffatta valutazione implicita e l’errore di diritto che ne sarebbe asseritamente il risultato, nell’ipotesi della loro sussistenza, sarebbero idonei a determinare l’annullamento della sentenza impugnata.

61

Orbene, a tale riguardo si deve innanzitutto rilevare che, come già sottolineato ai punti 40 e 42 della presente sentenza, nel controricorso dinanzi al Tribunale la Centrotherm Systemtechnik non ha in nessun modo concluso per l’annullamento della decisione controversa. Analogamente, essa non può, nell’ambito della presente impugnazione, addebitare al Tribunale di avere omesso di annullare la decisione di cui trattasi sulla base dell’errore di diritto che la commissione di ricorso avrebbe asseritamente commesso considerando che l’onere della prova dell’effettivo utilizzo del marchio incombesse al titolare dello stesso.

62

Inoltre, la Centrotherm Systemtechnik non può nemmeno addebitare al Tribunale di non aver tenuto conto degli elementi di prova presenti nel fascicolo del marchio né di quelli prodotti dinanzi alla commissione di ricorso al fine di constatare, nella sentenza impugnata, che non occorreva pronunciare la decadenza del marchio controverso, poiché, come emerge dai punti da 48 a 50 della presente sentenza, il Tribunale non è stato investito di una domanda di riforma della decisione controversa, rispetto alla quale, in ogni caso, non avrebbe potuto pronunciarsi prendendo in considerazione siffatti elementi di prova.

63

Infine, è d’uopo ricordare che, con il suo ricorso, la centrotherm Clean Solutions si limitava a far valere che la commissione di ricorso aveva scorrettamente considerato che gli elementi di prova prodotti dinanzi alla divisione d’annullamento consentivano di stabilire l’effettivo utilizzo del marchio controverso.

64

Da quanto precede discende che, al fine di statuire sul ricorso e sui motivi rispetto ai quali è stato adito, il Tribunale non era per nulla chiamato a pronunciarsi sulla questione di stabilire a chi incombesse l’onere della prova dell’uso effettivo di tale marchio.

65

Ne consegue parimenti che, anche volendolo ritenere esistente, l’errore implicito di diritto che la Centrotherm Systemtechnik pretende riscontrare nella sentenza impugnata non è tale da comportare l’annullamento della stessa.

66

Risulta dal complesso delle considerazioni che precedono che il secondo motivo deve essere respinto.

Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009

Argomenti delle parti

67

Con il terzo motivo la Centrotherm Systemtechnik asserisce che, come risulterebbe dal punto 26 della sentenza impugnata, il Tribunale si sarebbe fondato sull’ipotesi secondo cui la nozione di utilizzo effettivo osterebbe ad un’utilizzazione minima e insufficiente. In tal modo detto giudice non avrebbe tenuto nel debito conto la giurisprudenza della Corte secondo cui il requisito dell’effettività deve escludere soltanto le forme di utilizzo con carattere simbolico aventi lo scopo esclusivo di conservare diritti conferiti dalla registrazione del marchio.

68

Ad avviso della Centrotherm Systemtechnik il menzionato errore di diritto sarebbe stato alla base dell’errata valutazione effettuata dal Tribunale, ai punti 36 e 37 della sentenza impugnata, secondo cui sarebbero state fornite prove di vendita relativamente deboli, per un importo totale corrispondente soltanto allo 0,03% del fatturato dichiarato.

69

L’UAMI e la centrotherm Clean Solutions fanno valere, da un lato, che il punto 26 della sentenza impugnata che fa riferimento ad un’utilizzazione minima e insufficiente «per ritenere che un marchio sia realmente ed effettivamente impiegato su un determinato mercato» è pienamente conforme alla giurisprudenza della Corte. D’altro lato, la valutazione del Tribunale secondo cui le prove di vendita fornite sono insufficienti per concludere nel senso dell’esistenza di un uso effettivo del marchio non potrebbe costituire l’oggetto di un controllo nell’ambito di un’impugnazione.

Giudizio della Corte

70

È d’uopo constatare, in primo luogo, che tale terzo motivo è fondato su di una lettura errata della sentenza impugnata. Difatti, isolando dal suo contesto un segmento della frase riportata al punto 26 della sentenza in questione, la Centrotherm Systemtechnik deforma la portata di detto punto.

71

Da un lato, infatti, la valutazione effettuata al citato punto 26 non può essere letta facendo astrazione dal punto 25 della sentenza impugnata, ove il Tribunale ricorda segnatamente che un marchio è oggetto di un uso effettivo allorché assolve alla sua funzione essenziale, che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio.

72

È in considerazione dei principi così richiamati che il Tribunale afferma, al punto 26 della sentenza impugnata, che la nozione di effettivo utilizzo osta «dunque» a qualsiasi utilizzazione minima e insufficiente «per ritenere che un marchio sia realmente ed effettivamente impiegato su un determinato mercato», prima di ricordare, inoltre, nel medesimo punto, la giurisprudenza secondo cui il requisito di un uso effettivo non è diretto a valutare il successo commerciale, né a controllare la strategia economica di un’impresa, né a riservare la tutela dei marchi solamente a loro sfruttamenti commerciali rilevanti sotto il profilo quantitativo.

73

D’altro lato, non può tantomeno essere ignorato che i summenzionati punti 25 e 26 si collocano nel contesto di un più ampio richiamo della giurisprudenza relativa alla nozione di uso effettivo del marchio, in cui rientrano varie prescrizioni complementari riguardo alla portata dell’utilizzazione e, in particolare, al volume commerciale su cui questa verte, come emerge dai punti da 27 a 29 della sentenza in parola.

74

Ne consegue che l’asserzione formulata al punto 26 della sentenza impugnata, con cui il Tribunale si limita a ricordare prescrizioni giurisprudenziali complementari, non comporta errori di diritto.

75

In secondo luogo, e riguardo ai punti 36 e 37 della sentenza impugnata, occorre rilevare che questi ultimi s’inscrivono in un complesso iter di analisi, di cui costituiscono solamente alcuni fra gli elementi, e diretto, come espresso al punto 34 della presente sentenza, ad esaminare se la valutazione globale delle fotografie e delle quattro fatture consentisse di concludere che il marchio controverso avesse costituito l’oggetto di un uso effettivo alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati ai punti da 25 a 29 della summenzionata sentenza.

76

In siffatto contesto le constatazioni e le valutazioni operate dal Tribunale, in particolare ai citati punti 36 e 37, relativamente alla frequenza delle attività di commercializzazione fatte valere, alla durata del periodo in cui si erano svolte e al fatturato che attestano, non possono essere isolate dal complesso delle altre considerazioni accolte dal Tribunale per concludere che l’uso effettivo del marchio in parola, nella fattispecie, non era stato dimostrato, e segnatamente quelle relative all’esame delle fotografie di cui ai punti da 38 a 42 della sentenza impugnata.

77

Peraltro, constatazioni e valutazioni del genere rientrano nell’ambito dei fatti (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2007, Il Ponte Finanziaria/UAMI, C-234/06 P, Racc. pag. I-7333, punto 75), e quindi non costituiscono, salvo il caso del loro snaturamento, una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al sindacato svolto dalla Corte nell’ambito di un giudizio di impugnazione.

78

Risulta dal complesso delle considerazioni che precedono che il terzo motivo deve essere respinto.

Sul quarto motivo, relativo alla violazione dell’articolo 78, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009 e alla regola 22 del regolamento n. 2868/95

Argomenti delle parti

79

Con il quarto motivo la Centrotherm Systemtechnik sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto omettendo di confutare la posizione della commissione di ricorso, secondo cui la dichiarazione in forma solenne non costituisce una prova, ai sensi della regola 22, paragrafo 4, del regolamento n. 2868/95, letta in combinato disposto con l’articolo 78, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009.

80

A parere della ricorrente, se il Tribunale avesse operato siffatta contestazione e avesse tenuto conto della circostanza che non si può richiedere che le informazioni contenute in una dichiarazione in forma solenne siano corroborate da altri elementi di prova, esso sarebbe stato indotto ad adottare una posizione diversa quanto alla sussistenza di un uso effettivo del marchio in questione.

81

Secondo l’UAMI dal punto 37 della sentenza impugnata, nonché dal punto 34 della sentenza Centrotherm Systemtechnik/UAMI – centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM), cit., pronunciata nella causa parallela T‑434/09, risulta che il Tribunale non avrebbe respinto in abstracto qualsiasi valore probatorio relativamente alle dichiarazioni in forma solenne, ma che avrebbe valutato quella in discussione constatando, in esito ad una valutazione che non può essere soggetta a sindacato nell’ambito di un giudizio di impugnazione, che, nella fattispecie, occorrevano prove supplementari, in considerazione dei legami esistenti fra l’autore della dichiarazione in causa e la Centrotherm Systemtechnik.

82

La centrotherm Clean Solutions fa valere che, siccome l’affermazione contestata dalla commissione di ricorso non è stata rimessa in discussione nell’ambito del ricorso, il Tribunale non aveva l’obbligo di inficiarla. Quest’ultimo non l’avrebbe del resto nemmeno approvata, limitandosi a dichiarare, al punto 37 della sentenza impugnata, che, quand’anche la commissione di ricorso avesse tenuto conto di detta dichiarazione, sarebbe stato necessario constatare che il contenuto di quest’ultima, per quanto concerne il valore delle vendite, non era sufficientemente corroborato dalla documentazione del fascicolo.

Giudizio della Corte

83

Occorre rilevare, in primo luogo, che il presente quarto motivo si sovrappone in parte con il primo motivo dell’impugnazione laddove questo addebitava al Tribunale di non avere, analogamente alla commissione di ricorso in precedenza, preso in considerazione la dichiarazione in forma solenne quale elemento di prova dell’utilizzazione del marchio, quando, invece, siffatta considerazione gli avrebbe consentito, nell’esercizio del suo potere di riforma, di constatare che era stato dimostrato l’uso effettivo in discussione.

84

In proposito è sufficiente osservare che già dalle riflessioni dedicate all’esame di detto primo motivo, ai punti 46 e 47 della presente sentenza, risulta che dai punti 37 e 43 della sentenza impugnata nonché, del resto, dal punto 46 della medesima, la valutazione complessiva degli elementi probatori i quali hanno indotto il Tribunale a reputare che l’uso effettivo del marchio controverso non fosse stato dimostrato si estende tanto alla dichiarazione controversa quanto agli ulteriori elementi di prova prodotti dinanzi alla divisione d’annullamento dell’UAMI, tenuto conto del fatto che, in tal modo, il Tribunale non ha per nulla statuito che una siffatta dichiarazione ne costituirebbe un mezzo di prova ammissibile.

85

In secondo luogo, e relativamente all’argomento della Centrotherm Systemtechnik secondo cui il Tribunale avrebbe a torto ritenuto che le informazione contenute in una dichiarazione in forma solenne dovessero essere suffragate da ulteriori elementi di prova e in tal modo privato detto tipo di dichiarazione di qualsiasi forza probatoria autonoma, basti constatare che la valutazione operata dal Tribunale al punto 37 della sentenza impugnata non ha minimamente una portata del genere. In detto punto, infatti, il Tribunale si è limitato a sottolineare l’estrema differenza sussistente fra le affermazioni relative ai fatturati annuali asseritamente realizzati dalla Centrotherm Systemtechnik negli anni dal 2002 al 2006, di cui alla dichiarazione in forma solenne dell’amministratore della Centrotherm Systemtechnik, e i volumi di vendita comparativamente minimi e limitati a un periodo assai breve – se non addirittura a carattere episodico –, attestati dalle fatture effettivamente prodotte dalla Centrotherm Systemtechnik.

86

Dalle considerazioni svolte discende che il quarto motivo va respinto.

87

Di conseguenza, poiché nessuno dei motivi presentati dalla Centrotherm Systemtechnik è stato accolto, si deve respingere l’impugnazione.

Sulle spese

88

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la centrotherm Clean Solutions ha chiesto la condanna della Centrotherm Systemtechnik, quest’ultima, rimasta soccombente, deve essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla centrotherm Clean Solutions. Conseguentemente, l’UAMI sopporterà le proprie spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

La Centrotherm Systemtechnik GmbH è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG.

 

3)

L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopporterà le proprie spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.