SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

20 giugno 2013 ( *1 )

«Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Prodotto a base di zucchero, composto per il 65% di solfato di lisina e per il 35% di impurezze risultanti dal processo di fabbricazione — Regolamento (CE) n. 1719/2005 — Regolamento (CE) n. 1265/2001 — Restituzione alla produzione per taluni prodotti utilizzati nell’industria chimica — Aiuti comunitari illegittimamente erogati — Rimborso — Principio della tutela del legittimo affidamento»

Nella causa C-568/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Vestre Landsret (Danimarca), con decisione del 9 novembre 2011, pervenuta in cancelleria il 14 novembre 2011, nel procedimento

Agroferm A/S

contro

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, G. Arestis (relatore), J.-C. Bonichot, A. Arabadjev e J.L. da Cruz Vilaça, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 novembre 2012,

considerate le osservazioni presentate:

per l’Agroferm A/S, da J. Lentz, advokat;

per il governo danese, da V. Pasternak Jørgensen, in qualità di agente, assistita da J. Pinborg, advokat;

per la Commissione europea, da C. Barslev e P. Rossi, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 gennaio 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle voci 2309, 2922 e 3824 della nomenclatura combinata stabilita all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificata dal regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005 (GU L 286, pag. 1, in prosieguo: la «NC»), nonché sui principi del diritto dell’Unione che disciplinano il recupero di somme indebitamente erogate.

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra l’Agroferm A/S (in prosieguo: l’«Agroferm») e il Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Ministero dell’Alimentazione, dell’Agricoltura e della Pesca; in prosieguo: il «Ministeriet»), avente ad oggetto il rimborso, da parte dell’Agroferm, delle restituzioni alla produzione per il solfato di lisina che le sarebbero state indebitamente erogate.

Contesto normativo

Il diritto internazionale

3

Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane, e istituito con la Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983 ed approvata, insieme al suo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, in nome della Comunità economica europea, con la decisione del Consiglio del 7 aprile 1987, 87/369/CEE (GU L 198, pag. 1).

4

Secondo la nota esplicativa del SA riguardante il capitolo 29 di quest’ultimo, il termine «impurezze» si applica esclusivamente alle sostanze la cui associazione con il composto chimico distinto risulta esclusivamente dal procedimento di fabbricazione. Tali sostanze non sono considerate impurezze autorizzate ai sensi di tale nota qualora siano deliberatamente lasciate nel prodotto al fine di renderlo atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale.

5

Le note esplicative del SA riguardanti la voce 2309 di quest’ultimo affermano che tale voce comprende le preparazioni destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione degli alimenti «completi» o «complementari». Dette preparazioni sono, in linea generale, composizioni di carattere complesso comprendenti un insieme di elementi, denominati talvolta «additivi», la cui natura e le cui proporzioni sono fissate in previsione di una determinata produzione zootecnica. Questi elementi, fra i quali si annoverano gli amminoacidi, favoriscono in particolare la digestione e, più in generale, la fruizione degli alimenti da parte dell’animale e ne salvaguardano lo stato di salute.

Il diritto dell’Unione

La classificazione doganale

6

La NC si basa sul SA. La seconda parte della NC comprende una classificazione delle merci in sezioni, capitoli, voci e sottovoci.

7

Il capitolo 23 della NC è rubricato «Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali». Ai sensi della nota 1 di tale capitolo, la voce 2309 della NC include «i prodotti dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove, ottenuti dal trattamento di materie vegetali o animali e che, per tal motivo, hanno perduto le caratteristiche essenziali della materia d’origine, diversi dai cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali derivati da questo trattamento». La voce 2309 della NC è rubricata «Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali».

8

Il capitolo 29 della NC è rubricato «Prodotti chimici organici». La nota 1, lettere a) e b), di tale capitolo è così formulata:

«Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto:

a)

i composti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente, anche contenenti impurezze;

b)

le miscele di due o più isomeri dello stesso composto organico (anche contenenti impurezze), escluse le miscele di isomeri (diversi dagli stereoisomeri) degli idrocarburi aciclici, saturi o non saturi (capitolo 27)».

9

La voce 2922 della NC è rubricata «Composti amminici a funzioni ossigenate».

10

Il capitolo 38 della NC è rubricato «Prodotti vari delle industrie chimiche». La voce 3824 della NC è relativa ai «[l]eganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove».

Le restituzioni alla produzione

– Il regolamento (CE) n. 1260/2001

11

L’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178, pag. 1), così dispone:

«Viene deciso di accordare restituzioni alla produzione per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f), per gli sciroppi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d) e per il fruttosio chimicamente puro (levulosio) di cui al codice NC 1702 50 00 quale prodotto intermedio, che si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 23, paragrafo 2, [CE] e sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell’industria chimica.

(…)».

– Il regolamento (CE) n. 1265/2001

12

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1260/2001 del Consiglio relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell’industria chimica (GU L 178, pag. 63), prevede quanto segue:

«1.   Ai fini del presente regolamento, per «prodotti di base» si intendono:

a)

i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f), del regolamento (...) n. 1260/2001 e

b)

gli sciroppi di zucchero di cui allo stesso paragrafo, lettera d), contemplati ai codici NC ex 1702 60 95 ed ex 1702 90 99, di purezza pari almeno all’85%,

che sono utilizzati nella fabbricazione dei prodotti dell’industria chimica elencati nell’allegato I del presente regolamento.

(...)».

13

Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 1265/2011:

«1.   La restituzione alla produzione è concessa dallo Stato membro nel cui territorio ha luogo la trasformazione dei prodotti di base.

2.   Lo Stato membro può accordare la restituzione soltanto se da un controllo doganale, o da un controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti, risulta che i prodotti di base sono utilizzati in modo conforme alla destinazione indicata nella domanda di cui all’articolo 3».

14

A termini dell’articolo 10 di tale regolamento:

«1.   La domanda di titolo di restituzione alla produzione è presentata per iscritto all’autorità competente dello Stato membro in cui il prodotto di base deve essere trasformato.

Nella domanda devono essere indicati:

(…)

c)

la voce tariffaria e la designazione del prodotto chimico per la cui fabbricazione deve essere utilizzato il prodotto di base;

(...)

3.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 2:

(...)

b)

l’ammissione al beneficio della restituzione alla produzione è subordinata a un riconoscimento preventivo del trasformatore da parte dello Stato membro nel cui territorio quest’ultimo deve trasformare il prodotto intermedio in un prodotto chimico indicato nell’allegato I.

I riconoscimenti di cui al secondo comma sono accordati dallo Stato membro in causa quando l’interessato assicura a quest’ultimo tutte le facilitazioni che permettano i controlli necessari.

(...)».

15

Dall’allegato I al regolamento n. 1265/2001 risulta che talune restituzioni alla produzione sono concesse per la fabbricazione di prodotti rientranti nei capitoli 29 (prodotti chimici organici) e 38 (prodotti vari delle industrie chimiche) della NC.

Il finanziamento della politica agricola comune

16

L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, così disponeva:

«1.   Gli Stati membri adottano, in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure necessarie per:

a)

accertare se le operazioni del Fondo siano reali e regolari,

b)

prevenire e perseguire le irregolarità,

c)

recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a tal fine e in particolare dello stato dei procedimenti amministrativi e giudiziari.

2.   In mancanza di recupero totale, le conseguenze finanziarie delle irregolarità o negligenze sono sopportate dalla Comunità, salvo quelle risultanti da irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri.

Le somme recuperate sono versate agli organismi pagatori riconosciuti e da questi detratte dalle spese finanziate dal Fondo. Gli interessi relativi alle somme recuperate o pagate in ritardo sono versati al Fondo.

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

17

L’Agroferm è un’impresa danese che, fino al giugno 2006, ha prodotto solfato di lisina in uno stabilimento ubicato a Esbjerg (Danimarca). I prodotti composti di lisina sono ottenuti a partire dallo zucchero, che ne costituisce il prodotto di base.

18

Il 19 maggio 2004 l’Agroferm ha presentato alle autorità doganali danesi una richiesta di riconoscimento preventivo della concessione di restituzioni alla produzione del solfato di lisina. Nella richiesta, essa ha chiarito che il prodotto che intendeva fabbricare era il solfato di lisina, il quale, a suo parere, rientrava nella voce 2992 della NC. In seguito alla risposta positiva a tale richiesta da parte delle suddette autorità, l’Agroferm ha regolarmente percepito restituzioni alla produzione corrispondenti alle quantità di zucchero da essa utilizzate per la fabbricazione del solfato di lisina.

19

Sulla base di analisi effettuate dalla Force Technology, impresa privata incaricata di esaminare, per conto delle autorità doganali danesi, campioni di prodotti ai fini della loro classificazione doganale, è stato proposto di classificare il prodotto fabbricato dall’Agroferm nel capitolo 23 della NC e non nel capitolo 29 di quest’ultima. In un parere del 5 aprile 2006, la Force Technology ha dichiarato che il campione analizzato era stato fabbricato attraverso un processo di fermentazione e che il prodotto in questione conteneva solfato di lisina e sostanze risultanti dal processo di fermentazione. La suddetta impresa ha rilevato che un prodotto puro soltanto al 66% (percentuale di solfato di lisina contenuto nella materia secca) non poteva essere classificato nel capitolo 29 della NC.

20

Adito dalle autorità doganali danesi, il comitato del codice doganale ha precisato che occorreva prediligere l’approccio caso per caso al fine di decidere circa il tasso di impurezze ammissibile e la classificazione dei prodotti chimici, e che la preparazione doveva essere classificata nel capitolo 23 della NC e non nel capitolo 29 di quest’ultima.

21

Con decisione del 10 agosto 2006, il Direktoratet for FødevareErhverv (agenzia per l’industria alimentare; in prosieguo: il «Direktoratet») ha informato l’Agroferm che era stato ormai deciso, dopo aver consultato la Commissione europea e il comitato del codice doganale, che i prodotti fabbricati dalla stessa non dovevano essere classificati come prodotti a base di lisina ai sensi della voce 2922 della NC e che, di conseguenza, tale impresa non poteva beneficiare delle restituzioni alla produzione.

22

Il 22 novembre 2006 il Direktoratet ha deciso che l’Agroferm doveva restituire un importo totale di circa DKK 86,6 milioni, maggiorato degli interessi, asseritamente corrispondente alle restituzioni alla produzione percepite nel periodo che va dal mese di agosto 2004 al mese di marzo 2006, importo sul quale le parti nel procedimento principale sono in disaccordo.

23

Il 18 dicembre 2006 l’Agrofern ha presentato dinanzi al Ministeriet un reclamo contro le decisioni adottate dal Direktoratet. In una decisione del 18 luglio 2008, il Ministeriet ha verificato ciascun punto delle decisioni adottate dal Direktoratet e ha osservato che l’Agrofern non aveva agito in buona fede quando aveva chiesto di beneficiare delle restituzioni alla produzione.

24

Con un ricorso in data 23 settembre 2009, l’Agroferm ha adito il Retten i Esbjerg (Tribunale di Esbjerg, Danimarca), il quale, con decisione del 4 novembre 2009, adottata a seguito di una domanda concorde delle parti, ha rinviato il procedimento dinanzi al Vestre Landsret (Corte d’appello della regione occidentale), in quanto il procedimento principale rappresentava, ai sensi della procedura civile danese, un caso di principio, essendo relativo all’interpretazione di questioni di diritto dell’Unione ed essendo probabile la proposizione di una domanda di pronuncia pregiudiziale.

25

Alla luce di quanto sopra, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se un prodotto fabbricato mediante zucchero fermentato con l’aggiunta del batterio Corynebacterium glutamicum e che – come precisato all’allegato 1 della decisione di rinvio – è composto approssimativamente per il 65% di solfato di lisina, oltre che di impurezze risultanti dal processo di fabbricazione (materiali grezzi non modificati, reagenti usati nel processo di fabbricazione e sottoprodotti), rientri nella voce 2309, nella voce 2922 o nella voce 3824 della [NC].

Se, a tale riguardo, sia rilevante il fatto che le impurezze siano state mantenute deliberatamente nel prodotto allo scopo di renderlo particolarmente idoneo, o di aumentarne l’idoneità all’impiego nella fabbricazione di alimenti per animali, oppure che le impurezze siano state mantenute perché non era necessario o opportuno rimuoverle. Quali siano gli orientamenti che possono essere forniti per decidere tale questione nella fattispecie in esame.

Se sia rilevante, per rispondere alla questione, il fatto che sia possibile fabbricare altri prodotti contenenti lisina, compresa la lisina “pura” (≥ 98%) e prodotti a base di lisina HCl, che hanno un contenuto di lisina superiore a quello del prodotto a base di solfato di lisina precedentemente descritto, e se sia rilevante, a tale proposito, che la quantità di solfato di lisina e di altre impurezze nel prodotto a base di solfato di lisina precedentemente descritto corrisponda al contenuto di prodotti a base di solfato di lisina fabbricati da altri produttori. Quali siano gli orientamenti che possono essere forniti per decidere tale questione nella fattispecie in esame.

2)

Presumendo che, ai sensi del principio di legalità, la produzione non dovesse essere compresa nel programma di restituzioni, se sia contrario al diritto dell’Unione che le autorità nazionali, in un caso come quello in esame e in base ai principi nazionali della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, si astengano dal recuperare le somme versate a titolo di restituzioni che il produttore aveva ricevuto in buona fede.

3)

Presumendo che, ai sensi del principio di legalità, la produzione non dovesse essere compresa nel programma di restituzioni, se sia contrario al diritto dell’Unione che le autorità nazionali, in un caso come quello in esame ed in base ai principi nazionali della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, onorino gli impegni limitati nel tempo (certificati di restituzione) che il produttore aveva ricevuto in buona fede».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

26

Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un prodotto come quello oggetto del procedimento principale, composto di solfato di lisina oltre che di impurezze risultanti dal processo di fabbricazione, rientri nelle voci 2309, 2922 o 3824 della NC.

27

Al riguardo va ricordato che, secondo costante giurisprudenza, al fine di garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci dev’essere ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli (v., in particolare, sentenze del 25 maggio 1989, Weber, 40/88, Racc. pag. 1395, punto 13; del 18 luglio 2007, Olicom, C-142/06, Racc. pag. I-6675, punto 16, nonché del 28 luglio 2011, Pacific World e FDD International, C-215/10, Racc. pag. I-7255, punto 28).

28

Occorre altresì rilevare che le note esplicative del SA costituiscono strumenti importanti al fine di garantire un’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e, come tali, forniscono elementi validi per l’interpretazione della stessa (v., in tal senso, sentenze del 19 maggio 1994, Siemens Nixdorf, C-11/93, Racc. pag. I-1945, punto 12; del 27 aprile 2006, Kawasaki Motors Europe, C-15/05, Racc. pag. I-3657, punto 36, nonché Pacific World e FDD International, cit., punto 29).

29

In primo luogo, per quanto riguarda la voce 2922 della NC, la nota 1, lettera a), del capitolo 29 della NC stabilisce che le voci di tale capitolo comprendono soltanto composti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente, anche contenenti impurezze.

30

Dalla decisione di rinvio risulta che il prodotto a base di solfato di lisina oggetto del procedimento principale era un composto organico di costituzione chimica definita, contenente all’incirca per il 65% solfato di lisina e per il 35% massa cellulare risultante dal processo di fabbricazione per fermentazione utilizzato. Inoltre, secondo il giudice del rinvio, tale massa cellulare, che conteneva alcune sostanze nutritive di elevato valore biologico, era stata deliberatamente lasciata dentro il prodotto al fine di aumentarne l’idoneità all’impiego come additivo negli alimenti per animali e di impedire al solfato di lisina di assorbire l’umidità.

31

Si pone pertanto la questione se tale massa cellulare possa essere considerata come rientrante fra le impurezze la cui presenza, ai sensi della nota 1, lettera a), del capitolo 29 della NC, non rimette in questione la classificazione tra le voci di tale capitolo.

32

A tale riguardo, benché la suddetta nota 1 del capitolo 29 della NC consenta la presenza di impurezze, occorre constatare che queste ultime hanno necessariamente un carattere residuale, in modo da non incidere sulla presentazione «isolata» del composto organico in questione. Infatti, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 31 delle sue conclusioni, la ratio di tale tolleranza è legata al fatto che, di norma, un grado di purezza del 100% non può essere raggiunto da un punto di vista tecnico.

33

Inoltre, dalla nota 1, lettere f) e g), del capitolo 29 della NC risulta che le voci di detto capitolo possono includere in particolare i prodotti indicati nella lettera a) della medesima nota, con aggiunta di varie sostanze indispensabili alla loro conservazione o al loro trasporto, o idonee a facilitarne l’identificazione o, ancora, per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto a impieghi particolari anziché al suo impiego generale.

34

Dato che, secondo la nota 1, lettere f) e g), di tale capitolo 29, l’aggiunta di altre sostanze nei prodotti classificabili nel suddetto capitolo deve rispondere a talune esigenze precise, segnatamente relative a ragioni di sicurezza o di identificazione, al contempo conservando l’impiego generale del prodotto interessato, si deve ritenere che, a maggior ragione, ciò valga anche per le impurezze menzionate nella nota 1, lettera a), del medesimo capitolo.

35

Infatti, quando un prodotto contiene impurezze risultanti dal processo di fabbricazione, e che rendono quest’ultimo idoneo a impieghi particolari diversi dal suo impiego generale, un siffatto prodotto non può esser considerato come «presentato isolatamente» ai sensi della nota 1, lettera a), del capitolo 29 della NC, dato che tali impurezze sono essenziali per il suo utilizzo.

36

Del resto, tale valutazione si evince anche dalla nota esplicativa del SA riguardante il capitolo 29 di quest’ultimo, come ricordata al punto 4 della presente sentenza.

37

Nella fattispecie, dalla decisione di rinvio risulta che le impurezze sono lasciate nel prodotto oggetto del procedimento principale dopo la fermentazione al fine di renderlo idoneo, piuttosto che al suo impiego generale, ad un impiego particolare, come additivo negli alimenti completi per animali contenenti varie sostanze nutritive di elevato valore biologico.

38

Ne consegue che un prodotto a base di solfato di lisina come quello oggetto del procedimento principale non poteva essere classificato nella voce 2922 della NC.

39

Passando a considerare la voce 2309 della NC, essa riguarda le «preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali». Ai sensi della nota 1 al capitolo 23 della NC, la suddetta voce comprende i prodotti dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove, ottenuti dal trattamento di materie vegetali o animali e che, per tal motivo, hanno perso le caratteristiche essenziali della materia d’origine, diversi dai cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali derivati da questo trattamento.

40

Inoltre, dalle note esplicative del SA riguardanti la voce 2309 di quest’ultimo, citate al punto 5 della presente sentenza, risulta che tale voce comprende in particolare gli additivi, la cui natura e le cui proporzioni sono fissate in previsione di una determinata produzione zootecnica, fra i quali si annoverano gli amminoacidi.

41

A tale riguardo si deve rilevare che la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione, sempreché sia inerente a detto prodotto, ove l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà obiettive dello stesso (v. sentenze del 15 febbraio 2007, RUMA, C-183/06, Racc. pag. I-1559, punto 36; Olicom, cit., punto 18, e del 29 aprile 2010, Roeckl Sporthandschuhe, C-123/09, Racc. pag. I-4065, punto 28).

42

Orbene, dalla decisione di rinvio risulta che il prodotto a base di solfato di lisina oggetto del procedimento principale era destinato, quale additivo, a essere utilizzato nella fabbricazione di alimenti per animali. Esso era composto di vari elementi, inclusi amminoacidi, che presentano per gli animali vantaggi sul piano nutrizionale.

43

Pertanto, le caratteristiche oggettive di un prodotto siffatto e, in particolare, gli elementi della massa cellulare risultante dal processo di fabbricazione deliberatamente lasciati dentro di esso destinavano quest’ultimo a essere utilizzato come additivo nella fabbricazione di alimenti per animali. Ne consegue che tale prodotto soddisfaceva le condizioni necessarie per essere classificato nella voce 2309 della NC.

44

Per quanto riguarda la voce 3824 della NC, basti osservare che si tratta di una voce residuale applicata solo quando il prodotto in questione non può essere classificato in alcun’altra voce. Dato che ciò non vale nella fattispecie, non occorre esaminare la rilevanza di tale voce.

45

In conclusione, occorre rispondere alla prima questione che la NC deve essere interpretata nel senso che un prodotto composto di solfato di lisina nonché di impurezze risultanti dal processo di fabbricazione dev’essere classificato nella voce 2309 in quanto preparazione dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali.

Sulla seconda e sulla terza questione

46

Con la seconda e la terza questione, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione osti a che, in base ai principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento che devono essere rispettati ai sensi del diritto nazionale, le autorità nazionali, da un lato, esigano il rimborso di un importo indebitamente versato a titolo di restituzioni alla produzione per il solfato di lisina che il produttore ha ricevuto in buona fede e, dall’altro, rifiutino di procedere al versamento delle restituzioni alla produzione per detto prodotto, al quale tali autorità si erano impegnate verso il suddetto produttore.

47

Occorre anzitutto ricordare la giurisprudenza costante secondo cui non si può considerare contrario al diritto dell’Unione il fatto che il diritto nazionale, in materia di revoca di atti amministrativi e di ripetizione di prestazioni finanziarie indebitamente erogate dall’amministrazione pubblica, prenda in considerazione, assieme al principio di legalità, i principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, dato che questi ultimi fanno parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione. Detti principi si impongono con particolare rigore in presenza di una normativa idonea a comportare conseguenze finanziarie (v. sentenza del 13 marzo 2008, Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening e a., da C-383/06 a C-385/06, Racc. pag. I-1561, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

48

Nondimeno, occorre rilevare che il regolamento n. 1265/2001, in forza del quale l’Agroferm ha beneficiato di restituzioni alla produzione per il solfato di lisina, stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1260/2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero nell’ambito della politica agricola comune.

49

Inoltre, il rimborso delle sovvenzioni indebitamente erogate dall’Unione ai sensi del suddetto regolamento n. 1265/2001 trova la sua base giuridica nelle disposizioni del regolamento n. 1258/1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (v. per analogia, con riguardo al recupero di somme indebitamente erogate a titolo dei Fondi strutturali, sentenza Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening e a., cit., punto 39).

50

In particolare, l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), di quest’ultimo regolamento introduce un obbligo per gli Stati membri di recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze, senza che a tal fine occorra un titolo previsto dal diritto nazionale (v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 1983, Deutsche Milchkontor e a., da 205/82 a 215/82, Racc. pag. 2633, punto 22).

51

In tale contesto, l’applicazione del principio di certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento deve essere effettuata secondo il diritto dell’Unione (v., per analogia, la citata sentenza Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening e a., punto 53).

52

A tale proposito si deve sottolineare che il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato avverso una specifica disposizione di un atto normativo dell’Unione e che il comportamento di un’autorità nazionale incaricata di applicare il diritto dell’Unione che sia in contrasto con quest’ultimo non può autorizzare l’operatore economico a considerarsi legittimato a fare assegnamento su di un trattamento contrastante col diritto comunitario [v. sentenze del 1° aprile 1993, Lageder e a., da C-31/91 a C-44/91, Racc. pag. I-1761, punto 35; del 16 marzo 2006, Emsland-Stärke, C-94/05, Racc. pag. I-2619, punto 31, e del 7 aprile 2011, Sony Supply Chain Solutions (Europe), C-153/10, Racc. pag. I-2775, punto 47].

53

Orbene, l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1265/2001 include, fra i «prodotti di base» che beneficiano della restituzione alla produzione, lo zucchero utilizzato nella fabbricazione dei prodotti dell’industria chimica di cui all’allegato I dello stesso regolamento. Detto allegato menziona espressamente i prodotti rientranti nei capitoli 29 e 38 della NC. Inoltre, dall’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento risulta che la domanda di restituzione alla produzione deve precisare la voce doganale e la designazione del prodotto chimico per la cui fabbricazione deve essere utilizzato il prodotto di base.

54

A tale riguardo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni, un operatore economico può nutrire un legittimo affidamento in una restituzione alla produzione soltanto nella misura in cui il prodotto da esso fabbricato rientri nella voce o nel capitolo della NC indicati nel titolo di restituzione.

55

Nel caso di specie, risulta dalla risposta data alla prima questione pregiudiziale che il prodotto oggetto del procedimento principale avrebbe dovuto essere effettivamente classificato nella voce 2309 della NC, e non già nella voce 2922 di quest’ultima, come era stato erroneamente dichiarato dall’operatore economico beneficiario delle restituzioni alla produzione.

56

Le restituzioni alla produzione per tale prodotto erano dunque in contrasto con il diritto dell’Unione. Pertanto, si deve osservare che le autorità doganali danesi non hanno potuto dar luogo, a favore dell’operatore economico interessato, indipendentemente dalla buona fede di quest’ultimo, un legittimo affidamento a beneficiare di un trattamento contrario al diritto dell’Unione. Ciò vale anche nei casi in cui, da un lato, tali restituzioni siano state concesse sulla base di un riconoscimento preventivo emesso dalle suddette autorità e, dall’altro, queste ultime si siano impegnate ad effettuare nuove restituzioni prima che fosse loro rivelato l’errore commesso dall’operatore nella sua dichiarazione.

57

Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda e alla terza questione come segue: il principio della tutela del legittimo affidamento deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, le autorità doganali nazionali, da un lato, esigano il rimborso dell’importo indebitamente versato a titolo di restituzioni alla produzione per il solfato di lisina che il produttore ha già ricevuto e, dall’altro, rifiutino di procedere al versamento delle restituzioni alla produzione per detto prodotto, al quale tali autorità si siano impegnate verso il suddetto produttore.

Sulle spese

58

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

1)

La nomenclatura combinata stabilita all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, deve essere interpretata nel senso che un prodotto composto di solfato di lisina nonché di impurezze risultanti dal processo di fabbricazione deve essere classificato nella voce 2309 in quanto preparazione dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali.

 

2)

Il principio della tutela del legittimo affidamento deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, le autorità doganali nazionali, da un lato, esigano il rimborso dell’importo indebitamente versato a titolo di restituzioni alla produzione per il solfato di lisina che il produttore ha già ricevuto e, dall’altro, rifiutino di procedere al versamento delle restituzioni alla produzione per detto prodotto, al quale tali autorità si siano impegnate verso il suddetto produttore.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il danese.


Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parti

Nella causa C-568/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Vestre Landsret (Danimarca), con decisione del 9 novembre 2011, pervenuta in cancelleria il 14 novembre 2011, nel procedimento

Agroferm A/S

contro

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, G. Arestis (relatore), J.-C. Bonichot, A. Arabadjev e J.L. da Cruz Vilaça, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 novembre 2012,

considerate le osservazioni presentate:

– per l’Agroferm A/S, da J. Lentz, advokat;

– per il governo danese, da V. Pasternak Jørgensen, in qualità di agente, assistita da J. Pinborg, advokat;

– per la Commissione europea, da C. Barslev e P. Rossi, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 gennaio 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle voci 2309, 2922 e 3824 della nomenclatura combinata stabilita all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificata dal regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005 (GU L 286, pag. 1, in prosieguo: la «NC»), nonché sui principi del diritto dell’Unione che disciplinano il recupero di somme indebitamente erogate.

2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra l’Agroferm A/S (in prosieguo: l’«Agroferm») e il Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Ministero dell’Alimentazione, dell’Agricoltura e della Pesca; in prosieguo: il «Ministeriet»), avente ad oggetto il rimborso, da parte dell’Agroferm, delle restituzioni alla produzione per il solfato di lisina che le sarebbero state indebitamente erogate.

Contesto normativo

Il diritto internazionale

3. Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane, e istituito con la Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983 ed approvata, insieme al suo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, in nome della Comunità economica europea, con la decisione del Consiglio del 7 aprile 1987, 87/369/CEE (GU L 198, pag. 1).

4. Secondo la nota esplicativa del SA riguardante il capitolo 29 di quest’ultimo, il termine «impurezze» si applica esclusivamente alle sostanze la cui associazione con il composto chimico distinto risulta esclusivamente dal procedimento di fabbricazione. Tali sostanze non sono considerate impurezze autorizzate ai sensi di tale nota qualora siano deliberatamente lasciate nel prodotto al fine di renderlo atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale.

5. Le note esplicative del SA riguardanti la voce 2309 di quest’ultimo affermano che tale voce comprende le preparazioni destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione degli alimenti «completi» o «complementari». Dette preparazioni sono, in linea generale, composizioni di carattere complesso comprendenti un insieme di elementi, denominati talvolta «additivi», la cui natura e le cui proporzioni sono fissate in previsione di una determinata produzione zootecnica. Questi elementi, fra i quali si annoverano gli amminoacidi, favoriscono in particolare la digestione e, più in generale, la fruizione degli alimenti da parte dell’animale e ne salvaguardano lo stato di salute.

Il diritto dell’Unione

La classificazione doganale

6. La NC si basa sul SA. La seconda parte della NC comprende una classificazione delle merci in sezioni, capitoli, voci e sottovoci.

7. Il capitolo 23 della NC è rubricato «Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali». Ai sensi della nota 1 di tale capitolo, la voce 2309 della NC include «i prodotti dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove, ottenuti dal trattamento di materie vegetali o animali e che, per tal motivo, hanno perduto le caratteristiche essenziali della materia d’origine, diversi dai cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali derivati da questo trattamento». La voce 2309 della NC è rubricata «Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali».

8. Il capitolo 29 della NC è rubricato «Prodotti chimici organici». La nota 1, lettere a) e b), di tale capitolo è così formulata:

«Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto:

a) i composti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente, anche contenenti impurezze;

b) le miscele di due o più isomeri dello stesso composto organico (anche contenenti impurezze), escluse le miscele di isomeri (diversi dagli stereoisomeri) degli idrocarburi aciclici, saturi o non saturi (capitolo 27)».

9. La voce 2922 della NC è rubricata «Composti amminici a funzioni ossigenate».

10. Il capitolo 38 della NC è rubricato «Prodotti vari delle industrie chimiche». La voce 3824 della NC è relativa ai «[l]eganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove».

Le restituzioni alla produzione

– Il regolamento (CE) n. 1260/2001

11. L’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178, pag. 1), così dispone:

«Viene deciso di accordare restituzioni alla produzione per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f), per gli sciroppi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d) e per il fruttosio chimicamente puro (levulosio) di cui al codice NC 1702 50 00 quale prodotto intermedio, che si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 23, paragrafo 2, [CE] e sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell’industria chimica.

(…)».

– Il regolamento (CE) n. 1265/2001

12. L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1260/2001 del Consiglio relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell’industria chimica (GU L 178, pag. 63), prevede quanto segue:

«1. Ai fini del presente regolamento, per «prodotti di base» si intendono:

a) i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f), del regolamento (...) n. 1260/2001 e

b) gli sciroppi di zucchero di cui allo stesso paragrafo, lettera d), contemplati ai codici NC ex 1702 60 95 ed ex 1702 90 99, di purezza pari almeno all’85%,

che sono utilizzati nella fabbricazione dei prodotti dell’industria chimica elencati nell’allegato I del presente regolamento.

(...)».

13. Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 1265/2011:

«1. La restituzione alla produzione è concessa dallo Stato membro nel cui territorio ha luogo la trasformazione dei prodotti di base.

2. Lo Stato membro può accordare la restituzione soltanto se da un controllo doganale, o da un controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti, risulta che i prodotti di base sono utilizzati in modo conforme alla destinazione indicata nella domanda di cui all’articolo 3».

14. A termini dell’articolo 10 di tale regolamento:

«1. La domanda di titolo di restituzione alla produzione è presentata per iscritto all’autorità competente dello Stato membro in cui il prodotto di base deve essere trasformato.

Nella domanda devono essere indicati:

(…)

c) la voce tariffaria e la designazione del prodotto chimico per la cui fabbricazione deve essere utilizzato il prodotto di base;

(...)

3. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 2:

(...)

b) l’ammissione al beneficio della restituzione alla produzione è subordinata a un riconoscimento preventivo del trasformatore da parte dello Stato membro nel cui territorio quest’ultimo deve trasformare il prodotto intermedio in un prodotto chimico indicato nell’allegato I.

I riconoscimenti di cui al secondo comma sono accordati dallo Stato membro in causa quando l’interessato assicura a quest’ultimo tutte le facilitazioni che permettano i controlli necessari.

(...)».

15. Dall’allegato I al regolamento n. 1265/2001 risulta che talune restituzioni alla produzione sono concesse per la fabbricazione di prodotti rientranti nei capitoli 29 (prodotti chimici organici) e 38 (prodotti vari delle industrie chimiche) della NC.

Il finanziamento della politica agricola comune

16. L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, così disponeva:

«1. Gli Stati membri adottano, in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure necessarie per:

a) accertare se le operazioni del Fondo siano reali e regolari,

b) prevenire e perseguire le irregolarità,

c) recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a tal fine e in particolare dello stato dei procedimenti amministrativi e giudiziari.

2. In mancanza di recupero totale, le conseguenze finanziarie delle irregolarità o negligenze sono sopportate dalla Comunità, salvo quelle risultanti da irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri.

Le somme recuperate sono versate agli organismi pagatori riconosciuti e da questi detratte dalle spese finanziate dal Fondo. Gli interessi relativi alle somme recuperate o pagate in ritardo sono versati al Fondo.

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

17. L’Agroferm è un’impresa danese che, fino al giugno 2006, ha prodotto solfato di lisina in uno stabilimento ubicato a Esbjerg (Danimarca). I prodotti composti di lisina sono ottenuti a partire dallo zucchero, che ne costituisce il prodotto di base.

18. Il 19 maggio 2004 l’Agroferm ha presentato alle autorità doganali danesi una richiesta di riconoscimento preventivo della concessione di restituzioni alla produzione del solfato di lisina. Nella richiesta, essa ha chiarito che il prodotto che intendeva fabbricare era il solfato di lisina, il quale, a suo parere, rientrava nella voce 2992 della NC. In seguito alla risposta positiva a tale richiesta da parte delle suddette autorità, l’Agroferm ha regolarmente percepito restituzioni alla produzione corrispondenti alle quantità di zucchero da essa utilizzate per la fabbricazione del solfato di lisina.

19. Sulla base di analisi effettuate dalla Force Technology, impresa privata incaricata di esaminare, per conto delle autorità doganali danesi, campioni di prodotti ai fini della loro classificazione doganale, è stato proposto di classificare il prodotto fabbricato dall’Agroferm nel capitolo 23 della NC e non nel capitolo 29 di quest’ultima. In un parere del 5 aprile 2006, la Force Technology ha dichiarato che il campione analizzato era stato fabbricato attraverso un processo di fermentazione e che il prodotto in questione conteneva solfato di lisina e sostanze risultanti dal processo di fermentazione. La suddetta impresa ha rilevato che un prodotto puro soltanto al 66% (percentuale di solfato di lisina contenuto nella materia secca) non poteva essere classificato nel capitolo 29 della NC.

20. Adito dalle autorità doganali danesi, il comitato del codice doganale ha precisato che occorreva prediligere l’approccio caso per caso al fine di decidere circa il tasso di impurezze ammissibile e la classificazione dei prodotti chimici, e che la preparazione doveva essere classificata nel capitolo 23 della NC e non nel capitolo 29 di quest’ultima.

21. Con decisione del 10 agosto 2006, il Direktoratet for FødevareErhverv (agenzia per l’industria alimentare; in prosieguo: il «Direktorate t») ha informato l’Agroferm che era stato ormai deciso, dopo aver consultato la Commissione europea e il comitato del codice doganale, che i prodotti fabbricati dalla stessa non dovevano essere classificati come prodotti a base di lisina ai sensi della voce 2922 della NC e che, di conseguenza, tale impresa non poteva beneficiare delle restituzioni alla produzione.

22. Il 22 novembre 2006 il Direktoratet ha deciso che l’Agroferm doveva restituire un importo totale di circa DKK 86,6 milioni, maggiorato degli interessi, asseritamente corrispondente alle restituzioni alla produzione percepite nel periodo che va dal mese di agosto 2004 al mese di marzo 2006, importo sul quale le parti nel procedimento principale sono in disaccordo.

23. Il 18 dicembre 2006 l’Agrofern ha presentato dinanzi al Ministeriet un reclamo contro le decisioni adottate dal Direktoratet. In una decisione del 18 luglio 2008, il Ministeriet ha verificato ciascun punto delle decisioni adottate dal Direktoratet e ha osservato che l’Agrofern non aveva agito in buona fede quando aveva chiesto di beneficiare delle restituzioni alla produzione.

24. Con un ricorso in data 23 settembre 2009, l’Agroferm ha adito il Retten i Esbjerg (Tribunale di Esbjerg, Danimarca), il quale, con decisione del 4 novembre 2009, adottata a seguito di una domanda concorde delle parti, ha rinviato il procedimento dinanzi al Vestre Landsret (Corte d’appello della regione occidentale), in quanto il procedimento principale rappresentava, ai sensi della procedura civile danese, un caso di principio, essendo relativo all’interpretazione di questioni di diritto dell’Unione ed essendo probabile la proposizione di una domanda di pronuncia pregiudiziale.

25. Alla luce di quanto sopra, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se un prodotto fabbricato mediante zucchero fermentato con l’aggiunta del batterio Corynebacterium glutamicum e che – come precisato all’allegato 1 della decisione di rinvio – è composto approssimativamente per il 65% di solfato di lisina, oltre che di impurezze risultanti dal processo di fabbricazione (materiali grezzi non modificati, reagenti usati nel processo di fabbricazione e sottoprodotti), rientri nella voce 2309, nella voce 2922 o nella voce 3824 della [NC].

Se, a tale riguardo, sia rilevante il fatto che le impurezze siano state mantenute deliberatamente nel prodotto allo scopo di renderlo particolarmente idoneo, o di aumentarne l’idoneità all’impiego nella fabbricazione di alimenti per animali, oppure che le impurezze siano state mantenute perché non era necessario o opportuno rimuoverle. Quali siano gli orientamenti che possono essere forniti per decidere tale questione nella fattispecie in esame.

Se sia rilevante, per rispondere alla questione, il fatto che sia possibile fabbricare altri prodotti contenenti lisina, compresa la lisina “pura” (≥ 98%) e prodotti a base di lisina HCl, che hanno un contenuto di lisina superiore a quello del prodotto a base di solfato di lisina precedentemente descritto, e se sia rilevante, a tale proposito, che la quantità di solfato di lisina e di altre impurezze nel prodotto a base di solfato di lisina precedentemente descritto corrisponda al contenuto di prodotti a base di solfato di lisina fabbricati da altri produttori. Quali siano gli orientamenti che possono essere forniti per decidere tale questione nella fattispecie in esame.

2) Presumendo che, ai sensi del principio di legalità, la produzione non dovesse essere compresa nel programma di restituzioni, se sia contrario al diritto dell’Unione che le autorità nazionali, in un caso come quello in esame e in base ai principi nazionali della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, si astengano dal recuperare le somme versate a titolo di restituzioni che il produttore aveva ricevuto in buona fede.

3) Presumendo che, ai sensi del principio di legalità, la produzione non dovesse essere compresa nel programma di restituzioni, se sia contrario al diritto dell’Unione che le autorità nazionali, in un caso come quello in esame ed in base ai principi nazionali della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, onorino gli impegni limitati nel tempo (certificati di restituzione) che il produttore aveva ricevuto in buona fede».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

26. Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un prodotto come quello oggetto del procedimento principale, composto di solfato di lisina oltre che di impurezze risultanti dal processo di fabbricazione, rientri nelle voci 2309, 2922 o 3824 della NC.

27. Al riguardo va ricordato che, secondo costante giurisprudenza, al fine di garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci dev’essere ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli (v., in particolare, sentenze del 25 maggio 1989, Weber, 40/88, Racc. pag. 1395, punto 13; del 18 luglio 2007, Olicom, C-142/06, Racc. pag. I-6675, punto 16, nonché del 28 luglio 2011, Pacific World e FDD International, C-215/10, Racc. pag. I-7255, punto 28).

28. Occorre altresì rilevare che le note esplicative del SA costituiscono strumenti importanti al fine di garantire un’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e, come tali, forniscono elementi validi per l’interpretazione della stessa (v., in tal senso, sentenze del 19 maggio 1994, Siemens Nixdorf, C-11/93, Racc. pag. I-1945, punto 12; del 27 aprile 2006, Kawasaki Motors Europe, C-15/05, Racc. pag. I-3657, punto 36, nonché Pacific World e FDD International, cit., punto 29).

29. In primo luogo, per quanto riguarda la voce 2922 della NC, la nota 1, lettera a), del capitolo 29 della NC stabilisce che le voci di tale capitolo comprendono soltanto composti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente, anche contenenti impurezze.

30. Dalla decisione di rinvio risulta che il prodotto a base di solfato di lisina oggetto del procedimento principale era un composto organico di costituzione chimica definita, contenente all’incirca per il 65% solfato di lisina e per il 35% massa cellulare risultante dal processo di fabbricazione per fermentazione utilizzato. Inoltre, secondo il giudice del rinvio, tale massa cellulare, che conteneva alcune sostanze nutritive di elevato valore biologico, era stata deliberatamente lasciata dentro il prodotto al fine di aumentarne l’idoneità all’impiego come additivo negli alimenti per animali e di impedire al solfato di lisina di assorbire l’umidità.

31. Si pone pertanto la questione se tale massa cellulare possa essere considerata come rientrante fra le impurezze la cui presenza, ai sensi della nota 1, lettera a), del capitolo 29 della NC, non rimette in questione la classificazione tra le voci di tale capitolo.

32. A tale riguardo, benché la suddetta nota 1 del capitolo 29 della NC consenta la presenza di impurezze, occorre constatare che queste ultime hanno necessariamente un carattere residuale, in modo da non incidere sulla presentazione «isolata» del composto organico in questione. Infatti, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 31 delle sue conclusioni, la ratio di tale tolleranza è legata al fatto che, di norma, un grado di purezza del 100% non può essere raggiunto da un punto di vista tecnico.

33. Inoltre, dalla nota 1, lettere f) e g), del capitolo 29 della NC risulta che le voci di detto capitolo possono includere in particolare i prodotti indicati nella lettera a) della medesima nota, con aggiunta di varie sostanze indispensabili alla loro conservazione o al loro trasporto, o idonee a facilitarne l’identificazione o, ancora, per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto a impieghi particolari anziché al suo impiego generale.

34. Dato che, secondo la nota 1, lettere f) e g), di tale capitolo 29, l’aggiunta di altre sostanze nei prodotti classificabili nel suddetto capitolo deve rispondere a talune esigenze precise, segnatamente relative a ragioni di sicurezza o di identificazione, al contempo conservando l’impiego generale del prodotto interessato, si deve ritenere che, a maggior ragione, ciò valga anche per le impurezze menzionate nella nota 1, lettera a), del medesimo capitolo.

35. Infatti, quando un prodotto contiene impurezze risultanti dal processo di fabbricazione, e che rendono quest’ultimo idoneo a impieghi particolari diversi dal suo impiego generale, un siffatto prodotto non può esser considerato come «presentato isolatamente» ai sensi della nota 1, lettera a), del capitolo 29 della NC, dato che tali impurezze sono essenziali per il suo utilizzo.

36. Del resto, tale valutazione si evince anche dalla nota esplicativa del SA riguardante il capitolo 29 di quest’ultimo, come ricordata al punto 4 della presente sentenza.

37. Nella fattispecie, dalla decisione di rinvio risulta che le impurezze sono lasciate nel prodotto oggetto del procedimento principale dopo la fermentazione al fine di renderlo idoneo, piuttosto che al suo impiego generale, ad un impiego particolare, come additivo negli alimenti completi per animali contenenti varie sostanze nutritive di elevato valore biologico.

38. Ne consegue che un prodotto a base di solfato di lisina come quello oggetto del procedimento principale non poteva essere classificato nella voce 2922 della NC.

39. Passando a considerare la voce 2309 della NC, essa riguarda le «preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali». Ai sensi della nota 1 al capitolo 23 della NC, la suddetta voce comprende i prodotti dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove, ottenuti dal trattamento di materie vegetali o animali e che, per tal motivo, hanno perso le caratteristiche essenziali della materia d’origine, diversi dai cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali derivati da questo trattamento.

40. Inoltre, dalle note esplicative del SA riguardanti la voce 2309 di quest’ultimo, citate al punto 5 della presente sentenza, risulta che tale voce comprende in particolare gli additivi, la cui natura e le cui proporzioni sono fissate in previsione di una determinata produzione zootecnica, fra i quali si annoverano gli amminoacidi.

41. A tale riguardo si deve rilevare che la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione, sempreché sia inerente a detto prodotto, ove l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà obiettive dello stesso (v. sentenze del 15 febbraio 2007, RUMA, C-183/06, Racc. pag. I-1559, punto 36; Olicom, cit., punto 18, e del 29 aprile 2010, Roeckl Sporthandschuhe, C-123/09, Racc. pag. I-4065, punto 28).

42. Orbene, dalla decisione di rinvio risulta che il prodotto a base di solfato di lisina oggetto del procedimento principale era destinato, quale additivo, a essere utilizzato nella fabbricazione di alimenti per animali. Esso era composto di vari elementi, inclusi amminoacidi, che presentano per gli animali vantaggi sul piano nutrizionale.

43. Pertanto, le caratteristiche oggettive di un prodotto siffatto e, in particolare, gli elementi della massa cellulare risultante dal processo di fabbricazione deliberatamente lasciati dentro di esso destinavano quest’ultimo a essere utilizzato come additivo nella fabbricazione di alimenti per animali. Ne consegue che tale prodotto soddisfaceva le condizioni necessarie per essere classificato nella voce 2309 della NC.

44. Per quanto riguarda la voce 3824 della NC, basti osservare che si tratta di una voce residuale applicata solo quando il prodotto in questione non può essere classificato in alcun’altra voce. Dato che ciò non vale nella fattispecie, non occorre esaminare la rilevanza di tale voce.

45. In conclusione, occorre rispondere alla prima questione che la NC deve essere interpretata nel senso che un prodotto composto di solfato di lisina nonché di impurezze risultanti dal processo di fabbricazione dev’essere classificato nella voce 2309 in quanto preparazione dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali.

Sulla seconda e sulla terza questione

46. Con la seconda e la terza questione, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione osti a che, in base ai principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento che devono essere rispettati ai sensi del diritto nazionale, le autorità nazionali, da un lato, esigano il rimborso di un importo indebitamente versato a titolo di restituzioni alla produzione per il solfato di lisina che il produttore ha ricevuto in buona fede e, dall’altro, rifiutino di procedere al versamento delle restituzioni alla produzione per detto prodotto, al quale tali autorità si erano impegnate verso il suddetto produttore.

47. Occorre anzitutto ricordare la giurisprudenza costante secondo cui non si può considerare contrario al diritto dell’Unione il fatto che il diritto nazionale, in materia di revoca di atti amministrativi e di ripetizione di prestazioni finanziarie indebitamente erogate dall’amministrazione pubblica, prenda in considerazione, assieme al principio di legalità, i principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, dato che questi ultimi fanno parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione. Detti principi si impongono con particolare rigore in presenza di una normativa idonea a comportare conseguenze finanziarie (v. sentenza del 13 marzo 2008, Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening e a., da C-383/06 a C-385/06, Racc. pag. I-1561, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

48. Nondimeno, occorre rilevare che il regolamento n. 1265/2001, in forza del quale l’Agroferm ha beneficiato di restituzioni alla produzione per il solfato di lisina, stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1260/2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero nell’ambito della politica agricola comune.

49. Inoltre, il rimborso delle sovvenzioni indebitamente erogate dall’Unione ai sensi del suddetto regolamento n. 1265/2001 trova la sua base giuridica nelle disposizioni del regolamento n. 1258/1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (v. per analogia, con riguardo al recupero di somme indebitamente erogate a titolo dei Fondi strutturali, sentenza Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening e a., cit., punto 39).

50. In particolare, l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), di quest’ultimo regolamento introduce un obbligo per gli Stati membri di recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze, senza che a tal fine occorra un titolo previsto dal diritto nazionale (v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 1983, Deutsche Milchkontor e a., da 205/82 a 215/82, Racc. pag. 2633, punto 22).

51. In tale contesto, l’applicazione del principio di certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento deve essere effettuata secondo il diritto dell’Unione (v., per analogia, la citata sentenza Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening e a., punto 53).

52. A tale proposito si deve sottolineare che il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato avverso una specifica disposizione di un atto normativo dell’Unione e che il comportamento di un’autorità nazionale incaricata di applicare il diritto dell’Unione che sia in contrasto con quest’ultimo non può autorizzare l’operatore economico a considerarsi legittimato a fare assegnamento su di un trattamento contrastante col diritto comunitario [v. sentenze del 1 ° aprile 1993, Lageder e a., da C-31/91 a C-44/91, Racc. pag. I-1761, punto 35; del 16 marzo 2006, Emsland-Stärke, C-94/05, Racc. pag. I-2619, punto 31, e del 7 aprile 2011, Sony Supply Chain Solutions (Europe), C-153/10, Racc. pag. I-2775, punto 47].

53. Orbene, l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1265/2001 include, fra i «prodotti di base» che beneficiano della restituzione alla produzione, lo zucchero utilizzato nella fabbricazione dei prodotti dell’industria chimica di cui all’allegato I dello stesso regolamento. Detto allegato menziona espressamente i prodotti rientranti nei capitoli 29 e 38 della NC. Inoltre, dall’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento risulta che la domanda di restituzione alla produzione deve precisare la voce doganale e la designazione del prodotto chimico per la cui fabbricazione deve essere utilizzato il prodotto di base.

54. A tale riguardo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni, un operatore economico può nutrire un legittimo affidamento in una restituzione alla produzione soltanto nella misura in cui il prodotto da esso fabbricato rientri nella voce o nel capitolo della NC indicati nel titolo di restituzione.

55. Nel caso di specie, risulta dalla risposta data alla prima questione pregiudiziale che il prodotto oggetto del procedimento principale avrebbe dovuto essere effettivamente classificato nella voce 2309 della NC, e non già nella voce 2922 di quest’ultima, come era stato erroneamente dichiarato dall’operatore economico beneficiario delle restituzioni alla produzione.

56. Le restituzioni alla produzione per tale prodotto erano dunque in contrasto con il diritto dell’Unione. Pertanto, si deve osservare che le autorità doganali danesi non hanno potuto dar luogo, a favore dell’operatore economico interessato, indipendentemente dalla buona fede di quest’ultimo, un legittimo affidamento a beneficiare di un trattamento contrario al diritto dell’Unione. Ciò vale anche nei casi in cui, da un lato, tali restituzioni siano state concesse sulla base di un riconoscimento preventivo emesso dalle suddette autorità e, dall’altro, queste ultime si siano impegnate ad effettuare nuove restituzioni prima che fosse loro rivelato l’errore commesso dall’operatore nella sua dichiarazione.

57. Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda e alla terza questione come segue: il principio della tutela del legittimo affidamento deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, le autorità doganali nazionali, da un lato, esigano il rimborso dell’importo indebitamente versato a titolo di restituzioni alla produzione per il solfato di lisina che il produttore ha già ricevuto e, dall’altro, rifiutino di procedere al versamento delle restituzioni alla produzione per detto prodotto, al quale tali autorità si siano impegnate verso il suddetto produttore.

Sulle spese

58. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1) La nomenclatura combinata stabilita all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, deve essere interpretata nel senso che un prodotto composto di solfato di lisina nonché di impurezze risultanti dal processo di fabbricazione deve essere classificato nella voce 2309 in quanto preparazione dei tipi utilizzati per l’alimentazi one degli animali.

2) Il principio della tutela del legittimo affidamento deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, le autorità doganali nazionali, da un lato, esigano il rimborso dell’importo indebitamente versato a titolo di restituzioni alla produzione per il solfato di lisina che il produttore ha già ricevuto e, dall’altro, rifiutino di procedere al versamento delle restituzioni alla produzione per detto prodotto, al quale tali autorità si siano impegnate verso il suddetto produttore.