Cause riunite C‑566/11, C‑567/11, C‑580/11, C‑591/11, C‑620/11 e C‑640/11

Iberdrola SA e altri

(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal Supremo)

«Rinvio pregiudiziale — Protezione dello strato di ozono — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità — Metodo di assegnazione delle quote — Assegnazione delle quote a titolo gratuito»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 ottobre 2013

  1. Ambiente – Inquinamento atmosferico – Direttiva 2003/87 – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Metodo di assegnazione delle quote – Assegnazione di quote a titolo gratuito – Principio – Portata – Produttori di elettricità che hanno integrato il valore delle quote di emissioni gratuite nel calcolo del prezzo dell’elettricità – Misura nazionale che riduce la remunerazione dell’attività di produzione di elettricità dell’importo corrispondente all’aumento di detta remunerazione derivante da tale pratica – Ammissibilità

    (Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, art. 10, e 2009/29, considerando 15 e 19)

  2. Ambiente – Inquinamento atmosferico – Direttiva 2003/87 – Obiettivo – Riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra – Rispetto dei sub-obiettivi e degli strumenti definiti dalla direttiva

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, considerando 5 e 7)

  1.  L’articolo 10 della direttiva 2003/87 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61, deve essere interpretato nel senso che non osta all’applicazione di provvedimenti legislativi nazionali aventi ad oggetto ed effetto una riduzione della remunerazione dell’attività di produzione dell’energia elettrica in misura equivalente all’entità dell’aumento di tale remunerazione, derivante dall’integrazione del valore delle quote di emissioni assegnate a titolo gratuito nei prezzi delle offerte di vendita sul mercato all’ingrosso dell’energia elettrica.

    Infatti, gli Stati membri possono, in linea di principio, adottare misure di politica economica, quali il controllo dei prezzi praticati sui mercati di taluni beni o risorse essenziali, che determinano le modalità di ripercussione sui consumatori delle quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ai produttori, purché l’adozione di siffatte misure non neutralizzi il principio dell’assegnazione a titolo gratuito delle quote di emissioni, né pregiudichi gli obiettivi della direttiva 2003/87.

    Per quanto riguarda il principio dell’assegnazione a titolo gratuito delle quote di emissioni, la nozione di gratuità prevista dall’articolo 10 della direttiva 2003/87 osta non solo alla fissazione diretta di un prezzo per l’assegnazione di quote di emissioni, ma anche al prelievo a posteriori di oneri in relazione all’assegnazione di tali quote.

    Tuttavia, l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito era diretta non a concedere sovvenzioni ai produttori interessati, bensì ad attenuare l’impatto economico dell’introduzione immediata e unilaterale da parte dell’Unione europea di un mercato delle quote di emissioni, evitando la perdita di competitività di taluni settori di produzione rientranti in detta direttiva. Il meccanismo dell’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito non richiede quindi che i produttori di elettricità possano ripercuotere il valore di tali quote sul prezzo dell’elettricità realizzando, in tal modo, utili eccezionali.

    Per quanto riguarda l’assenza di pregiudizio agli obiettivi della direttiva 2003/87, compensando gli utili eccezionali derivanti dall’assegnazione delle quote a titolo gratuito, una normativa nazionale non reca pregiudizio all’obiettivo del sistema istituito dalla direttiva 2003/87 di ridurre le emissioni, che si fonda sull’integrazione dei costi ambientali nel calcolo dei prezzi dei prodotti, allorché, in particolare, in primo luogo, l’assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito era una misura transitoria diretta ad evitare la perdita di competitività delle imprese dovuta all’introduzione di un sistema di scambio di quote di emissioni e non riguarda quindi direttamente l’obiettivo ambientale di riduzione delle emissioni; in secondo luogo, la normativa in esame incide non sul mercato delle quote di emissioni, bensì sugli utili eccezionali percepiti da tutti i produttori di elettricità per effetto dell’integrazione del valore di tali quote nel calcolo del prezzo delle offerte accettate ai fini della fissazione del prezzo sul mercato all’ingrosso dell’elettricità, dato il carattere marginalista di tale mercato; in terzo luogo, la normativa in esame, pur potendo limitare l’incentivo a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, non lo elimina completamente, e quindi non nuoce all’obiettivo ambientale della direttiva 2003/87, consistente nell’incentivare la riduzione delle emissioni.

    (v. punti 29-31, 39, 41, 44-46, 48, 58, 59 e dispositivo)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 43)


Cause riunite C‑566/11, C‑567/11, C‑580/11, C‑591/11, C‑620/11 e C‑640/11

Iberdrola SA e altri

(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal Supremo)

«Rinvio pregiudiziale — Protezione dello strato di ozono — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità — Metodo di assegnazione delle quote — Assegnazione delle quote a titolo gratuito»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 ottobre 2013

  1. Ambiente — Inquinamento atmosferico — Direttiva 2003/87 — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Metodo di assegnazione delle quote — Assegnazione di quote a titolo gratuito — Principio — Portata — Produttori di elettricità che hanno integrato il valore delle quote di emissioni gratuite nel calcolo del prezzo dell’elettricità — Misura nazionale che riduce la remunerazione dell’attività di produzione di elettricità dell’importo corrispondente all’aumento di detta remunerazione derivante da tale pratica — Ammissibilità

    (Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, art. 10, e 2009/29, considerando 15 e 19)

  2. Ambiente — Inquinamento atmosferico — Direttiva 2003/87 — Obiettivo — Riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra — Rispetto dei sub-obiettivi e degli strumenti definiti dalla direttiva

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, considerando 5 e 7)

  1.  L’articolo 10 della direttiva 2003/87 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61, deve essere interpretato nel senso che non osta all’applicazione di provvedimenti legislativi nazionali aventi ad oggetto ed effetto una riduzione della remunerazione dell’attività di produzione dell’energia elettrica in misura equivalente all’entità dell’aumento di tale remunerazione, derivante dall’integrazione del valore delle quote di emissioni assegnate a titolo gratuito nei prezzi delle offerte di vendita sul mercato all’ingrosso dell’energia elettrica.

    Infatti, gli Stati membri possono, in linea di principio, adottare misure di politica economica, quali il controllo dei prezzi praticati sui mercati di taluni beni o risorse essenziali, che determinano le modalità di ripercussione sui consumatori delle quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ai produttori, purché l’adozione di siffatte misure non neutralizzi il principio dell’assegnazione a titolo gratuito delle quote di emissioni, né pregiudichi gli obiettivi della direttiva 2003/87.

    Per quanto riguarda il principio dell’assegnazione a titolo gratuito delle quote di emissioni, la nozione di gratuità prevista dall’articolo 10 della direttiva 2003/87 osta non solo alla fissazione diretta di un prezzo per l’assegnazione di quote di emissioni, ma anche al prelievo a posteriori di oneri in relazione all’assegnazione di tali quote.

    Tuttavia, l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito era diretta non a concedere sovvenzioni ai produttori interessati, bensì ad attenuare l’impatto economico dell’introduzione immediata e unilaterale da parte dell’Unione europea di un mercato delle quote di emissioni, evitando la perdita di competitività di taluni settori di produzione rientranti in detta direttiva. Il meccanismo dell’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito non richiede quindi che i produttori di elettricità possano ripercuotere il valore di tali quote sul prezzo dell’elettricità realizzando, in tal modo, utili eccezionali.

    Per quanto riguarda l’assenza di pregiudizio agli obiettivi della direttiva 2003/87, compensando gli utili eccezionali derivanti dall’assegnazione delle quote a titolo gratuito, una normativa nazionale non reca pregiudizio all’obiettivo del sistema istituito dalla direttiva 2003/87 di ridurre le emissioni, che si fonda sull’integrazione dei costi ambientali nel calcolo dei prezzi dei prodotti, allorché, in particolare, in primo luogo, l’assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito era una misura transitoria diretta ad evitare la perdita di competitività delle imprese dovuta all’introduzione di un sistema di scambio di quote di emissioni e non riguarda quindi direttamente l’obiettivo ambientale di riduzione delle emissioni; in secondo luogo, la normativa in esame incide non sul mercato delle quote di emissioni, bensì sugli utili eccezionali percepiti da tutti i produttori di elettricità per effetto dell’integrazione del valore di tali quote nel calcolo del prezzo delle offerte accettate ai fini della fissazione del prezzo sul mercato all’ingrosso dell’elettricità, dato il carattere marginalista di tale mercato; in terzo luogo, la normativa in esame, pur potendo limitare l’incentivo a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, non lo elimina completamente, e quindi non nuoce all’obiettivo ambientale della direttiva 2003/87, consistente nell’incentivare la riduzione delle emissioni.

    (v. punti 29-31, 39, 41, 44-46, 48, 58, 59 e dispositivo)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 43)