SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

17 ottobre 2013 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Protezione dello strato di ozono — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità — Metodo di assegnazione delle quote — Assegnazione delle quote a titolo gratuito»

Nelle cause riunite C‑566/11, C‑567/11, C‑580/11, C‑591/11, C‑620/11 e C‑640/11,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Supremo (Spagna), con decisioni del 19, 20, 24 e 28 ottobre 2011, nonché del 18 novembre 2011, pervenute in cancelleria il 14, 21 e 25 novembre 2011, nonché il 2 e 14 dicembre 2011, nei procedimenti

Iberdrola SA,

Gas Natural SDG SA,

con l’intervento di:

Administración del Estado e altri (C‑566/11),

Gas Natural SDG SA,

con l’intervento di:

Endesa SA e altri (C‑567/11),

Tarragona Power SL,

con l’intervento di:

Gas Natural SDG SA e altri (C‑580/11),

Gas Natural SDG SA,

Bizcaia Energía SL,

con l’intervento di:

Administración del Estado e altri (C‑591/11),

Bahía de Bizcaia Electricidad SL,

con l’intervento di:

Gas Natural SDG SA e altri (C‑620/11),

e

E.ON Generación SL e altri (C‑640/11),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, K. Lenaerts, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Quinta Sezione, A. Rosas, D. Šváby (relatore) e C. Vajda, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 febbraio 2013,

considerate le osservazioni presentate:

per la Iberdrola SA e la Tarragona Power SL, da J. Folguera Crespo, L. Moscoso del Prado González e E. Peinado Iríbar, abogados;

per la Gas Natural SDG SA, da Á. Martín-Rico Sanz, procuradora, assistita da A. Morales Plaza e R. Espín Martí, abogados;

per la Endesa SA, da F. De Borja Acha Besga e J.J. Lavilla Rubira, abogados, nonché da M. Merola, avvocato;

per la Bizcaia Energía SL, da J. Briones Méndez, procurador, assistito da J. García Sanz, abogado;

per la Bahía de Bizcaia Electricidad SL, da F. González Ruiz, procuradora, assistita da J. Abril Martínez, abogado;

per la E.ON Generación SL, da J. Gutiérrez Aceves, procuradora, assistita da J.C. Hernanz Junquero, abogado;

per il governo spagnolo, da S. Centeno Huerta, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da L. Banciella, E. White e K. Mifsud-Bonnici, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 marzo 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 10 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).

2

Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie tra alcune imprese produttrici di energia elettrica e l’Administración del Estado in merito alla riduzione della remunerazione dell’attività di produzione dell’energia elettrica.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3

A termini del suo considerando 5, la direttiva 2003/87 è intesa a contribuire ad adempiere gli impegni a ridurre le emissioni antropiche di gas a effetto serra assunti dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri, in conformità della decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l’approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l’adempimento congiunto dei relativi impegni (GU L 130, pag. 1), mediante un efficiente mercato europeo delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (in prosieguo: le «quote di emissioni»), con la minor riduzione possibile dello sviluppo economico e dell’occupazione.

4

Il considerando 7 della direttiva 2003/87 così recita:

«Sono necessarie disposizioni comunitarie sull’assegnazione di quote di emissioni da parte degli Stati membri onde contribuire a preservare l’integrità del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza».

5

L’articolo 1 di tale direttiva definisce il suo oggetto nei seguenti termini:

«La presente direttiva istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni (…) nella Comunità (…), al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica».

6

L’articolo 10 di detta direttiva, intitolato «Metodo di assegnazione» dispone:

«Per il triennio che ha inizio il 1o gennaio 2005 gli Stati membri assegnano almeno il 95% delle quote di emissioni a titolo gratuito. Per il quinquennio che inizia il 1o gennaio 2008, gli Stati membri assegnano almeno il 90% delle quote di emissioni a titolo gratuito».

7

Ai sensi del successivo articolo 12, paragrafo 1, le quote assegnate sono trasferibili e possono essere scambiate tra persone all’interno della Comunità e, in presenza di talune condizioni, tra persone all’interno della Comunità e persone nei paesi terzi.

8

Il paragrafo 3 del medesimo articolo 12 così dispone:

«Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore di ciascun impianto restituisca un numero di quote di emissioni pari alle emissioni totali di tale impianto nel corso dell’anno civile precedente, come verificato a norma dell’articolo 15, e che tali quote vengano successivamente cancellate».

9

Nella comunicazione del 29 novembre 2006 della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sulla valutazione dei piani nazionali di assegnazione delle quote di emissioni di gas serra nel secondo periodo di scambio del sistema UE di scambio delle quote di emissioni che correda le decisioni della Commissione, del 29 novembre 2006, sui piani nazionali di assegnazione di Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Slovacchia, Svezia e Regno Unito a norma della direttiva 2003/87 [COM (2006) 725 def.)], si legge quanto segue:

«Come ha rilevato il Gruppo ad alto livello sulla competitività, l’energia e l’ambiente, presumibilmente l’insufficiente maturità raggiunta dai mercati dell’energia ha esercitato una scarsa pressione in termini di concorrenza per ridurre l’impatto del valore delle quote sul prezzo dell’elettricità e, di conseguenza, sui cosiddetti “utili a cascata” (windfall profits) per i produttori di elettricità. Il gruppo ha inoltre raccomandato che gli Stati membri considerino la possibilità di procedere ad un’assegnazione differenziata tra i settori nel secondo periodo di assegnazione (…)».

10

I considerando 15 e 19 della direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra (GU L 140, pag. 3), così recitano:

«(15)

L’impegno supplementare richiesto all’economia comunitaria impone anche che il sistema comunitario riveduto funzioni con la massima efficienza economica possibile e secondo condizioni di assegnazione totalmente armonizzate all’interno della Comunità. A tal fine, la messa all’asta delle quote dovrebbe essere il principio cardine dell’assegnazione, perché è il metodo più semplice ed è in generale considerato anche quello più efficiente sotto il profilo economico. Le aste dovrebbero anche eliminare gli utili a cascata e mettere i nuovi entranti e le economie con una crescita superiore alla media sullo stesso piano degli impianti esistenti.

(…)

(19)

Ne consegue pertanto che la messa all’asta integrale delle quote dovrebbe essere la norma a partire dal 2013 per il settore dell’elettricità, vista la capacità dello stesso di trasferire i maggiori costi di CO2 (…)».

Il diritto spagnolo

11

La direttiva 2003/87 è stata trasposta dalla legge n. 1/2005 che disciplina il regime di scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra (Ley n. 1/2005 por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero), del 9 marzo 2005 (BOE n. 59, del 10 marzo 2005, pag. 8405; in prosieguo: la «legge n. 1/2005»). Tale legge obbliga qualsiasi gestore di un’unità di produzione di potenza termica superiore a 20 MW a restituire, entro il 30 aprile di ogni anno civile, un numero di quote di emissioni corrispondente al totale delle emissioni di gas ad effetto serra dell’impianto accertate durante l’anno precedente. Ai fini della restituzione, i gestori possono utilizzare tanto le quote loro assegnate per ciascun impianto dal piano nazionale di assegnazione quanto quelle acquistate sul mercato delle quote di emissioni. L’articolo 16 della legge n. 1/2005 prevede che l’assegnazione di quote da parte del piano nazionale di assegnazione «è gratuita» per il periodo compreso tra il 2005 e il 2008.

12

A seguito dell’adozione della legge n. 54/1997, sul settore dell’energia elettrica (Ley n. 54/1997 del sector eléctrico), del 27 novembre 1997 (BOE n. 285, del 28 novembre 1997, pag. 35097), con la quale sono state trasposte talune direttive europee relative al mercato interno dell’energia elettrica, l’attività di produzione dell’energia elettrica in Spagna è accessibile a qualsiasi operatore che soddisfi i requisiti tecnici ed economici previsti.

13

In conformità delle disposizioni di tale legge è istituito un mercato all’ingrosso dell’energia elettrica sotto la vigilanza della Compañia Operadora del Mercado de Electricidad SA, un ente privato incaricato di garantire, con assoluta imparzialità, la trasparenza del mercato e l’indipendenza dei suoi operatori. Il mercato funziona secondo un sistema in cui la domanda di energia elettrica per ogni periodo di programmazione viene allineata all’offerta ricevuta per il medesimo periodo. L’elettricità è ceduta al prezzo dell’offerta presentata dall’ultimo produttore la cui entrata nel sistema risulti necessaria per soddisfare la domanda di energia elettrica. Si tratta di un mercato marginalista, nel quale tutti i produttori la cui offerta sia stata accettata ricevono lo stesso prezzo, detto «marginale», corrispondente al prezzo offerto dal gestore dell’ultima unità di produzione ammessa. Tale prezzo è fissato in corrispondenza dell’incontro delle curve dell’offerta e della domanda di energia elettrica.

14

Nel 2006 il governo spagnolo ha stabilito, con regio decreto, le tariffe dell’elettricità applicate ai consumatori, in modo tale da coprire, inter alia, i prezzi dell’elettricità fissati sul mercato giornaliero. Dal momento che i regi decreti successivi non hanno preso in considerazione, in particolare, l’insieme dei costi di produzione dell’elettricità risultanti dal libero mercato, si è evidenziato un deficit tariffario crescente.

15

Il 24 febbraio 2006 il Consejo de Ministros (Consiglio dei Ministri) ha adottato il regio decreto‑legge n. 3/2006 (Real Decreto-Ley 3/2006, BOE n. 50, del 28 febbraio 2008, pag. 8015, e rettifica in BOE n. 53, del 3 marzo 2006, pag. 8659; in prosieguo: il «regio decreto-legge n. 3/2006»), entrato in vigore il 1o marzo 2006, principalmente volto a modificare il meccanismo in base al quale in Spagna viene effettuato l’allineamento tra offerte di vendita e di acquisto di elettricità, presentate simultaneamente sul mercato giornaliero e intragiornaliero della produzione di elettricità da parte di operatori appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale.

16

L’articolo 2 del regio decreto-legge n. 3/2006, intitolato «Le quote di emissioni di gas a effetto serra nel piano nazionale di assegnazione 2006-2007», prevede una riduzione della remunerazione dell’attività di produzione di energia elettrica per un importo equivalente al valore delle quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ai produttori di energia elettrica, in conformità del piano nazionale di assegnazione di quote per gli anni 2005‑2007 durante i periodi corrispondenti.

17

Il preambolo del summenzionato regio decreto-legge giustifica tale riduzione della remunerazione con il fatto che le imprese produttrici di elettricità hanno scelto di «integrare il valore delle quote di emissioni nella formazione dei prezzi sul mercato all’ingrosso dell’elettricità». Vengono, inoltre, esposte le spiegazioni seguenti:

«D’altra parte, la presa in considerazione del valore delle [quote di emissioni] nella formazione dei prezzi sul mercato all’ingrosso dell’elettricità riflette [tale integrazione], riducendo la remunerazione delle unità di produzione interessate di importi equivalenti. Inoltre, l’elevato aumento del deficit tariffario prodottosi nello scorso 2006 induce a detrarre il valore delle quote di emissioni al fine di determinare l’entità di detto deficit. Il rischio di prezzi elevati sul mercato di produzione dell’energia elettrica, con i suoi effetti negativi immediati e irreversibili che colpiscono il consumatore finale, giustifica l’adozione urgente delle misure contenute nella presente disposizione e la loro straordinarietà».

18

Il 15 novembre 2007 il Ministro de Industria, Turismo y Comercio ha adottato, in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, del regio decreto-legge n. 3/2006, il decreto ministeriale ITC/3315/2007, recante disciplina della riduzione della remunerazione dell’attività di produzione di energia elettrica relativamente all’anno 2006, per un importo equivalente al valore delle quote di emissioni dei gas a effetto serra assegnate a titolo gratuito (Orden ministerial ITC/3315/2007 sobre la regulación para el año 2006 de la minoración de la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica en el importe equivalente al valor de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero asignados gratuitamente, BOE n. 275, del 16 novembre 2007, pag. 46991; in prosieguo: il «decreto ministeriale ITC/3315/2007»). A tale proposito, nel preambolo di tale decreto viene precisato che «l’importo della riduzione della remunerazione degli impianti di produzione corrisponde alle entrate aggiuntive ottenute dall’integrazione nelle offerte di vendita del costo delle quote di emissioni assegnate a titolo gratuito».

Procedimenti principali e questione pregiudiziale

19

Le ricorrenti nei procedimenti principali, imprese produttrici di energia elettrica in Spagna, hanno proposto dinanzi alla sezione del contenzioso amministrativo dell’Audiencia Nacional una serie di ricorsi diretti a far dichiarare la nullità del decreto ministeriale ITC/3315/2007 deducendone, in particolare, il contrasto con la direttiva 2003/87, in quanto neutralizzerebbe la gratuità delle quote di emissioni.

20

Tali ricorsi sono stati respinti dall’Audiencia Nacional, la quale ha dichiarato che il decreto in questione non neutralizza la gratuità delle quote di emissioni.

21

Avverso le citate sentenze dell’Audiencia Nacional le ricorrenti nei procedimenti principali hanno quindi proposto ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio. Quest’ultimo si interroga sulla nozione di «assegnazione a titolo gratuito» contenuta nella direttiva 2003/87.

22

Da un lato, si può ritenere che tale direttiva non impedisca agli Stati membri di escludere la ripercussione sul prezzo all’ingrosso dell’elettricità del costo delle quote di emissioni assegnate a titolo gratuito alle imprese produttrici di elettricità.

23

Dall’altro lato, tali misure potrebbero avere l’effetto di neutralizzare la gratuità dell’assegnazione iniziale di quote di emissioni e di compromettere la finalità stessa del regime istituito da detta direttiva, cioè ridurre le emissioni di gas a effetto serra, per mezzo di un meccanismo di incentivo economico.

24

Ciò premesso, il Tribunal Supremo ha deciso di sospendere la decisione e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale, formulata in termini identici nelle cause C‑566/11, C‑567/11, C‑580/11, C‑591/11, C‑620/11 e C‑640/11:

«Se l’articolo 10 della direttiva [2003/87] possa essere interpretato nel senso che non osti all’applicazione di provvedimenti legislativi nazionali come quelli in esame nella specie, aventi ad oggetto ed effetto una riduzione della remunerazione dell’attività di produzione dell’energia elettrica per un importo equivalente al valore delle quote di emissioni assegnate a titolo gratuito nel periodo di riferimento».

25

Con ordinanza del presidente della Corte del 18 gennaio 2012, le cause C‑566/11, C‑567/11, C‑580/11, C‑591/11, C‑620/11 e C‑640/11 sono state riunite ai fini della fase scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.

Sulla questione pregiudiziale

26

Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10 della direttiva 2003/87 debba essere interpretato nel senso che osti all’applicazione di provvedimenti legislativi nazionali come quelli in esame nei procedimenti principali, aventi ad oggetto ed effetto una riduzione della remunerazione dell’attività di produzione dell’energia elettrica per un importo equivalente all’aumento di essa dovuto all’integrazione delle quote di emissioni assegnate a titolo gratuito, come costo aggiuntivo di produzione, nei prezzi delle offerte di vendita sul mercato all’ingrosso dell’elettricità.

27

L’articolo 10 di tale direttiva, come risulta dal suo tenore secondo cui, durante il periodo di cui trattasi, gli Stati membri assegnano almeno il 95% delle quote di emissioni a titolo gratuito, osta ad oneri percepiti in relazione all’assegnazione di quote.

28

Per contro, né il detto articolo 10 né altra disposizione della direttiva in esame riguarda l’utilizzazione delle quote di emissioni o limita espressamente il diritto degli Stati membri di adottare misure idonee ad influire sulle implicazioni economiche dell’utilizzazione delle quote di emissioni.

29

Di conseguenza, gli Stati membri possono, in linea di principio, adottare misure di politica economica, quali il controllo dei prezzi praticati sui mercati di taluni beni o risorse essenziali, determinando le modalità di ripercussione sui consumatori delle quote di emissioni assegnate a titolo gratuito.

30

L’adozione di siffatte misure non può, tuttavia, neutralizzare il principio dell’assegnazione a titolo gratuito delle quote di emissioni, né pregiudicare gli obiettivi della direttiva 2003/87.

31

Quanto al primo aspetto, occorre sottolineare che la nozione di gratuità prevista dall’articolo 10 della direttiva 2003/87 osta non solo alla fissazione diretta di un prezzo per l’assegnazione di quote di emissioni, ma anche al prelievo a posteriori di oneri in relazione all’assegnazione di tali quote.

32

Nel caso di specie, come risulta dai considerando del regio decreto-legge n. 3/2006 e del decreto ministeriale ITC/3315/2007, la normativa in esame nei procedimenti principali è diretta ad evitare che il consumatore sopporti gli effetti derivanti dall’integrazione, nel prezzo delle offerte di vendita di elettricità presentate sul mercato, del valore delle quote di emissioni assegnate a titolo gratuito.

33

Infatti, i produttori di elettricità spagnoli hanno incluso, nel prezzo delle loro offerte sul mercato all’ingrosso dell’energia elettrica, il valore delle quote di emissioni, al pari di un qualsiasi altro costo di produzione, nonostante tali quote siano state loro assegnate a titolo gratuito.

34

Come espone il giudice del rinvio, tale prassi risulta certamente opportuna da un punto di vista economico, in quanto l’utilizzazione da parte di un’impresa delle quote di emissioni che le sono state assegnate rappresenta un costo implicito, chiamato «costo dell’opportunità», consistente nella rinuncia da parte di tale impresa alle entrate che realizzerebbe vendendo tali quote sul mercato delle quote di emissioni. Tuttavia, la combinazione di tale prassi con il sistema di fissazione dei prezzi sul mercato della produzione di elettricità in Spagna procura utili eccezionali ai produttori di elettricità.

35

Occorre rilevare che il mercato giornaliero della produzione di elettricità in Spagna è un mercato marginalista, in cui tutti i produttori la cui offerta sia stata accettata ricevono il medesimo prezzo, ossia quello offerto dal gestore dell’ultima unità di produzione accettata. Poiché tale prezzo marginale è stato determinato, nel corso del periodo considerato, dalle offerte di gestori di centrali a ciclo combinato di gas, tecnologia che beneficia di quote di emissioni a titolo gratuito, l’integrazione del valore delle quote nel calcolo del prezzo delle medesime offerte si ripercuote sul prezzo dell’elettricità dell’insieme del mercato.

36

Per tale motivo, la riduzione della remunerazione prevista dal decreto ministeriale ITC/3315/2007 riguarda non soltanto le imprese che hanno già ricevuto quote di emissioni a titolo gratuito, ma altresì le centrali che non necessitano di quote, quali le centrali idroelettriche e le centrali nucleari, considerato che l’integrazione del valore delle quote di emissioni nella struttura dei costi si è ripercossa sul prezzo dell’elettricità percepito dall’insieme dei produttori di elettricità operanti sul mercato all’ingrosso dell’elettricità in Spagna.

37

D’altronde, come emerge dal fascicolo presentato alla Corte, la normativa in esame nelle controversie di cui ai procedimenti principali prende in considerazione altri fattori diversi dalla quantità delle quote di emissioni assegnate, in particolare il tipo e il fattore di emissione. La riduzione della remunerazione per la produzione di elettricità prevista dalla normativa in esame è calcolata in modo tale che risulta assoggettato al prelievo solo l’aumento di prezzo derivante dall’integrazione dei costi di opportunità delle quote. Ciò è, infatti, confermato dalla circostanza che l’onere non è percepito allorché i gestori di centrali vendono le quote assegnate a titolo gratuito sul mercato secondario.

38

La normativa in esame nei procedimenti principali è quindi diretta non ad imporre a posteriori un onere in relazione all’assegnazione delle quote di emissioni, ma ad ovviare agli effetti degli utili eccezionali che l’assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito ha prodotto sul mercato dell’elettricità spagnolo.

39

A tale proposito, occorre rilevare che l’assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito, prevista dall’articolo 10 della direttiva 2003/87, era diretta non a concedere sovvenzioni ai produttori interessati, bensì ad attenuare l’impatto economico dell’introduzione immediata e unilaterale da parte dell’Unione europea di un mercato delle quote di emissioni, evitando la perdita di competitività di taluni settori di produzione rientranti in detta direttiva.

40

Orbene, come esposto supra al punto 9, la pressione concorrenziale non è stata abbastanza forte per limitare la ripercussione del valore delle quote di emissioni sui prezzi dell’elettricità, portando così i produttori di elettricità a realizzare utili eccezionali. Come risulta dai considerando 15 e 19 della direttiva 2009/29, è d’altronde proprio allo scopo di escludere tali utili eccezionali che, a partire dal 2013, le quote di emissioni vengono assegnate applicando un meccanismo di cessione all’asta integrale.

41

Ne consegue che il meccanismo dell’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito istituito dalla direttiva 2003/87 non richiede che i produttori di elettricità possano ripercuotere il valore di tali quote sul prezzo dell’elettricità realizzando, in tal modo, utili eccezionali.

42

Di conseguenza, la nozione di gratuità delle quote prevista dall’articolo 10 della direttiva 2003/87 non osta ad una normativa come quella oggetto dei procedimenti principali che riduce la remunerazione dei produttori di elettricità per compensare gli utili eccezionali risultanti dall’assegnazione a titolo gratuito delle quote di emissioni purché, come rilevato al punto 30 supra, non vengano pregiudicati gli obiettivi della direttiva.

43

Quanto a questo secondo aspetto, occorre rammentare che l’obiettivo principale della direttiva 2003/87 consiste nel ridurre, in modo sostanziale, le emissioni di gas a effetto serra. Tale obiettivo deve essere raggiunto nel rispetto di una serie di sub‑obiettivi e mediante il ricorso a taluni strumenti. Lo strumento principale a tal riguardo è il sistema dell’Unione di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra. Gli altri sub-obiettivi ai quali tale sistema deve rispondere sono, in particolare, come indicato ai considerando 5 e 7 della stessa direttiva, la preservazione dello sviluppo economico e dell’occupazione nonché dell’integrità del mercato interno e delle condizioni di concorrenza (v. sentenza del 29 marzo 2012, Commissione/Estonia, C‑505/09 P, punto 79).

44

La questione che si pone nel caso di specie è quindi, in particolare, di accertare se la normativa in esame nelle controversie di cui ai procedimenti principali, compensando gli utili eccezionali risultanti dall’assegnazione delle quote a titolo gratuito, non pregiudichi l’obiettivo del regime istituito dalla direttiva 2003/87, consistente nel ridurre le emissioni, in base all’integrazione dei costi ambientali nel calcolo del prezzo dei prodotti.

45

Anzitutto, occorre rilevare che l’assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito era una misura transitoria diretta ad evitare la perdita di competitività delle imprese dovuta all’introduzione di un sistema di scambio di quote di emissioni. Essa non riguarda, quindi, direttamente l’obiettivo ambientale di riduzione delle emissioni.

46

In secondo luogo, si deve osservare che la normativa in esame nei procedimenti principali incide non sul mercato delle quote di emissioni, bensì sugli utili eccezionali percepiti da tutti i produttori di elettricità in Spagna per effetto dell’integrazione del valore di tali quote nel calcolo del prezzo delle offerte accettate ai fini della fissazione del prezzo sul mercato all’ingrosso dell’elettricità, dato il carattere marginalista di tale mercato.

47

Infatti, le imprese possono utilizzare le quote di emissioni loro assegnate a titolo gratuito per le loro attività di produzione di elettricità ovvero venderle sul mercato delle quote di emissioni, in funzione del loro valore sul mercato e degli utili che possono in tal modo ricavarne.

48

In terzo luogo, occorre rilevare che la normativa in esame nei procedimenti principali non nuoce all’obiettivo ambientale della direttiva 2003/87, consistente nell’incentivare la riduzione delle emissioni.

49

Infatti, da un lato, per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, tale direttiva ha istituito un sistema di scambio di quote di emissioni. Come previsto all’articolo 1 di tale direttiva, il sistema di incentivazione alla riduzione delle emissioni sono validi in termini di costi e di efficienza economica, dal momento che il produttore può decidere o di investire in tecnologie più efficienti quanto all’emissione di quantità inferiori di gas ad effetto serra, o di utilizzare un numero superiore di quote di emissioni ovvero, ancora, di diminuire la propria produzione, scegliendo l’opzione economicamente più vantaggiosa. Orbene, in considerazione del fatto che, in forza della normativa in esame nei procedimenti principali, il valore delle quote di emissioni può essere realizzato vendendo le quote stesse, risulta che tale normativa non produce l’effetto di disincentivare i produttori di elettricità dal ridurre le emissioni di gas ad effetto serra.

50

Dall’altro, i costi di emissione di gas a effetto serra sono stati integrati nel calcolo del prezzo delle offerte presentate dai produttori sul mercato all’ingrosso dell’elettricità. Orbene, considerato che un costo di produzione maggiore indebolisce la loro posizione su tale mercato, i produttori di elettricità sono incentivati a ridurre le emissioni associate alla loro attività.

51

Infine, la legge n. 1/2005 impone alle imprese produttrici di elettricità di restituire ogni anno un numero di quote di emissioni corrispondente alle emissioni totali dell’impianto accertate nel corso dell’anno civile precedente, affinché tali quote siano poi annullate, in conformità dell’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87.

52

Vari produttori hanno tuttavia sostenuto, nelle osservazioni presentate dinanzi alla Corte, che la riduzione della remunerazione dell’attività di produzione di elettricità di cui trattasi nei procedimenti principali è concepita in modo tale da far venir meno l’incentivo a ridurre le emissioni di gas a effetto serra.

53

Dalle risposte ai quesiti scritti posti dalla Corte risulta effettivamente che la formula di calcolo di tale riduzione prevista nel decreto ministeriale ITC/3315/2007 potrebbe far sì che la diminuzione, da parte di un gestore di una determinata centrale elettrica, delle proprie emissioni di gas ad effetto serra abbia l’effetto di aumentare l’importo dell’onere da questi dovuto.

54

Tuttavia, il governo spagnolo ha osservato che tale costo addizionale non annulla l’utile generato dalla partecipazione allo scambio di quote di emissioni.

55

A tale proposito, occorre rilevare che l’incentivo a ridurre le emissioni di ogni impianto risiede nel vantaggio che può essere ottenuto dalla diminuzione dei propri bisogni in termini di quote di emissioni, che presentano un valore economico realizzabile tramite la loro vendita, indipendentemente dal fatto che siano state o meno assegnate a titolo gratuito.

56

D’altronde, l’obiettivo della direttiva 2003/87 di ridurre le emissioni di gas a effetto serra secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica, come sottolineato al punto 41 supra, non richiede che le imprese ripercuotano i costi delle quote di emissioni loro assegnate gratuitamente sui prezzi ai consumatori.

57

Inoltre, poiché sul mercato spagnolo dell’elettricità viene pagato un prezzo unico a tutti i produttori e il consumatore finale non è informato della tecnologia usata per produrre l’elettricità che consuma e la cui tariffa è fissata dalla Stato, l’entità della ripercussione sui prezzi, da parte dei produttori di elettricità, dei costi rappresentati dall’utilizzazione delle quote di emissioni non incide sulla riduzione delle emissioni.

58

Ne consegue che un onere che riduca la remunerazione dell’attività di produzione di elettricità, del tipo di quello previsto dalla normativa oggetto dei procedimenti principali, pur potendo limitare l’incentivo a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, non lo elimina completamente.

59

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 10 della direttiva 2003/87 deve essere interpretato nel senso che non osta all’applicazione di provvedimenti legislativi nazionali, come quelli in esame nei procedimenti principali, aventi ad oggetto ed effetto una riduzione della remunerazione dell’attività di produzione dell’energia elettrica in misura equivalente all’entità dell’aumento di tale remunerazione, derivante dall’integrazione del valore delle quote di emissioni assegnate a titolo gratuito nei prezzi delle offerte di vendita sul mercato all’ingrosso dell’energia elettrica.

Sulle spese

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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 10 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che non osta all’applicazione di provvedimenti legislativi nazionali, come quelli in esame nei procedimenti principali, aventi ad oggetto ed effetto una riduzione della remunerazione dell’attività di produzione dell’energia elettrica in misura equivalente all’entità dell’aumento di tale remunerazione, derivante dall’integrazione del valore delle quote di emissioni assegnate a titolo gratuito nei prezzi delle offerte di vendita sul mercato all’ingrosso dell’energia elettrica.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.