SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
5 giugno 2014 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Aiuti di Stato – Decisioni 2006/323/CE e 2007/375/CE – Esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina in Sardegna – Recupero – Decisioni di sospensione dell’esecuzione di un avviso di pagamento adottate da un giudice nazionale»
Nella causa C‑547/11,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, proposto il 28 ottobre 2011,
Commissione europea, rappresentata da B. Stromsky e D. Grespan, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da F. Varrone, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da M. Safjan, presidente di sezione, J. Malenovský (relatore) e A. Prechal, giudici,
avvocato generale: N. Wahl
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso la Commissione europea chiede, in sostanza, alla Corte di dichiarare che:
– da un lato, la Repubblica italiana, non avendo preso nei termini stabiliti tutti i provvedimenti necessari a recuperare gli aiuti di Stato giudicati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune dalla decisione 2006/323/CE della Commissione, del 7 dicembre 2005, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente (GU 2006, L 119, pag. 12), e dalla decisione 2007/375/CE della Commissione, del 7 febbraio 2007, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna, cui hanno dato esecuzione rispettivamente la Francia, l’Irlanda e l’Italia [C 78/2001 (ex NN 22/01), C 79/2001 (ex NN 23/01), C 80/2001 (ex NN 26/01)] (GU L 147, pag. 29), è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall’articolo 5 della decisione 2006/323, dall’articolo 4 della decisione 2007/375 e dall’articolo 249, quarto comma, CE;
– dall’altro lato, la Repubblica italiana, non avendo trasmesso nei termini impartiti le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2006/323 e all’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2007/375, è venuta meno agli obblighi ad essa imposti da tali due disposizioni e dall’articolo 249, quarto comma, CE.
Contesto normativo
2 Il considerando 13 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU L 83, pag. 1), è così formulato:
«considerando che in caso di aiuti illegali non compatibili con il mercato comune occorrerebbe ripristinare la concorrenza effettiva; che a tal fine è necessario che l’aiuto, compresi gli interessi, venga recuperato senza indugio; che è opportuno che il recupero avvenga nel rispetto delle procedure di legge nazionali; che l’applicazione di queste procedure non dovrebbe impedire, facendo ostacolo ad un’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione, il ripristino della concorrenza effettiva; che, per ottenere detto risultato, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire l’efficacia della decisione della Commissione».
3 L’articolo 14 del suddetto regolamento, intitolato «Recupero degli aiuti», dispone quanto segue:
«1. Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (…). La Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario.
(...)
3. Fatta salva un’eventuale ordinanza della Corte di giustizia delle Comunità europee emanata ai sensi dell’articolo [242 CE], il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto comunitario».
4 L’articolo 23 del medesimo regolamento, intitolato «Mancato rispetto di decisioni e di sentenze», prevede, al paragrafo 1, quanto segue:
«Qualora lo Stato membro interessato non si conformi ad una decisione condizionale o negativa, in particolare nei casi di cui all’articolo 14, la Commissione può adire direttamente la Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell’articolo [88], paragrafo 2, del trattato».
Fatti
La decisione 2006/323
5 Con tre lettere pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 2 febbraio 2002, la Commissione ha comunicato all’Irlanda, alla Repubblica francese e alla Repubblica italiana le decisioni di avvio di un procedimento d’indagine formale relativo ad esenzioni dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Shannon, nella regione di Gardanne e in Sardegna (in prosieguo: le «esenzioni»).
6 Con la decisione 2006/323 la Commissione ha chiuso il procedimento d’indagine, ma unicamente per quanto riguarda il periodo precedente al 1° gennaio 2004, data in cui è divenuta applicabile la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283, pag. 51), qualificando come aiuti di Stato le esenzioni e dichiarando, in sostanza, una parte di tali aiuti illegittima e incompatibile con il mercato comune. Di conseguenza, la Commissione ha ordinato all’Irlanda, alla Repubblica francese e alla Repubblica italiana di prendere tutte le misure necessarie per recuperare gli aiuti oggetto delle esenzioni concesse nel periodo compreso tra il 3 febbraio 2002 e il 31 dicembre 2003, nella misura in cui i loro beneficiari non avevano versato un’aliquota pari come minimo a EUR 13,01 per kg 1 000 di oli combustibili pesanti. Con tale decisione, il procedimento d’indagine formale è stato esteso al periodo decorrente dal 1° gennaio 2004.
7 Per quanto riguarda la Repubblica italiana, il dispositivo della citata decisione enuncia, in particolare, quanto segue:
«Articolo 5
1. [La Repubblica italiana adotta] tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso [il beneficiario] gli aiuti incompatibili di cui all’articolo 4.
2. Il recupero è effettuato senza indugio e con le procedure applicabili in diritto interno, a condizione che consentano l’esecuzione immediata e effettiva della presente decisione.
(...)
5. Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, [la Repubblica italiana intima al beneficiario] degli aiuti incompatibili di cui all’articolo 4 di rimborsare gli aiuti illegittimi, maggiorati di interessi.
Articolo 6
1. [La Repubblica italiana informa] la Commissione, entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, delle misure previste e già adottate per conformarvisi.
2. Le informazioni relative al recupero sono trasmesse utilizzando il questionario di cui all’allegato 1».
8 La stessa decisione è stata notificata alla Repubblica italiana l’8 dicembre 2005.
La decisione 2007/375
9 Con la decisione 2007/375 la Commissione ha posto fine al procedimento d’indagine formale riguardante il periodo successivo al 1° gennaio 2004. Essa ha qualificato come aiuti di Stato le esenzioni concesse nel corso di tale periodo e ha dichiarato, in sostanza, una parte di tali aiuti illegittima e incompatibile con il mercato comune, nei limiti in cui i beneficiari non pagavano almeno il 20% dell’accisa che sarebbe stata altrimenti dovuta oppure il livello minimo di tassazione stabilito dalla direttiva 2003/96, pari a EUR 15 per kg 1 000, qualunque fosse il valore inferiore. Di conseguenza, la Commissione ha ordinato all’Irlanda, alla Repubblica francese e alla Repubblica italiana di adottare tutte le misure necessarie per recuperare tale parte di detti aiuti presso i beneficiari.
10 Per quanto riguarda la Repubblica italiana, il dispositivo della citata decisione enuncia, in particolare, quanto segue:
«Articolo 4
1. [La Repubblica italiana adotta] le misure necessarie per recuperare presso [il beneficiario l’aiuto] illegittimamente [messo] a disposizione [del beneficiario].
2. Il recupero è effettuato senza indugio, con le procedure previste dalla legislazione nazionale, purché esse consentano l’immediata ed effettiva esecuzione della presente decisione.
(...)
5. [La Repubblica italiana provvede] ad attuare la presente decisione entro quattro mesi dalla data di notificazione della stessa.
(...)
Articolo 6
1. [La Repubblica italiana informa] la Commissione dell’avanzamento del procedimento nazionale di esecuzione della presente decisione fino al suo completamento.
2. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, [la Repubblica italiana comunica] alla Commissione l’importo totale da recuperare presso i beneficiari, specificando il dovuto per capitale e interessi mediante la tabella in allegato e [trasmette] una descrizione dettagliata delle misure già adottate e programmate per conformarsi alla decisione. Entro lo stesso termine [essa trasmette] alla Commissione tutti i documenti che comprovino che [al beneficiario] è stato ordinato di rimborsare [l’aiuto].
3. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, [la Repubblica italiana trasmette] alla Commissione documentazione comprovante di aver ottemperato all’articolo 6.
4. Decorsi i termini di cui ai paragrafi 2 e 3, [la Repubblica italiana presenta], su semplice richiesta della Commissione, una relazione sulle misure già adottate e programmate per conformarsi ad essa. La relazione precisa inoltre gli importi degli aiuti e degli interessi già recuperati presso [il beneficiario]».
11 La stessa decisione è stata notificata alla Repubblica italiana l’8 febbraio 2007.
I ricorsi proposti avverso la decisione 2006/323
12 Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale di primo grado delle Comunità europee in data 16, 17 e 23 febbraio 2006, rispettivamente, la Repubblica italiana, l’Irlanda, la Repubblica francese e le imprese beneficiarie degli aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato comune concessi in Italia e in Irlanda, ossia l’Eurallumina SpA (in prosieguo: l’«Eurallumina») e l’Aughinish Alumina Ltd, hanno proposto ricorsi di annullamento avverso la decisione 2006/323. Tali cause sono state riunite con ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale del 1° marzo 2010.
13 Con sentenza del 12 dicembre 2007, Irlanda e a./Commissione (T‑50/06, T‑56/06, T‑60/06, T‑62/06 e T‑69/06, EU:T:2007:383), il Tribunale ha annullato integralmente tale decisione.
14 Tale sentenza è stata annullata con sentenza della Corte del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a. (C‑89/08 P, EU:C:2009:742). Le cause di cui trattasi sono state rinviate dinanzi al Tribunale.
15 Con sentenza del 21 marzo 2012, Irlanda e a./Commissione (T‑50/06 RENV, T‑56/06 RENV, T‑60/06 RENV, T‑62/06 RENV e T‑69/06 RENV, EU:T:2012:134), il Tribunale ha annullato nuovamente la decisione 2006/323.
16 Con la sentenza del 10 dicembre 2013, Commissione/Irlanda e a. (C‑272/12 P, EU:C:2013:812), la Corte ha annullato la sentenza Irlanda e a./Commissione (EU:T:2012:134) e ha rinviato dinanzi al Tribunale le cause di cui trattasi.
I ricorsi proposti avverso la decisione 2007/375
17 Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 16 aprile 2007 (causa T‑119/07) e il 7 giugno 2007 (causa T‑207/07), la Repubblica italiana e l’Eurallumina hanno entrambe proposto un ricorso di annullamento avverso la decisione 2007/375.
18 Tali procedimenti sono stati sospesi in attesa della pronuncia, innanzitutto, della sentenza Irlanda e a./Commissione (EU:T:2007:383), successivamente della sentenza Commissione/Irlanda e a. (EU:C:2009:742), poi della sentenza Irlanda e a./Commissione (EU:T:2012:134) e, infine, della sentenza Commissione/Irlanda e a. (EU:C:2013:812).
Il procedimento di esecuzione della decisione 2006/323
19 Con lettera del 9 marzo 2006 la Commissione ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 6 della decisione 2006/323, la Repubblica italiana avrebbe dovuto informarla delle misure adottate per l’esecuzione di tale decisione entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica di detta decisione, ossia entro l’8 febbraio 2006.
20 L’8 maggio 2006 le autorità italiane hanno emesso un avviso di pagamento nei confronti dell’Eurallumina al fine di procedere al recupero dell’aiuto di Stato dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato comune dalla decisione 2006/323.
21 Con lettera del 17 maggio 2006 le autorità italiane hanno informato la Commissione di avere avviato le procedure di recupero di tale aiuto.
22 L’Eurallumina ha proposto un ricorso avverso detto avviso di pagamento, chiedendone la sospensione dell’esecuzione in attesa di una decisione sul merito. Con ordinanza n. 452/1/06, del 18 ottobre 2006, la Commissione tributaria provinciale di Cagliari ha accolto tale istanza di sospensione dell’esecuzione.
23 In seguito alla sentenza del 12 dicembre 2007, Irlanda e a./Commissione (EU:T:2007:383), che aveva annullato la decisione 2006/323, le autorità italiane hanno ritirato l’avviso di pagamento emesso l’8 maggio 2006.
24 Con lettera del 9 aprile 2008 la Commissione ha informato la Repubblica italiana che, in seguito alla stessa sentenza, essa aveva cessato di monitorare l’esecuzione della decisione 2006/323.
25 Con lettera del 18 dicembre 2009 la Commissione ha informato la Repubblica italiana che, a seguito della sentenza della Corte del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a. (EU:C:2009:742), che aveva annullato la sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2007, Irlanda e a./Commissione (EU:T:2007:383), essa avrebbe ricominciato a seguire l’esecuzione della decisione 2006/323.
26 Le autorità italiane hanno emesso un nuovo avviso di pagamento, che è stato notificato all’Eurallumina il 19 febbraio 2010.
27 L’Eurallumina ha ottenuto, con l’ordinanza n. 213/1/10 della Commissione tributaria provinciale di Cagliari, del 22 giugno 2010, la sospensione dell’esecuzione di tale avviso di pagamento.
28 Le autorità italiane hanno presentato a più riprese a tale autorità giudiziaria istanze di revoca di detta ordinanza. Alla data di proposizione del presente ricorso tutte le decisioni di accoglimento di tali istanze erano state ulteriormente revocate.
Il procedimento di esecuzione della decisione 2007/375
29 Con lettera del 27 febbraio 2007 la Commissione ha ricordato alla Repubblica italiana che quest’ultima era tenuta, ai sensi dell’articolo 6 della decisione 2007/375, ad informarla delle misure previste e di quelle già adottate per conformarsi a tale decisione.
30 Il 22 marzo 2007 le autorità italiane hanno emesso un avviso di pagamento nei confronti dell’Eurallumina per recuperare l’aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato comune da detta decisione. L’Eurallumina ha proposto un ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cagliari avverso tale avviso di pagamento, chiedendone la sospensione dell’esecuzione in attesa di una decisione sul merito di tale autorità giudiziaria.
31 Con lettera del 10 aprile 2007 le autorità italiane hanno informato la Commissione dell’invio di detto avviso di pagamento. A tale lettera venivano allegati i documenti di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2007/375.
32 Con ordinanza n. 636/1/07, la cui data non è stata specificata nelle memorie della Repubblica italiana, la Commissione tributaria provinciale di Cagliari ha accolto l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’avviso di pagamento del 22 marzo 2007.
33 Con ordinanza n. 46/01/08, del 1° febbraio 2008, la Commissione tributaria provinciale di Cagliari ha sospeso il giudizio di merito riguardante tale avviso di pagamento.
34 Il 16 novembre 2008 le autorità italiane hanno chiesto alla Commissione tributaria provinciale di Cagliari la revoca di tale ordinanza e di quella che ha disposto la sospensione dell’esecuzione di detto avviso.
35 Il 18 settembre 2009 la Commissione tributaria provinciale di Cagliari ha respinto tale istanza.
36 Successivamente, le autorità italiane hanno riproposto più volte detta istanza, senza che venisse accolta. Con ordinanza del 1° marzo 2011 la Commissione tributaria provinciale di Cagliari ha infine revocato la sospensione dell’esecuzione dello stesso avviso.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
37 Nel suo ricorso la Commissione formula due capi di conclusioni.
38 In primo luogo, la Commissione ricorda che uno Stato membro destinatario di una decisione che gli impone di recuperare un aiuto illegittimo è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a tal fine entro i termini impartiti. Orbene, la Repubblica italiana non avrebbe eseguito le decisioni 2006/323 e 2007/375 entro siffatti termini.
39 Per quanto riguarda la decisione 2006/323, la Commissione afferma, alla luce dell’articolo 6 di tale decisione, che il termine impartito alla Repubblica italiana per recuperare l’aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato comune da detta decisione era l’8 febbraio 2006. Orbene, a tale data la Repubblica italiana non aveva proceduto al recupero delle somme di cui trattasi.
40 Quanto alla decisione 2007/375, la Commissione rileva che, in base all’articolo 4 di tale decisione, la Repubblica italiana doveva procedere al recupero delle somme di cui trattasi nel termine di quattro mesi a decorrere dalla data di notifica. Poiché tale decisione era stata notificata l’8 febbraio 2007, la Repubblica italiana aveva, dunque, tempo fino all’8 giugno 2007 per recuperare dette somme, cosa che non ha fatto.
41 Per la Commissione tale ritardo nell’esecuzione delle decisioni 2006/323 e 2007/375 non può essere giustificato dalla circostanza che i giudici nazionali abbiano disposto, a più riprese, la sospensione dell’esecuzione degli avvisi di pagamento emessi al fine di procedere al recupero dei due aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato comune poiché, secondo giurisprudenza costante, gli Stati membri sono tenuti a prevedere procedure che consentano un recupero immediato ed effettivo degli aiuti dichiarati illegittimi e, all’occorrenza, i loro giudici nazionali devono disapplicare le disposizioni contrarie a tale obbligo. Se è vero che la Corte ha potuto riconoscere nelle sue sentenze Zuckerfabrik Süderdithmarschen e Zuckerfabrik Soest (C‑143/88 e C‑92/89, EU:C:1991:65) nonché Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e a. (I) (C‑465/93, EU:C:1995:369) che, a talune condizioni, i giudici nazionali possono disporre la sospensione dell’esecuzione di un provvedimento nazionale adottato in esecuzione di un atto di diritto derivato, tali condizioni non sarebbero soddisfatte nella fattispecie.
42 In secondo luogo, la Commissione afferma che la Repubblica italiana ha tardato a trasmetterle talune informazioni riguardanti le misure intraprese per conformarsi alle decisioni 2006/323 e 2007/375.
43 Da una parte, la Repubblica italiana non avrebbe rispettato l’articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2006/323 informando soltanto il 17 maggio 2006 la Commissione di avere avviato le procedure di recupero mentre, in forza di tale disposizione, siffatte informazioni avrebbero dovuto essere trasmesse entro l’8 febbraio 2006.
44 Dall’altra parte, detto Stato membro non avrebbe rispettato i termini che gli erano stati impartiti dall’articolo 6 della decisione 2007/375 per trasmettere alla Commissione informazioni specifiche relative all’esecuzione di tale decisione. Mentre, in forza di tale decisione, siffatte informazioni sarebbero dovute pervenire a detta istituzione entro l’8 aprile 2007, esse le sarebbero state comunicate il 10 aprile 2007.
45 In sua difesa la Repubblica italiana afferma di aver adottato tutte le misure necessarie per recuperare gli aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato comune e che il ritardo non potrebbe esserle addebitato, in quanto esso sarebbe dovuto ai suoi giudici nazionali i quali, sulla base dei criteri definiti dalla giurisprudenza, sarebbero stati legittimamente in condizione di disporre la sospensione dell’esecuzione dell’avviso di pagamento emesso per procedere a tale recupero.
46 In risposta al capo delle conclusioni riguardante la comunicazione tardiva di talune informazioni, la Repubblica italiana non adduce alcun argomento in difesa.
Giudizio della Corte
47 Nel suo primo capo di conclusioni, la Commissione contesta alla Repubblica italiana di non aver preso tutte le misure necessarie per recuperare, nei termini impartiti, gli aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili dalle decisioni 2006/323 e 2007/375.
48 Secondo la Repubblica italiana, tale ritardo nel recupero di detti aiuti è giustificato. Infatti, la circostanza che i giudici nazionali abbiano disposto a più riprese la sospensione dell’esecuzione degli avvisi di pagamento emessi al fine di procedere al recupero di detti aiuti le avrebbe impedito di effettuare tale recupero.
49 A tale riguardo si deve innanzitutto ricordare che lo Stato membro destinatario di una decisione che gli impone di recuperare gli aiuti illegittimi è tenuto, in forza dell’articolo 249 CE, ad adottare ogni misura idonea ad assicurare l’esecuzione di tale decisione. Lo Stato membro, in linea di principio, deve giungere a un effettivo recupero delle somme dovute (sentenza Commissione/Italia, C‑454/09, EU:C:2011:650, punto 34 e giurisprudenza citata).
50 Il recupero dev’essere effettuato tempestivamente e, al più tardi, nel termine previsto nella decisione, adottata ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, CE, che impone il recupero di un aiuto di Stato o, eventualmente, nel termine stabilito successivamente dalla Commissione. Un recupero tardivo, successivo ai termini stabiliti, non può soddisfare gli obblighi imposti dal Trattato (v., in tal senso, sentenza Commissione/Italia, EU:C:2011:650, punto 37 e giurisprudenza citata).
51 Nella fattispecie, per quanto riguarda la decisione 2007/375, che è opportuno esaminare in primo luogo, si deve rilevare che, ai sensi del suo articolo 4, paragrafo 1, la Repubblica italiana deve adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto considerato illegittimo e incompatibile con il mercato comune da tale decisione. Secondo l’articolo 4, paragrafo 2, di detta decisione, tale recupero deve essere effettuato senza indugio. Inoltre, l’articolo 4, paragrafo 5, della stessa decisione prevede che la Repubblica italiana debba provvedere affinché la decisione 2007/375 sia attuata entro quattro mesi dalla data della sua notifica.
52 La decisione 2007/375 è stata notificata alla Repubblica italiana l’8 febbraio 2007. Il 22 marzo 2007 tale Stato membro ha emesso un avviso di pagamento al fine di procedere al recupero dell’aiuto in questione.
53 Secondo la Repubblica italiana, l’esecuzione di tale avviso di pagamento è stata sospesa in forza di diverse ordinanze della Commissione tributaria provinciale di Cagliari.
54 Tuttavia, si deve rilevare che, sebbene la Repubblica italiana si sia riferita, nel suo controricorso, ad una prima ordinanza n. 636/1/07 della Commissione tributaria provinciale di Cagliari, che ha disposto la sospensione dell’esecuzione di detto avviso di pagamento, essa non ha né specificato la data di tale ordinanza né allegato detta ordinanza al fascicolo.
55 Orbene, quando uno Stato membro intende avvalersi di talune circostanze al fine di giustificare il ritardo nel recupero di un aiuto dichiarato illegittimo, ad esso spetta di fornire la prova del verificarsi di tali circostanze.
56 Se da un allegato alle memorie della Commissione risulta che l’ordinanza n. 636/1/07 della Commissione tributaria provinciale di Cagliari potrebbe essere stata pronunciata il 10 luglio 2007, si deve constatare che una siffatta data è successiva alla scadenza del termine di quattro mesi impartito dall’articolo 4, paragrafo 5, della decisione 2007/375 alla Repubblica italiana per procedere al recupero dell’aiuto in questione.
57 In tale contesto la Repubblica italiana non può avvalersi di detta ordinanza per giustificare la mancata esecuzione della decisione 2007/375 entro i termini impartiti.
58 Ne consegue che la Repubblica italiana, non essendosi conformata all’articolo 4, paragrafi 1 e 5, di detta decisione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti.
59 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la decisione 2006/323, il suo articolo 5, paragrafo 1, prevede che la Repubblica italiana debba prendere tutti i provvedimenti necessari per recuperare l’aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato comune da tale decisione. L’articolo 5, paragrafo 2, della stessa decisione prevede che il recupero di tale aiuto debba avvenire senza indugio, senza ulteriormente precisare la data entro la quale tale obbligo deve essere eseguito.
60 Alla luce delle evidenti somiglianze esistenti tra, da un lato, l’articolo 5 della decisione 2006/323 e, dall’altro, l’articolo 4 della decisione 2007/375 per il fatto che queste due decisioni hanno ad oggetto gli stessi meccanismi di esenzione dall’accisa, salvo per il fatto che la decisione 2006/323 concerne il periodo precedente al 1° gennaio 2004, mentre la decisione 2007/375 verte sul periodo che inizia a decorrere da tale data, la circostanza che in quest’ultima decisione la Commissione ha fissato un termine di quattro mesi per recuperare l’aiuto potrebbe ugualmente essere rilevante per valutare i parametri del termine non precisato al quale fa riferimento la decisione 2006/323.
61 Nella fattispecie, si deve rilevare che la decisione 2006/323 è stata notificata alla Repubblica italiana l’8 dicembre 2005. Il primo avviso di pagamento volto a recuperare l’aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato comune da tale decisione è stato emesso cinque mesi più tardi, l’8 maggio 2006. Inoltre, risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte che la sospensione dell’esecuzione di tale avviso di pagamento è stata concessa per la prima volta con l’ordinanza n. 452/1/06 della Commissione tributaria provinciale di Cagliari, del 18 ottobre 2006, ossia più di dieci mesi dopo la notifica di detta decisione.
62 Pertanto, poiché si sarebbe dovuto procedere al recupero dell’aiuto di cui trattasi ben prima della decorrenza di tale periodo di dieci mesi, le decisioni nazionali di sospensione dell’esecuzione invocate dalla Repubblica italiana non possono giustificare il fatto che tale Stato membro non ha proceduto al recupero di detto aiuto nei termini impartiti.
63 Di conseguenza, si deve constatare che la Repubblica italiana non ha rispettato l’articolo 5, paragrafi 1 e 2, della decisione 2006/323 e che, pertanto, essa è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti.
64 Nel suo secondo capo di conclusioni, la Commissione contesta alla Repubblica italiana di essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti per aver tardato a trasmetterle le informazioni di cui all’articolo 6 della decisione 2006/323 e all’articolo 6 della decisione 2007/375.
65 Poiché la Commissione ha presentato nel suo ricorso tale capo separatamente da quello vertente sull’inadempimento dell’obbligo di recupero, esso deve essere considerato, in assenza di diversa indicazione, come non sollevato a titolo subordinato. Di conseguenza, esso deve essere ugualmente esaminato.
66 Infatti, dalla circostanza che, da un lato, i termini impartiti alla Repubblica italiana per comunicare le informazioni richieste sono diversi da quelli previsti per procedere al recupero degli aiuti in questione e che, dall’altro, l’articolo 6 della decisione 2006/323 e l’articolo 6 della decisione 2007/375 non si limitano ad esigere che tale Stato membro informi la Commissione in merito all’avvenuto recupero degli aiuti dichiarati illegittimi ed incompatibili, ma lo obbligano anche a comunicare talune informazioni prima di tale evento, si desume che la Commissione ha inteso far gravare su detto Stato membro obblighi distinti da quelli esaminati nell’ambito del primo capo delle conclusioni.
67 A tale riguardo si deve innanzitutto rilevare che la Repubblica italiana non contesta gli asseriti inadempimenti.
68 Inoltre, è sufficiente ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza dei termini impartiti (v., in tal senso, sentenza Commissione/Spagna, C‑529/09, EU:C:2013:31, punti da 70 a 75).
69 Per quanto riguarda, in primo luogo, la decisione 2006/323, è pacifico che, alla data di scadenza del termine di due mesi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, di tale decisione, ossia all’8 febbraio 2006, la Repubblica italiana non aveva comunicato alla Commissione le informazioni richieste. Di conseguenza, si deve constatare che, non avendo trasmesso, entro i termini impartiti, le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, di detta decisione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù di tale disposizione.
70 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la decisione 2007/375, deriva dal suo articolo 6, paragrafo 2, che la Repubblica italiana doveva informare la Commissione dell’importo totale da recuperare presso il beneficiario e trasmetterle tutti i documenti che comprovassero che ad esso era stato ordinato di rimborsare l’aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato comune da tale decisione, in un termine di due mesi a decorrere dalla notifica di detta decisione.
71 Nella fattispecie, la decisione 2007/375 è stata notificata alla Repubblica italiana l’8 febbraio 2007, di modo che l’obbligo di informazione previsto all’articolo 6, paragrafo 2, di tale decisione doveva essere eseguito entro l’8 aprile 2007. Orbene, la Repubblica italiana ha comunicato le informazioni previste da tale disposizione solo il 10 aprile 2007. Di conseguenza, si deve constatare che, sebbene il ritardo sia minimo, tale Stato membro non ha trasmesso, nei termini impartiti, le informazioni previste da tale disposizione e che, così facendo, esso è venuto meno agli obblighi ad esso imposti in forza della medesima disposizione.
72 Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve dunque dichiarare che:
– la Repubblica italiana, non avendo preso nei termini stabiliti tutti i provvedimenti necessari a recuperare gli aiuti di Stato giudicati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune dalla decisione 2006/323 e dalla decisione 2007/375, è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall’articolo 5 della decisione 2006/323, dall’articolo 4 della decisione 2007/375 e dall’articolo 249, quarto comma, CE, e
– la Repubblica Italiana, non avendo trasmesso nei termini impartiti le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2006/323 e all’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2007/375, è venuta meno agli obblighi ad essa imposti da tali due disposizioni e dall’articolo 249, quarto comma, CE.
Sulle spese
73 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, risultata soccombente, dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara e statuisce:
1) La Repubblica italiana, non avendo preso nei termini stabiliti tutti i provvedimenti necessari a recuperare gli aiuti di Stato giudicati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune dalla decisione 2006/323/CE della Commissione, del 7 dicembre 2005, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente, e dalla decisione 2007/375/CE della Commissione, del 7 febbraio 2007, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna, cui hanno dato esecuzione rispettivamente la Francia, l’Irlanda e l’Italia [C 78/2001 (ex NN 22/01), C 79/2001 (ex NN 23/01), C 80/2001 (ex NN 26/01)], è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall’articolo 5 della decisione 2006/323, dall’articolo 4 della decisione 2007/375 e dall’articolo 249, quarto comma, CE.
La Repubblica italiana, non avendo trasmesso nei termini impartiti le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2006/323 e all’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2007/375, è venuta meno agli obblighi ad essa imposti da tali due disposizioni e dall’articolo 249, quarto comma, CE.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.