Causa C-545/11

Agrargenossenschaft Neuzelle eG

contro

Landrat des Landkreises Oder-Spree

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder)]

«Politica agricola comune — Regolamento (CE) n. 73/2009 — Articolo 7, paragrafi 1 e 2 — Modulazione dei pagamenti diretti erogati agli agricoltori — Ulteriore riduzione degli importi dei pagamenti diretti — Validità — Principio della tutela del legittimo affidamento — Principio di non discriminazione»

Massime — Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 marzo 2013

  1. Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Assicurazioni precise fornite dall’amministrazione

  2. Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Norme comuni – Modulazione dei pagamenti diretti erogati agli agricoltori – Ulteriore riduzione di tali pagamenti rispetto agli importi inizialmente previsti – Violazione del principio della tutela del legittimo affidamento – Insussistenza

    (Regolamenti del Consiglio n. 1782/2003, considerando 22 e artt. 10, § 1, e 30, e n. 73/2009, art. 7, § 1)

  3. Diritto dell’Unione europea – Principi – Non discriminazione – Applicazione nel settore della politica agricola comune – Potere discrezionale del legislatore dell’Unione – Sindacato giurisdizionale – Limiti

    (Artt. da 40 TFUE a 43 TFUE)

  4. Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Norme comuni – Modulazione dei pagamenti diretti erogati agli agricoltori – Ulteriore riduzione di tali pagamenti rispetto agli importi inizialmente previsti – Aumento di quattro punti percentuali per gli importi superiori a EUR 300 000 – Violazione del principio di non discriminazione – Insussistenza

    (Regolamento del Consiglio n. 73/2009, art. 7, § 2)

  5. Diritto dell’Unione – Interpretazione – Dichiarazione della Commissione all’adozione di un atto di diritto derivato – Irrilevanza

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 23-26)

  2.  Non sussiste alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, disposizione che prevede un’ulteriore riduzione dei pagamenti diretti rispetto agli importi stabiliti dall’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce regimi di sostegno a favore dei produttori di talune colture, alla luce del principio di tutela del legittimo affidamento.

    Infatti, pur se quest’ultima disposizione conteneva percentuali di riduzione dei pagamenti diretti per gli anni dal 2009 al 2012 meno elevate di quelle previste dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009, gli agricoltori dell’Unione non potevano avvalersi del legittimo affidamento per quanto riguarda il mantenimento, per tali anni, delle percentuali di riduzione stabilite nel regolamento n. 1782/2003 poiché, alla luce del ventiduesimo considerando di tale regolamento e del suo articolo 30, un operatore economico prudente ed accorto era in grado di prevedere che i pagamenti diretti a titolo dei regimi di sostegno al reddito potevano essere ridotti a seguito di una revisione in funzione dell’evoluzione del mercato e della situazione di bilancio.

    (v. punti 30-33, 38, 39, dispositivo 1)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 41-43)

  4.  Non sussiste alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 73/2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, disposizione secondo la quale le ulteriori riduzioni dei pagamenti diretti di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo sono aumentate di quattro punti percentuali per gli importi superiori a EUR 300 000 alla luce del principio di non discriminazione.

    Da un lato, infatti, se è vero che tale disposizione conduce ad una disparità di trattamento tra gli agricoltori basata sull’ampiezza della superficie agricola sfruttata, è pur vero che tale disparità di trattamento può essere giustificata da motivi obiettivi che non siano manifestamente inappropriati e che riguardino caratteristiche specifiche dei beneficiari di grandi dimensioni, che consentano di considerare che questi ultimi si trovano in una situazione diversa da quella degli altri agricoltori.

    Dall’altro lato, la citata disposizione non fa distinzione a seconda della forma giuridica sotto la quale è esercitata l’attività agricola.

    (v. punti 44-46, 49, 53, dispositivo 2)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 52)


Causa C-545/11

Agrargenossenschaft Neuzelle eG

contro

Landrat des Landkreises Oder-Spree

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder)]

«Politica agricola comune — Regolamento (CE) n. 73/2009 — Articolo 7, paragrafi 1 e 2 — Modulazione dei pagamenti diretti erogati agli agricoltori — Ulteriore riduzione degli importi dei pagamenti diretti — Validità — Principio della tutela del legittimo affidamento — Principio di non discriminazione»

Massime — Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 marzo 2013

  1. Diritto dell’Unione europea — Principi — Tutela del legittimo affidamento — Presupposti — Assicurazioni precise fornite dall’amministrazione

  2. Agricoltura — Politica agricola comune — Regimi di sostegno diretto — Norme comuni — Modulazione dei pagamenti diretti erogati agli agricoltori — Ulteriore riduzione di tali pagamenti rispetto agli importi inizialmente previsti — Violazione del principio della tutela del legittimo affidamento — Insussistenza

    (Regolamenti del Consiglio n. 1782/2003, considerando 22 e artt. 10, § 1, e 30, e n. 73/2009, art. 7, § 1)

  3. Diritto dell’Unione europea — Principi — Non discriminazione — Applicazione nel settore della politica agricola comune — Potere discrezionale del legislatore dell’Unione — Sindacato giurisdizionale — Limiti

    (Artt. da 40 TFUE a 43 TFUE)

  4. Agricoltura — Politica agricola comune — Regimi di sostegno diretto — Norme comuni — Modulazione dei pagamenti diretti erogati agli agricoltori — Ulteriore riduzione di tali pagamenti rispetto agli importi inizialmente previsti — Aumento di quattro punti percentuali per gli importi superiori a EUR 300 000 — Violazione del principio di non discriminazione — Insussistenza

    (Regolamento del Consiglio n. 73/2009, art. 7, § 2)

  5. Diritto dell’Unione — Interpretazione — Dichiarazione della Commissione all’adozione di un atto di diritto derivato — Irrilevanza

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 23-26)

  2.  Non sussiste alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, disposizione che prevede un’ulteriore riduzione dei pagamenti diretti rispetto agli importi stabiliti dall’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce regimi di sostegno a favore dei produttori di talune colture, alla luce del principio di tutela del legittimo affidamento.

    Infatti, pur se quest’ultima disposizione conteneva percentuali di riduzione dei pagamenti diretti per gli anni dal 2009 al 2012 meno elevate di quelle previste dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009, gli agricoltori dell’Unione non potevano avvalersi del legittimo affidamento per quanto riguarda il mantenimento, per tali anni, delle percentuali di riduzione stabilite nel regolamento n. 1782/2003 poiché, alla luce del ventiduesimo considerando di tale regolamento e del suo articolo 30, un operatore economico prudente ed accorto era in grado di prevedere che i pagamenti diretti a titolo dei regimi di sostegno al reddito potevano essere ridotti a seguito di una revisione in funzione dell’evoluzione del mercato e della situazione di bilancio.

    (v. punti 30-33, 38, 39, dispositivo 1)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 41-43)

  4.  Non sussiste alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 73/2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, disposizione secondo la quale le ulteriori riduzioni dei pagamenti diretti di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo sono aumentate di quattro punti percentuali per gli importi superiori a EUR 300 000 alla luce del principio di non discriminazione.

    Da un lato, infatti, se è vero che tale disposizione conduce ad una disparità di trattamento tra gli agricoltori basata sull’ampiezza della superficie agricola sfruttata, è pur vero che tale disparità di trattamento può essere giustificata da motivi obiettivi che non siano manifestamente inappropriati e che riguardino caratteristiche specifiche dei beneficiari di grandi dimensioni, che consentano di considerare che questi ultimi si trovano in una situazione diversa da quella degli altri agricoltori.

    Dall’altro lato, la citata disposizione non fa distinzione a seconda della forma giuridica sotto la quale è esercitata l’attività agricola.

    (v. punti 44-46, 49, 53, dispositivo 2)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 52)