Causa C‑530/11

Commissione europea

contro

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

«Inadempimento di uno Stato — Partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale — Nozione di “costo non eccessivamente oneroso” di un procedimento giurisdizionale»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 febbraio 2014

  1. Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Direttiva volta a conferire diritti ai singoli – Requisiti di chiarezza e di certezza del diritto – Trasposizione per via giurisprudenziale – Ammissibilità

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/35, artt. 3, punto 7, e 4, punto 4)

  2. Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso

    (Art. 258 TFUE)

  3. Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttive 85/337 e 96/61 – Trasposizione della direttiva 2003/35 – Legittimazione ad agire – Requisito del costo non eccessivamente oneroso del procedimento – Margine di discrezionalità riconosciuto al giudice nazionale – Necessità di una norma giuridica che garantisca un costo del procedimento non eccessivamente oneroso

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/35, artt. 3, punto 7, e 4, punto 4; direttive del Consiglio 85/337, art. 10 bis, e 96/61, art. 15 bis)

  4. Ricorso per inadempimento – Prova dell’inadempimento – Onere incombente alla Commissione – Presunzioni – Inammissibilità

    (Art. 258 TFUE)

  5. Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttive 85/337 e 96/61 – Trasposizione della direttiva 2003/35 – Legittimazione ad agire – Requisito del costo non eccessivamente oneroso del procedimento – Regime di controimpegni alle misure provvisorie – Inclusione

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/35, artt. 3, punto 7, e 4, punto 4; direttive del Consiglio 85/337, art. 10 bis, e 96/61, art. 15 bis)

  1.  La trasposizione di una direttiva non esige necessariamente una riproduzione formale e letterale delle sue disposizioni in una norma di legge o regolamentare espressa e specifica e può trovare realizzazione in un contesto giuridico generale, purché quest’ultimo ne garantisca effettivamente la piena applicazione in maniera sufficientemente chiara e precisa.

    In particolare, nel caso in cui la disposizione in parola sia diretta a creare diritti per i singoli, la situazione giuridica deve essere sufficientemente precisa e chiara e i destinatari devono essere posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti e, se del caso, di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali.

    Al riguardo, non si può ritenere che qualsiasi prassi giurisprudenziale abbia carattere incerto e non possa, per sua natura, soddisfare i requisiti di chiarezza e precisione necessari per essere considerata un valido adempimento degli obblighi risultanti degli articoli 3, punto 7, e 4, punto 4, della direttiva 2003/35, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337 e 96/61 relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia.

    (v. punti 33‑36)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 39)

  3.  Il requisito del costo non eccessivamente oneroso dei procedimenti giurisdizionali previsto agli articoli 3, punto 7, e 4, punto 4, della direttiva 2003/35, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337 e 96/61 relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia, non vieta ai giudici nazionali di pronunciare una condanna alle spese in esito ad un procedimento giurisdizionale, a condizione che l’importo delle stesse sia ragionevole e che le spese sostenute dall’interessato non siano, nel loro complesso, eccessivamente onerose.

    A tal riguardo, il margine di discrezionalità di cui dispone il giudice nell’attuare, in un caso particolare, il regime nazionale delle spese non può, di per sé, essere considerato incompatibile con il requisito del costo non eccessivamente oneroso. Inoltre, la possibilità per il giudice adito di concedere un’ordinanza di tutela in materia di spese, che consenta al ricorrente di ottenere, in una fase poco avanzata del procedimento, una limitazione dell’importo delle spese eventualmente dovute, garantisce una maggiore prevedibilità del costo del procedimento e contribuisce al rispetto di tale requisito.

    Tuttavia, si può ritenere che le citate disposizioni della direttiva 2003/35 siano state correttamente trasposte soltanto qualora il giudice nazionale sia tenuto in forza di una norma giuridica ad assicurare che il costo del procedimento non sia eccessivamente oneroso per il ricorrente. Orbene, già la mera circostanza che, per verificare se il diritto nazionale di uno Stato membro soddisfi gli obiettivi della citata direttiva, la Corte sia obbligata a procedere all’esame e alla valutazione della portata di differenti decisioni dei giudici nazionali, e dunque di una giurisprudenza complessiva, mentre il diritto dell’Unione conferisce ai singoli diritti precisi che esigerebbero, per essere effettivi, norme univoche, porta a ritenere che la trasposizione non sia in ogni caso sufficientemente chiara e precisa.

    Peraltro, le condizioni stesse in cui il giudice nazionale statuisce sulle domande di tutela in materia di spese non consentono di garantire la conformità del diritto nazionale al requisito del costo non eccessivamente oneroso dei procedimenti giurisdizionali sancito dalla direttiva 2003/35 qualora si constati che il giudice può pronunciare un’ordinanza di tutela in materia di spese solo se le questioni da chiarire presentano un interesse generale e non è tenuto a concedere una tale tutela quando il costo del procedimento è oggettivamente irragionevole o quando è in discussione soltanto l’interesse particolare del ricorrente.

    (v. punti 44, 54‑57)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 60‑62)

  5.  Il requisito del costo non eccessivamente oneroso dei procedimenti giurisdizionali previsto agli articoli 3, punto 7, e 4, punto 4, della direttiva 2003/35, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337 e 96/61 relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia, trova applicazione anche agli oneri finanziari derivanti da misure a cui il giudice nazionale potrebbe subordinare la concessione di misure cautelari nell’ambito delle controversie rientranti nei suddetti articoli.

    Fatta tale premessa, i requisiti che devono essere soddisfatti perché il giudice nazionale conceda il beneficio di tali misure provvisorie rientrano, in linea di principio, nell’ambito del solo diritto nazionale, nei limiti dei principi di equivalenza e di effettività. Il requisito del costo non eccessivamente oneroso non può essere interpretato nel senso che esso osta a priori all’applicazione di una garanzia finanziaria, come quella di un controimpegno alle misure provvisorie, consistente nell’imporre al ricorrente l’impegno a risarcire il danno che potrebbe derivare da una misura provvisoria se il diritto che quest’ultima mirava a tutelare non sia infine riconosciuto fondato, quando tale garanzia è prevista dal diritto nazionale. Lo stesso dicasi per le conseguenze finanziarie che potrebbero eventualmente derivare, in base a tale diritto, da un ricorso abusivo.

    Per contro, spetta al giudice che statuisce in proposito il compito di accertarsi che il rischio finanziario che ne deriva per il ricorrente sia parimenti compreso nei differenti costi generati dal procedimento quando detto giudice valuta l’assenza di un costo eccessivamente oneroso del procedimento.

    (v. punti 64, 66‑68)


Causa C‑530/11

Commissione europea

contro

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

«Inadempimento di uno Stato — Partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale — Nozione di “costo non eccessivamente oneroso” di un procedimento giurisdizionale»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 febbraio 2014

  1. Atti delle istituzioni — Direttive — Attuazione da parte degli Stati membri — Direttiva volta a conferire diritti ai singoli — Requisiti di chiarezza e di certezza del diritto — Trasposizione per via giurisprudenziale — Ammissibilità

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/35, artt. 3, punto 7, e 4, punto 4)

  2. Ricorso per inadempimento — Oggetto della lite — Determinazione durante il procedimento precontenzioso

    (Art. 258 TFUE)

  3. Ambiente — Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti — Direttive 85/337 e 96/61 — Trasposizione della direttiva 2003/35 — Legittimazione ad agire — Requisito del costo non eccessivamente oneroso del procedimento — Margine di discrezionalità riconosciuto al giudice nazionale — Necessità di una norma giuridica che garantisca un costo del procedimento non eccessivamente oneroso

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/35, artt. 3, punto 7, e 4, punto 4; direttive del Consiglio 85/337, art. 10 bis, e 96/61, art. 15 bis)

  4. Ricorso per inadempimento — Prova dell’inadempimento — Onere incombente alla Commissione — Presunzioni — Inammissibilità

    (Art. 258 TFUE)

  5. Ambiente — Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti — Direttive 85/337 e 96/61 — Trasposizione della direttiva 2003/35 — Legittimazione ad agire — Requisito del costo non eccessivamente oneroso del procedimento — Regime di controimpegni alle misure provvisorie — Inclusione

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/35, artt. 3, punto 7, e 4, punto 4; direttive del Consiglio 85/337, art. 10 bis, e 96/61, art. 15 bis)

  1.  La trasposizione di una direttiva non esige necessariamente una riproduzione formale e letterale delle sue disposizioni in una norma di legge o regolamentare espressa e specifica e può trovare realizzazione in un contesto giuridico generale, purché quest’ultimo ne garantisca effettivamente la piena applicazione in maniera sufficientemente chiara e precisa.

    In particolare, nel caso in cui la disposizione in parola sia diretta a creare diritti per i singoli, la situazione giuridica deve essere sufficientemente precisa e chiara e i destinatari devono essere posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti e, se del caso, di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali.

    Al riguardo, non si può ritenere che qualsiasi prassi giurisprudenziale abbia carattere incerto e non possa, per sua natura, soddisfare i requisiti di chiarezza e precisione necessari per essere considerata un valido adempimento degli obblighi risultanti degli articoli 3, punto 7, e 4, punto 4, della direttiva 2003/35, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337 e 96/61 relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia.

    (v. punti 33‑36)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 39)

  3.  Il requisito del costo non eccessivamente oneroso dei procedimenti giurisdizionali previsto agli articoli 3, punto 7, e 4, punto 4, della direttiva 2003/35, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337 e 96/61 relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia, non vieta ai giudici nazionali di pronunciare una condanna alle spese in esito ad un procedimento giurisdizionale, a condizione che l’importo delle stesse sia ragionevole e che le spese sostenute dall’interessato non siano, nel loro complesso, eccessivamente onerose.

    A tal riguardo, il margine di discrezionalità di cui dispone il giudice nell’attuare, in un caso particolare, il regime nazionale delle spese non può, di per sé, essere considerato incompatibile con il requisito del costo non eccessivamente oneroso. Inoltre, la possibilità per il giudice adito di concedere un’ordinanza di tutela in materia di spese, che consenta al ricorrente di ottenere, in una fase poco avanzata del procedimento, una limitazione dell’importo delle spese eventualmente dovute, garantisce una maggiore prevedibilità del costo del procedimento e contribuisce al rispetto di tale requisito.

    Tuttavia, si può ritenere che le citate disposizioni della direttiva 2003/35 siano state correttamente trasposte soltanto qualora il giudice nazionale sia tenuto in forza di una norma giuridica ad assicurare che il costo del procedimento non sia eccessivamente oneroso per il ricorrente. Orbene, già la mera circostanza che, per verificare se il diritto nazionale di uno Stato membro soddisfi gli obiettivi della citata direttiva, la Corte sia obbligata a procedere all’esame e alla valutazione della portata di differenti decisioni dei giudici nazionali, e dunque di una giurisprudenza complessiva, mentre il diritto dell’Unione conferisce ai singoli diritti precisi che esigerebbero, per essere effettivi, norme univoche, porta a ritenere che la trasposizione non sia in ogni caso sufficientemente chiara e precisa.

    Peraltro, le condizioni stesse in cui il giudice nazionale statuisce sulle domande di tutela in materia di spese non consentono di garantire la conformità del diritto nazionale al requisito del costo non eccessivamente oneroso dei procedimenti giurisdizionali sancito dalla direttiva 2003/35 qualora si constati che il giudice può pronunciare un’ordinanza di tutela in materia di spese solo se le questioni da chiarire presentano un interesse generale e non è tenuto a concedere una tale tutela quando il costo del procedimento è oggettivamente irragionevole o quando è in discussione soltanto l’interesse particolare del ricorrente.

    (v. punti 44, 54‑57)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 60‑62)

  5.  Il requisito del costo non eccessivamente oneroso dei procedimenti giurisdizionali previsto agli articoli 3, punto 7, e 4, punto 4, della direttiva 2003/35, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337 e 96/61 relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia, trova applicazione anche agli oneri finanziari derivanti da misure a cui il giudice nazionale potrebbe subordinare la concessione di misure cautelari nell’ambito delle controversie rientranti nei suddetti articoli.

    Fatta tale premessa, i requisiti che devono essere soddisfatti perché il giudice nazionale conceda il beneficio di tali misure provvisorie rientrano, in linea di principio, nell’ambito del solo diritto nazionale, nei limiti dei principi di equivalenza e di effettività. Il requisito del costo non eccessivamente oneroso non può essere interpretato nel senso che esso osta a priori all’applicazione di una garanzia finanziaria, come quella di un controimpegno alle misure provvisorie, consistente nell’imporre al ricorrente l’impegno a risarcire il danno che potrebbe derivare da una misura provvisoria se il diritto che quest’ultima mirava a tutelare non sia infine riconosciuto fondato, quando tale garanzia è prevista dal diritto nazionale. Lo stesso dicasi per le conseguenze finanziarie che potrebbero eventualmente derivare, in base a tale diritto, da un ricorso abusivo.

    Per contro, spetta al giudice che statuisce in proposito il compito di accertarsi che il rischio finanziario che ne deriva per il ricorrente sia parimenti compreso nei differenti costi generati dal procedimento quando detto giudice valuta l’assenza di un costo eccessivamente oneroso del procedimento.

    (v. punti 64, 66‑68)