SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

6 settembre 2012 ( *1 )

«Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione doganale — Sacchi nanna per neonati e bambini piccoli — Sottovoci 6209 20 00 oppure 6211 42 90»

Nella causa C-524/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), con decisione del 23 settembre 2011, pervenuta in cancelleria il 17 ottobre 2011, nel procedimento

Lowlands Design Holding BV

contro

Minister van Financiën,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dal sig. U. Lõhmus, presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas e C. G. Fernlund (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Lowlands Design Holding BV, da G. van Slooten, belastingadviseur;

per il governo olandese, da C. M. Wissels e M. A. M. de Ree, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da L. Bouyon e F. Wilman, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificata dal regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005 (GU L 286, pag. 1; in prosieguo: la «NC»), in particolare delle sottovoci 6209 20 00 e 6211 42 90.

2

Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia che vede contrapposti la società Lowlands Design Holding BV (in prosieguo: la «Lowlands Design») e il Minister van Financiën, in merito alla classificazione tariffaria dei sacchi nanna per bambini («trappelzakken»).

Contesto normativo

La classificazione tariffaria internazionale

3

La convenzione internazionale che ha istituito il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, ed il relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986 (in prosieguo: la «convenzione sul SA») sono stati approvati a nome della Comunità economica europea con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU L 198, pag. 1).

4

Il Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), istituito dalla convenzione recante istituzione di detto consiglio, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950, approva, alle condizioni stabilite dall’articolo 8 della convenzione sul SA, le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal comitato del SA, organo la cui struttura è disciplinata dall’articolo 6 della medesima. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, della convenzione sul SA, il compito di tale comitato consiste, in particolare, nel proporre modifiche alla suddetta convenzione e nel redigere note esplicative, pareri di classificazione nonché altri pareri per l’interpretazione del SA.

5

Nella sua versione del 2005, applicabile ai fatti di cui al procedimento principale, la nota 6, lettera a), del capitolo 61 della nomenclatura del SA, intitolato «Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia», prevede in particolare che, ai fini dell’interpretazione della voce 61.11, «l’espressione indumenti e accessori di abbigliamento per bambini piccoli si riferisce ai capi destinati a bambini in tenera età, di statura non eccedente 86 cm; essa comprende anche i pannolini e le fasce».

6

Ai sensi della nota 4 del capitolo 62 del SA, intitolato «Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia»:

«Per l’interpretazione della voce 62.09:

a)

l’espressione “indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli” (bébés) si riferisce a capi destinati a bambini piccoli (…) in tenera età e di statura non superiore a 86 cm; detta espressione comprende anche i pannolini e le fasce;

b)

gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 62.09 sia in altre voci di questo capitolo vanno classificati nella voce 62.09».

7

La nota esplicativa del SA relativa alla voce 62.09 è redatta come segue:

«62.09 – Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (…).

6209,10 – di lana o di peli fini

6209,20 – di cotone

6209,30 – di fibre sintetiche

6209,90 – di altre materie tessili

Ai sensi della nota 4 a) di questo capitolo, l’espressione indumenti e accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés) si riferisce ai capi destinati ai bambini in tenera età, di statura non superiore a 86 cm; essa comprende pure i pannolini e le fasce.

Tra i capi che rientrano in questa voce si possono citare: gli abiti da battesimo, nidi d’angelo, pagliaccetti, bavaglini, guanti, mezzoguanti e muffole e le calzature, diverse da quelle a maglia, senza suole esterne incollate, cucite o altrimenti fissate o applicate alla tomaia.

Bisogna notare che i manufatti che potrebbero rientrare, sia in questa voce sia in altre voci di questo capitolo, vanno classificati nella voce 62.09 (veggasi la nota 4 b) di questo capitolo).

Questa voce non comprende i pannolini per bambini piccoli (bébés) fatti di carta, di ovatta di cellulosa o nappe di fibra di cellulosa (48.18), o di ovatte di materie tessili (56.01), né i berretti per bambini piccoli (65.05), né gli altri accessori ripresi più specificamente in altri capitoli della nomenclatura».

La nomenclatura combinata

8

Le regole generali per l’interpretazione della NC, che si trovano nella prima parte, titolo I, parte A, del regolamento n. 2658/87, dispongono quanto segue:

«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole:

1.

I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

(...)

3.

Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi.

a)

La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o un oggetto composito o ad una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.

b)

I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.

c)

Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

(...)

6.

La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».

9

La seconda parte della NC comprende una sezione XI relativa alle materie tessili e ai loro manufatti. Tale sezione contempla i capitoli 61 e 62, rispettivamente intitolati «Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia» e «Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia». Tale capitolo 62 della NC contiene tra l’altro le seguenti voci e sottovoci:

«6209 Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés)

(...)

6209 20 00 ‐ di cotone

(...)

6211 Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tute ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti

(...)

altri indumenti, per donna o ragazza:

(...)

6211 42 – – di cotone

(...)

6211 42 90 – – – altri

(...)».

10

Secondo la nota 1 della sezione XI della NC:

«Questa sezione non comprende:

(...)

s)

gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, oggetti letterecci, apparecchi per l’illuminazione)».

11

Detto capitolo 62 contiene inoltre le note seguenti:

«1.

Questo capitolo comprende soltanto i manufatti confezionati con materie tessili di qualsiasi tipo diverse dall’ovatta, esclusi i manufatti a maglia (diversi da quelli della voce 6212).

(...)

4.

Per l’interpretazione della voce 6209:

a)

l’espressione “indumenti e accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés)” si riferisce ai capi destinati ai bambini in tenera età, di statura non superiore a 86 cm; essa comprende pure i pannolini e le fasce.

(...)

8.

(…)

Gli indumenti non riconoscibili come indumenti per uomo o ragazzo o come indumenti per donna o ragazza sono da classificare come questi ultimi».

12

Il capitolo 94 appartiene alla sezione XX della NC. Tale sezione è intitolata «Merci e prodotti diversi». Il capitolo 94, intitolato «Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate», comprende la voce 9404, che è redatta nel modo seguente:

«9404 Sommier; oggetti letterecci ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripriedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti:

9404 10 00 – Sommier

Materassi:

9404 21 ‐ ‐ di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti

(...)

9404 29 ‐ ‐ di altre materie:

(...)

9404 30 00 ‐ Sacchi a pelo».

13

Secondo le note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee (GU 2006, C 50, pag. 1), pubblicazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87:

«6111 Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bébés)

Vedi la nota 6 a) del presente capitolo.

Questa voce comprende un insieme di indumenti destinati, generalmente, ai bambini che hanno meno di 18 mesi. Tra tali indumenti si possono citare: i cappottini, i “burnous”, i paltoncini ovattati, i sacchetti per neonati, le vestagliette, i costumini interi, i costumini a due pezzi, gli “eschimesi”, i calzoncini lunghi e corti, le ghette, i pagliaccetti, i panciotti (diversi dai farsetti intimi), gli abiti interi, le gonne, i giubbetti, le giacche a vento, i mantelli, le tuniche, le bluse, le camicette, gli “shorts”, ecc.

Alcuni degli indumenti succitati, che sono manifestamente capi di “corredino”, possono essere classificati in questa voce, quali che siano le loro dimensioni.

Così è particolarmente per:

(...)

3.   i sacchetti per neonati: indumenti con cappuccio e maniche, che hanno del mantello e del sacco allo stesso tempo (completamente chiusi in basso);

4.   i sacchi a pelo (con manica o giro manica).

Gli altri indumenti vanno classificati in questa voce soltanto se per la loro taglia sono destinati a bambini di statura non superiore a 86 centimetri (la taglia commerciale 86 compresa).

(...)

6209 Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés)

Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della voce 6111».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

14

Il 3 ottobre 2006 la Lowlands Design ha presentato all’amministrazione delle dogane olandesi quattro domande di informazioni tariffarie vincolanti, riguardanti prodotti descritti come «sacchi a pelo per bambini».

15

Tali prodotti sono tutti dello stesso modello e presentano le stesse caratteristiche. Si tratta di due sacchi (interno ed esterno) di cotone da utilizzare congiuntamente, che dispongono ciascuno di un’apertura per la testa (girocollo) e di maniche. La parte superiore è tagliata a forma di corpino e presenta una fascia elastica all’altezza della vita. Il lato anteriore dispone di un’ampia apertura dotata di chiusura lampo. Il lato posteriore è dotato, a metà, di un’apertura che permette di inserire una cintura di sicurezza. Tali prodotti divergono soltanto per la loro misura: 86 cm per quelli destinati ai neonati e 110 cm per quelli destinati ai bambini piccoli.

16

La Lowlands Design ha ritenuto che detti prodotti rientrassero tutti nella sottovoce 9404 30 00 della NC relativa ai «sacchi a pelo» e fossero quindi soggetti ad un dazio doganale del 3,7%.

17

Con decisioni del 20 e del 28 novembre 2006 (in prosieguo: le «decisioni contestate»), l’amministrazione doganale olandese ha ritenuto che i prodotti destinati ai bambini piccoli rientrassero nella sottovoce 6211 42 – [«Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tute ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno (…) altri indumenti di cotone»] – e fossero soggetti ad un dazio del 12%, mentre quelli per i neonati rientrassero nella sottovoce 6209 20 00 [«Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (…) di cotone»] e fossero quindi soggetti ad un dazio doganale del 10,5%.

18

In seguito al rigetto dei suoi ricorsi in primo grado e in appello, la Lowlands Design ha proposto impugnazione con ricorso per cassazione dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden. Essa sostiene che tali prodotti devono essere classificati nella sottovoce 9404 30 00 alla luce della formulazione della stessa e di quella della nota 1, lettera s), della sezione XI della NC.

19

Il giudice del rinvio sottolinea che i prodotti di cui trattasi sono, nella loro parte superiore, affini ad un indumento e, nella loro parte inferiore, affini ad un sacco a pelo. Tenuto conto di tali caratteristiche, la loro classificazione nella sottovoce 9404 30 00 non potrebbe quindi essere esclusa. Esso si chiede se gli oggetti di cui trattasi debbano essere classificati nelle sottovoci 6209 20 00 e 6211 42 90 o se essi rientrino nella sottovoce 9404 30 00.

20

In tale contesto lo Hoge Raad der Nederlanden ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Come debbano essere intese le sottovoci 6209 20 00, 6211 42 e 9404 30 00 della NC ai fini della classificazione di articoli per neonati o per bambini piccoli come quelli in esame nella presente fattispecie».

Sulla questione pregiudiziale

21

Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, alla Corte se la NC debba essere interpretata nel senso che i sacchi nanna per bambini, della misura di 86 cm, destinati ai neonati, e della misura di 110 cm, destinati ai bambini piccoli, debbano essere classificati nella sottovoce 6209 20 00 oppure 6211 42 90 o, al contrario, se essi debbano essere classificati nella sottovoce 9404 30 00.

22

Le regole generali per l’interpretazione della NC prevedono che la classificazione delle merci sia determinata anzitutto dal testo delle voci e da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, mentre i titoli delle sezioni o dei capitoli sono da considerare come puramente indicativi.

23

A tale riguardo occorre ricordare una giurisprudenza costante secondo la quale, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note di sezione o di capitolo (v., segnatamente, sentenze del 19 ottobre 2000, Peacock, C-339/98, Racc. pag. I-8947, punto 9, e del 14 luglio 2011, Paderborner Brauerei Haus Cramer, C-196/10, Racc. pag. I-6201, punto 31).

24

La Lowlands Design sostiene che i prodotti di cui trattasi hanno la caratteristica essenziale di consentire a chi li utilizza di dormirvi al riparo e al caldo e sono destinati a essere utilizzati come sacchi a pelo. Si tratterebbe quindi di sacchi a pelo, ai sensi della sottovoce 9404 30 00 della NC. Il governo olandese e la Commissione europea ritengono, per contro, che tali prodotti debbano essere classificati nelle sottovoci 6209 20 00 o 6211 42 90.

25

Va constatato che, secondo quanto chiarito dal giudice del rinvio, i prodotti di cui trattasi sono, tenuto conto della loro misura e della loro natura, destinati esclusivamente all’uso da parte di neonati e di bambini piccoli. Essi sono dotati di diverse caratteristiche proprie agli indumenti. Così il taglio della parte superiore di tali prodotti è adattato alla forma del corpo. Essi dispongono di un girocollo, di maniche, di un’apertura anteriore con chiusura lampo nonché di una fascia elastica al livello della vita. La parte inferiore di tali prodotti è interamente chiusa, come un sacco a pelo.

26

Con riferimento a quest’ultima caratteristica, occorre rilevare che la voce 9404 rientra nel capitolo 94 della NC, intitolato «Mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate». Il suo testo contempla i «sommier; oggetti letterecci ed oggetti simili (...), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia (...)». Quanto alla sottovoce 9404 30 00, essa riguarda i «sacchi a pelo» in generale, senza individuare per tale categoria altri sottoprodotti sulla base delle loro caratteristiche.

27

Per contro, il capitolo 62 della NC, relativo agli «indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia», contempla, alla voce 6209, gli «indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés)», mentre la sottovoce 6209 20 00 si riferisce in modo più specifico a quelli in cotone. Orbene, in ragione delle caratteristiche della loro parte superiore, i prodotti di cui trattasi nel procedimento principale devono essere considerati come indumenti rientranti nel sezione XI della NC e non come oggetti letterecci di cui al capitolo 94 della sezione XX della NC.

28

Dalla nota esplicativa della NC applicabile alla voce 6209 risulta, inoltre, che quest’ultima riguarda, come previsto nella nota esplicativa relativa all’interpretazione della voce 6209 del SA, un certo numero di articoli destinati a bambini in tenera età, in particolare i sacchetti per neonati e i pagliaccetti. Tali prodotti hanno caratteristiche che, senza essere identiche a quelle dei prodotti di cui trattasi nel procedimento principale, sono loro quantomeno analoghe. Tra i prodotti così previsti dalla nota esplicativa relativa alla voce 6209 della NC compaiono espressamente alcuni tipi di sacchi a pelo con maniche e giromaniche, destinati in generale ai bambini di meno di 18 mesi.

29

La Lowlands Design sostiene, al riguardo, che la nota esplicativa della NC relativa alla voce 6209 è in contrasto con la nota 1, lettera s), della sezione XI della NC, poiché quest’ultima esclude espressamente dall’ambito di tale sezione i prodotti elencati al capitolo 94 della sezione XX della NC, tra i quali compaiono, alla sottovoce 9404 30 00, i sacchi a pelo. Tuttavia, occorre osservare che detta nota di sezione deve essere intesa nel senso che si limita ad indicare che gli articoli classificati in tale capitolo 94 non rientrano nella menzionata sezione XI.

30

Orbene, tenuto conto della regola generale 3 a) per l’interpretazione della NC da cui risulta che la voce più specifica ha la priorità sulle voci di portata più generale, i prodotti di cui trattasi nel procedimento principale non rientrano nella sottovoce 9404 30, ma devono essere, in linea di principio, classificati nella sottovoce 6209 20 00.

31

Al riguardo, la nota 4 del capitolo 62 della NC, come la nota 4 del capitolo 62 del SA, prevede che con l’espressione «indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli» previsti alla voce 6209 si intendono capi destinati a bambini in tenera età, di statura non superiore a cm 86.

32

La nota esplicativa della NC applicabile alla voce 6209 prevede che tale voce includa un insieme di indumenti destinati in generale ai bambini di meno di 18 mesi e che alcuni di questi indumenti costituiscono manifestamente articoli di «corredino», che possono quindi essere classificati nella presente voce qualunque siano le loro dimensioni. Ciò accade, secondo detta nota esplicativa, per i sacchetti per neonati e per i sacchi a pelo con maniche o giromaniche, mentre gli altri indumenti verrebbero classificati nella voce 6209 soltanto «se per la loro taglia sono destinati a bambini di statura non superiore a 86 centimetri (la taglia commerciale 86 compresa)».

33

Occorre ricordare che il tenore letterale delle note esplicative della NC, che non si sostituiscono a quelle del SA, ma devono essere considerate complementari a queste ultime e consultate congiuntamente ad esse, dev’essere conforme alle disposizioni della NC e non può modificarne la portata (sentenza del 14 aprile 2011, British Sky Broadcasting Group e Pace, C-288/09 e C-289/09, Racc. pag. I-2851, punto 64).

34

In conformità a tali principi interpretativi, va considerato che prodotti in cotone come quelli di cui trattasi nel procedimento principale devono essere classificati nella sottovoce 6209 20 00 se, a seconda della loro misura, sono adatti a bambini la cui statura non è superiore a cm 86, il che spetta al giudice del rinvio verificare. Se così non è, il testo della nota 4 del capitolo 62 della NC esclude la classificazione di tali prodotti nella voce 6209. In quest’ultima ipotesi, in assenza di una voce specifica per i prodotti di tale tipo e conformemente alla regola generale 3 c) per l’interpretazione della NC, occorre considerare che essi rientrano nella sottovoce 6211 42 90, relativa alla categoria «altri», tra gli «altri indumenti, per donna o ragazza, di cotone».

35

Occorre quindi rispondere alla questione presentata dichiarando che la NC deve essere interpretata nel senso che sacchi nanna come quelli di cui trattasi nel procedimento principale devono essere classificati nella sottovoce 6209 20 00, in quanto «indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés), di cotone», se, a seconda della loro misura, sono adatti a bambini di statura non superiore a cm 86. Se così non è, tali prodotti devono essere classificati nella sottovoce 6211 42 90 in quanto «altri indumenti, per donna o ragazza, di cotone».

Sulle spese

36

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

 

La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, deve essere interpretata nel senso che sacchi nanna come quelli di cui trattasi nel procedimento principale devono essere classificati nella sottovoce 6209 20 00, in quanto «indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés), di cotone», se, a seconda della loro misura, sono adatti a bambini di statura non superiore a cm 86. Se così non è, tali prodotti devono essere classificati nella sottovoce 6211 42 90 in quanto «altri indumenti, per donna o ragazza, di cotone».

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’olandese.