Causa C-521/11
Amazon.com International Sales Inc. e altri
contro
Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof)
«Ravvicinamento delle legislazioni — Proprietà intellettuale — Diritto d’autore e diritti connessi — Diritto esclusivo di riproduzione — Direttiva 2001/29/CE — Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) — Equo compenso — Applicazione indiscriminata ma con un eventuale diritto alla restituzione del prelievo per copia privata destinato a finanziare il compenso — Attribuzione dei proventi riscossi in parte ai titolari del diritto ed in parte ad istituzioni a carattere sociale o culturale — Duplice pagamento del prelievo per copia privata nell’ambito di un’operazione transfrontaliera»
Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 luglio 2013
Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritto di riproduzione – Eccezione per copia privata – Equo compenso – Finanziamento del compenso con un prelievo applicato ai supporti di riproduzione digitale – Applicazione indiscriminata ma con un eventuale diritto alla restituzione di tale prelievo – Ammissibilità – Presupposti – Verifica da parte del giudice nazionale
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 5, § 2, b)]
Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritto di riproduzione – Eccezione per copia privata – Equo compenso – Finanziamento del compenso con un prelievo applicato ai supporti di riproduzione digitale – Presunzione semplice di uso privato di siffatti supporti – Ammissibilità – Presupposti
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 5, § 2, b)]
Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritto di riproduzione – Eccezione per copia privata – Equo compenso – Finanziamento del compenso con un prelievo applicato ai supporti di riproduzione digitale – Versamento dei proventi riscossi a titolo di tale prelievo in parte agli aventi diritto e in parte ad istituzioni a carattere sociale o culturale – Ammissibilità – Presupposti – Verifica da parte del giudice nazionale
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 5, § 2, b)]
Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritto di riproduzione – Eccezione per copia privata – Equo compenso – Finanziamento del compenso con un prelievo applicato ai supporti di riproduzione digitale – Precedente pagamento di un prelievo analogo in un altro Stato membro – Irrilevanza
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 5, § 2, b)]
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro che applica indiscriminatamente un prelievo per copia privata alla prima immissione in commercio sul suo territorio, a fini commerciali ed a titolo oneroso, di supporti di registrazione idonei alla riproduzione, prevedendo, al contempo, un diritto al rimborso dei prelievi versati nel caso in cui l’utilizzazione finale di tali supporti non rientri nell’ipotesi prevista da tale disposizione, allorché, tenuto conto delle circostanze proprie di ciascun sistema nazionale e dei limiti imposti da tale direttiva, difficoltà pratiche giustificano un siffatto sistema di finanziamento dell’equo compenso e tale diritto al rimborso è effettivo e non rende eccessivamente difficile la restituzione del prelievo versato, elementi che devono essere verificati dal giudice nazionale.
(v. punto 37, dispositivo 1)
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un sistema di finanziamento dell’equo compenso oggetto di tale disposizione mediante un prelievo per copia privata a carico di coloro che realizzano la prima immissione in commercio sul territorio dello Stato membro di cui trattasi di supporti di registrazione idonei alla riproduzione, a fini commerciali ed a titolo oneroso, detta disposizione non osta alla previsione, da parte di tale Stato membro, di una presunzione semplice di uso privato di siffatti supporti in caso di immissione in commercio di questi ultimi presso persone fisiche, allorché difficoltà pratiche legate alla determinazione della finalità privata dell’uso dei supporti di cui trattasi giustificano la previsione di una presunzione siffatta e a condizione che la presunzione prevista non conduca ad imporre il prelievo per copia privata in casi in cui l’utilizzazione finale di tali supporti rimane manifestamente al di fuori dell’ipotesi prevista dalla detta disposizione.
(v. punto 45, dispositivo 2)
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che il diritto all’equo compenso oggetto di tale disposizione, o il prelievo per copia privata destinato a finanziare tale compenso, non può essere escluso in ragione del fatto che la metà dei proventi riscossi a titolo di detto compenso o prelievo è versata non già direttamente agli aventi diritto a tale stesso compenso, bensì ad enti sociali e culturali istituiti a favore di tali aventi diritto, a condizione che tali enti sociali e culturali operino effettivamente a favore dei suddetti aventi diritto e che le modalità di funzionamento degli enti stessi non siano discriminatorie, il che deve essere verificato dal giudice nazionale.
Infatti, la direttiva 2001/29 non impone agli Stati membri che hanno istituito l’eccezione per copia privata nel loro ordinamento nazionale di garantire agli aventi diritto al suddetto equo compenso il versamento della totalità di quest’ultimo in denaro e non vieta neanche a tali Stati membri di prevedere, nell’ambito dell’ampio potere discrezionale di cui essi dispongono, che una parte di tale compenso sia prestata sotto forma di compensazione indiretta.
Di conseguenza, il fatto che una parte dei proventi destinati all’equo compenso ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 sia destinato ad enti sociali e culturali istituiti a favore degli aventi diritto a tale compenso non è di per sé contrario all’oggetto del suddetto compenso, a condizione che tali enti sociali e culturali operino effettivamente a favore dei suddetti aventi diritto e che le modalità di funzionamento degli enti stessi non siano discriminatorie, il che deve essere verificato dal giudice nazionale.
(v. punti 49, 53, 55, dispositivo 3)
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che l’obbligo imposto da uno Stato membro di versare, al momento dell’immissione in commercio a fini commerciali ed a titolo oneroso dei supporti di registrazione idonei alla riproduzione, un prelievo per copia privata destinato a finanziare l’equo compenso oggetto di tale disposizione non può essere escluso in ragione del fatto che un prelievo analogo è già stato versato in un altro Stato membro.
Poiché lo Stato membro che ha introdotto l’eccezione per copia privata nel proprio ordinamento nazionale e in cui risiedono gli utenti finali che realizzano, a titolo privato, la riproduzione di un’opera protetta è tenuto a garantire, conformemente alla sua competenza territoriale, l’effettiva riscossione dell’equo compenso per indennizzare il pregiudizio subito dagli aventi diritto, il fatto che un prelievo destinato a finanziare tale compenso sia stato già versato in un altro Stato membro non può essere fatto valere per evitare nel primo Stato membro il pagamento di tale compenso o del prelievo destinato a finanziarlo.
Tuttavia, il soggetto che ha previamente versato tale prelievo in uno Stato membro che non è territorialmente competente può chiedergliene il rimborso, conformemente al suo diritto nazionale.
(v. punti 64-66, dispositivo 4)
Causa C-521/11
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contro
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(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof)
«Ravvicinamento delle legislazioni — Proprietà intellettuale — Diritto d’autore e diritti connessi — Diritto esclusivo di riproduzione — Direttiva 2001/29/CE — Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) — Equo compenso — Applicazione indiscriminata ma con un eventuale diritto alla restituzione del prelievo per copia privata destinato a finanziare il compenso — Attribuzione dei proventi riscossi in parte ai titolari del diritto ed in parte ad istituzioni a carattere sociale o culturale — Duplice pagamento del prelievo per copia privata nell’ambito di un’operazione transfrontaliera»
Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 luglio 2013
Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29 — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione — Diritto di riproduzione — Eccezione per copia privata — Equo compenso — Finanziamento del compenso con un prelievo applicato ai supporti di riproduzione digitale — Applicazione indiscriminata ma con un eventuale diritto alla restituzione di tale prelievo — Ammissibilità — Presupposti — Verifica da parte del giudice nazionale
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 5, § 2, b)]
Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29 — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione — Diritto di riproduzione — Eccezione per copia privata — Equo compenso — Finanziamento del compenso con un prelievo applicato ai supporti di riproduzione digitale — Presunzione semplice di uso privato di siffatti supporti — Ammissibilità — Presupposti
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 5, § 2, b)]
Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29 — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione — Diritto di riproduzione — Eccezione per copia privata — Equo compenso — Finanziamento del compenso con un prelievo applicato ai supporti di riproduzione digitale — Versamento dei proventi riscossi a titolo di tale prelievo in parte agli aventi diritto e in parte ad istituzioni a carattere sociale o culturale — Ammissibilità — Presupposti — Verifica da parte del giudice nazionale
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 5, § 2, b)]
Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29 — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione — Diritto di riproduzione — Eccezione per copia privata — Equo compenso — Finanziamento del compenso con un prelievo applicato ai supporti di riproduzione digitale — Precedente pagamento di un prelievo analogo in un altro Stato membro — Irrilevanza
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 5, § 2, b)]
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro che applica indiscriminatamente un prelievo per copia privata alla prima immissione in commercio sul suo territorio, a fini commerciali ed a titolo oneroso, di supporti di registrazione idonei alla riproduzione, prevedendo, al contempo, un diritto al rimborso dei prelievi versati nel caso in cui l’utilizzazione finale di tali supporti non rientri nell’ipotesi prevista da tale disposizione, allorché, tenuto conto delle circostanze proprie di ciascun sistema nazionale e dei limiti imposti da tale direttiva, difficoltà pratiche giustificano un siffatto sistema di finanziamento dell’equo compenso e tale diritto al rimborso è effettivo e non rende eccessivamente difficile la restituzione del prelievo versato, elementi che devono essere verificati dal giudice nazionale.
(v. punto 37, dispositivo 1)
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un sistema di finanziamento dell’equo compenso oggetto di tale disposizione mediante un prelievo per copia privata a carico di coloro che realizzano la prima immissione in commercio sul territorio dello Stato membro di cui trattasi di supporti di registrazione idonei alla riproduzione, a fini commerciali ed a titolo oneroso, detta disposizione non osta alla previsione, da parte di tale Stato membro, di una presunzione semplice di uso privato di siffatti supporti in caso di immissione in commercio di questi ultimi presso persone fisiche, allorché difficoltà pratiche legate alla determinazione della finalità privata dell’uso dei supporti di cui trattasi giustificano la previsione di una presunzione siffatta e a condizione che la presunzione prevista non conduca ad imporre il prelievo per copia privata in casi in cui l’utilizzazione finale di tali supporti rimane manifestamente al di fuori dell’ipotesi prevista dalla detta disposizione.
(v. punto 45, dispositivo 2)
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che il diritto all’equo compenso oggetto di tale disposizione, o il prelievo per copia privata destinato a finanziare tale compenso, non può essere escluso in ragione del fatto che la metà dei proventi riscossi a titolo di detto compenso o prelievo è versata non già direttamente agli aventi diritto a tale stesso compenso, bensì ad enti sociali e culturali istituiti a favore di tali aventi diritto, a condizione che tali enti sociali e culturali operino effettivamente a favore dei suddetti aventi diritto e che le modalità di funzionamento degli enti stessi non siano discriminatorie, il che deve essere verificato dal giudice nazionale.
Infatti, la direttiva 2001/29 non impone agli Stati membri che hanno istituito l’eccezione per copia privata nel loro ordinamento nazionale di garantire agli aventi diritto al suddetto equo compenso il versamento della totalità di quest’ultimo in denaro e non vieta neanche a tali Stati membri di prevedere, nell’ambito dell’ampio potere discrezionale di cui essi dispongono, che una parte di tale compenso sia prestata sotto forma di compensazione indiretta.
Di conseguenza, il fatto che una parte dei proventi destinati all’equo compenso ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 sia destinato ad enti sociali e culturali istituiti a favore degli aventi diritto a tale compenso non è di per sé contrario all’oggetto del suddetto compenso, a condizione che tali enti sociali e culturali operino effettivamente a favore dei suddetti aventi diritto e che le modalità di funzionamento degli enti stessi non siano discriminatorie, il che deve essere verificato dal giudice nazionale.
(v. punti 49, 53, 55, dispositivo 3)
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che l’obbligo imposto da uno Stato membro di versare, al momento dell’immissione in commercio a fini commerciali ed a titolo oneroso dei supporti di registrazione idonei alla riproduzione, un prelievo per copia privata destinato a finanziare l’equo compenso oggetto di tale disposizione non può essere escluso in ragione del fatto che un prelievo analogo è già stato versato in un altro Stato membro.
Poiché lo Stato membro che ha introdotto l’eccezione per copia privata nel proprio ordinamento nazionale e in cui risiedono gli utenti finali che realizzano, a titolo privato, la riproduzione di un’opera protetta è tenuto a garantire, conformemente alla sua competenza territoriale, l’effettiva riscossione dell’equo compenso per indennizzare il pregiudizio subito dagli aventi diritto, il fatto che un prelievo destinato a finanziare tale compenso sia stato già versato in un altro Stato membro non può essere fatto valere per evitare nel primo Stato membro il pagamento di tale compenso o del prelievo destinato a finanziarlo.
Tuttavia, il soggetto che ha previamente versato tale prelievo in uno Stato membro che non è territorialmente competente può chiedergliene il rimborso, conformemente al suo diritto nazionale.
(v. punti 64-66, dispositivo 4)