Causa C-496/11

Portugal Telecom SGPS SA

contro

Fazenda Pública

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo Sul)

«IVA — Sesta direttiva — Articoli 17, paragrafo 2, e 19 — Detrazioni — Imposta dovuta o assolta servizi acquistati da una holding — Servizi che presentano un nesso diretto, immediato e inequivocabile con operazioni tassate a valle»

Massime — Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 settembre 2012

Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Imposta dovuta o assolta per beni e servizi acquistati da una holding – Diritto alla detrazione – Presupposti – Modalità di calcolo

(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17, §§ 2 e 5)

L’articolo 17, paragrafi 2 e 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, va interpretato nel senso che una holding la quale, a titolo accessorio alla propria attività principale di gestione delle partecipazioni societarie delle società di cui detenga del tutto o in parte il capitale sociale, acquisti beni e servizi che essa fatturi successivamente alle società medesime, è autorizzata a detrarre l’importo dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte, purché i servizi acquistati a monte presentino un nesso diretto e immediato con operazioni economiche a valle che danno diritto a detrazione. Quando detti beni e servizi sono utilizzati dalla holding per effettuare, al contempo, operazioni economiche che danno diritto a detrazione e operazioni economiche che non danno tale diritto, la detrazione è ammessa per la sola parte dell’imposta sul valore aggiunto che è proporzionale all’importo relativo alle prime operazioni e l’amministrazione finanziaria nazionale è autorizzata a prevedere uno dei metodi di determinazione del diritto a detrazione di cui al menzionato articolo 17, paragrafo 5. Quando tali beni e servizi sono utilizzati, al contempo, per attività economiche e attività non economiche, l’articolo 17, paragrafo 5, della sesta direttiva 77/388 non è applicabile e i metodi di detrazione e di ripartizione sono definiti dagli Stati membri che, nell’esercizio di tale potere, devono tener conto dello scopo e dell’economia della sesta direttiva 77/388 e, a tale titolo, prevedere un metodo di calcolo che rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese a monte a ciascuna di queste due attività.

(v. punto 49 e dispositivo)


Causa C-496/11

Portugal Telecom SGPS SA

contro

Fazenda Pública

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo Sul)

«IVA — Sesta direttiva — Articoli 17, paragrafo 2, e 19 — Detrazioni — Imposta dovuta o assolta servizi acquistati da una holding — Servizi che presentano un nesso diretto, immediato e inequivocabile con operazioni tassate a valle»

Massime — Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 settembre 2012

Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Imposta dovuta o assolta per beni e servizi acquistati da una holding — Diritto alla detrazione — Presupposti — Modalità di calcolo

(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17, §§ 2 e 5)

L’articolo 17, paragrafi 2 e 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, va interpretato nel senso che una holding la quale, a titolo accessorio alla propria attività principale di gestione delle partecipazioni societarie delle società di cui detenga del tutto o in parte il capitale sociale, acquisti beni e servizi che essa fatturi successivamente alle società medesime, è autorizzata a detrarre l’importo dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte, purché i servizi acquistati a monte presentino un nesso diretto e immediato con operazioni economiche a valle che danno diritto a detrazione. Quando detti beni e servizi sono utilizzati dalla holding per effettuare, al contempo, operazioni economiche che danno diritto a detrazione e operazioni economiche che non danno tale diritto, la detrazione è ammessa per la sola parte dell’imposta sul valore aggiunto che è proporzionale all’importo relativo alle prime operazioni e l’amministrazione finanziaria nazionale è autorizzata a prevedere uno dei metodi di determinazione del diritto a detrazione di cui al menzionato articolo 17, paragrafo 5. Quando tali beni e servizi sono utilizzati, al contempo, per attività economiche e attività non economiche, l’articolo 17, paragrafo 5, della sesta direttiva 77/388 non è applicabile e i metodi di detrazione e di ripartizione sono definiti dagli Stati membri che, nell’esercizio di tale potere, devono tener conto dello scopo e dell’economia della sesta direttiva 77/388 e, a tale titolo, prevedere un metodo di calcolo che rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese a monte a ciascuna di queste due attività.

(v. punto 49 e dispositivo)